Art. 4.
                         Segretario generale
  1. Il segretario generale e' nominato dal Consiglio tra i dirigenti
in servizio presso il Consiglio;
  2. Il segretario generale:
    a) assiste   il  Consiglio,  il  presidente  ed  il  comitato  di
presidenza  nella  predisposizione  e  nello  svolgimento  dei lavori
attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;
    b) cura,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  e  competenze, i
rapporti  con  gli  uffici  del Dipartimento delle politiche fiscali,
nonche' con i dirigenti delle segreterie delle commissioni tributarie
regionali e provinciali, conseguenti alle delibere consiliari;
    c) propone  al comitato di presidenza l'adozione di provvedimenti
attinenti l'amministrazione del Consiglio;
    d) assiste   alle  riunioni  del  Consiglio  e  del  comitato  di
presidenza   e   sovrintende   alla   redazione   dei  verbali,  alla
conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni
stesse  ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla
segreteria tecnica;
    e) coordina  l'attivita'  dei  dirigenti secondo le direttive del
Consiglio e del comitato di presidenza;
    f) assicura  il  buon  andamento  dei  servizi  e  degli uffici e
sovrintende  al  personale  addetto al Consiglio secondo le direttive
del   comitato   di  presidenza  e/o  del  consigliere  che  coordina
l'ufficio;
    g) adempie  agli  specifici  compiti  previsti dal regolamento di
amministrazione e contabilita';
    h) adotta i provvedimenti relativi alle assenze del personale dal
servizio a qualsiasi titolo, secondo le direttive del Consiglio e del
comitato   di   presidenza.   Provvede  all'istruttoria  relativa  ai
provvedimenti  di  riconoscimento di infermita' da cause di servizio,
concessione  di  equo  indennizzo, rimborso di spese e di cure, sulla
base delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 771 del
25  giugno  1998.  Provvede,  inoltre,  alla  stipula  dei  contratti
part-time,   previo  rilascio  dell'autorizzazione  del  comitato  di
presidenza  e  rilascio  del  nulla  osta  da  parte  dell'ufficio di
amministrazione  e  risorse.  Cura,  infine,  la tenuta dei fascicoli
personali  dei  dipendenti dell'ufficio di segreteria e l'adozione di
ogni  altro  provvedimento  relativo  alla  gestione  dei rapporti di
lavoro;
    i) adempie  ogni  altro compito attribuitogli dai regolamenti del
Consiglio  o  che  gli  sia  affidato  dal Consiglio, dal comitato di
presidenza o dal presidente;
    j) informa,   immediatamente,   il   comitato  di  presidenza  di
eventuali disservizi.
  3. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si
avvale,  ad  eccezione  di quanto previsto dalla lettera d) del comma
che precede di apposita segreteria amministrativa ed e' coadiuvato da
un  dirigente  designato  dal Consiglio che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.