Art. 10. Rapporti informativi 1. I giudizi di valutazione dell'attivita' prestata dal personale dell'ufficio di segreteria sono formulati dal segretario generale, sentito il consigliere coordinatore, secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge sul pubblico impiego e le norme dei contratti collettivi del comparto Ministeri, tenendo conto delle proposte di valutazione formulate dai funzionari preposti ai singoli uffici. 2. Il giudizio di valutazione dell'attivita' dei dirigenti e' formulato dal presidente del Consiglio su proposta del segretario generale. 3. Il presidente formula i giudizi di valutazione sull'attivita' svolta dal segretario generale.