Art. 11. Sanzioni disciplinari e responsabilita' 1. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per i dirigenti, il comitato di presidenza e' l'ufficio competente ai sensi dell'art. 55, decreto legislativo n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'ufficio di segreteria. 2. Il segretario generale che curera' l'immediata segnalazione al comitato di presidenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, salvo che trattasi di comportamenti sanzionabili con rimprovero verbale o con la censura, sanzioni che saranno applicate direttamente dal segretario generale.