Art. 10.
                        Rapporti informativi
  1.  I  giudizi di valutazione dell'attivita' prestata dal personale
dell'ufficio  di  segreteria  sono formulati dal segretario generale,
sentito il consigliere coordinatore, secondo i criteri e le modalita'
previste  dalla  legge  sul pubblico impiego e le norme dei contratti
collettivi  del  comparto  Ministeri, tenendo conto delle proposte di
valutazione formulate dai funzionari preposti ai singoli uffici.
  2.  Il  giudizio  di  valutazione  dell'attivita'  dei dirigenti e'
formulato  dal  presidente  del  Consiglio su proposta del segretario
generale.
  3.  Il  presidente  formula i giudizi di valutazione sull'attivita'
svolta dal segretario generale.