Art. 11.
               Sanzioni disciplinari e responsabilita'
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 165/2001 per i dirigenti, il comitato di presidenza e'
l'ufficio  competente  ai  sensi dell'art. 55, decreto legislativo n.
165/2001, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
dell'ufficio di segreteria.
  2.  Il  segretario generale che curera' l'immediata segnalazione al
comitato  di  presidenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti,
salvo  che  trattasi  di  comportamenti  sanzionabili  con rimprovero
verbale o con la censura, sanzioni che saranno applicate direttamente
dal segretario generale.