Art. 4. Segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato dal Consiglio tra i dirigenti in servizio presso il Consiglio; 2. Il segretario generale: a) assiste il Consiglio, il presidente ed il comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio; b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, i rapporti con gli uffici del Dipartimento delle politiche fiscali, nonche' con i dirigenti delle segreterie delle commissioni tributarie regionali e provinciali, conseguenti alle delibere consiliari; c) propone al comitato di presidenza l'adozione di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio; d) assiste alle riunioni del Consiglio e del comitato di presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla segreteria tecnica; e) coordina l'attivita' dei dirigenti secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza; f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovrintende al personale addetto al Consiglio secondo le direttive del comitato di presidenza e/o del consigliere che coordina l'ufficio; g) adempie agli specifici compiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilita'; h) adotta i provvedimenti relativi alle assenze del personale dal servizio a qualsiasi titolo, secondo le direttive del Consiglio e del comitato di presidenza. Provvede all'istruttoria relativa ai provvedimenti di riconoscimento di infermita' da cause di servizio, concessione di equo indennizzo, rimborso di spese e di cure, sulla base delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 771 del 25 giugno 1998. Provvede, inoltre, alla stipula dei contratti part-time, previo rilascio dell'autorizzazione del comitato di presidenza e rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio di amministrazione e risorse. Cura, infine, la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ufficio di segreteria e l'adozione di ogni altro provvedimento relativo alla gestione dei rapporti di lavoro; i) adempie ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal Consiglio, dal comitato di presidenza o dal presidente; j) informa, immediatamente, il comitato di presidenza di eventuali disservizi. 3. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d) del comma che precede di apposita segreteria amministrativa ed e' coadiuvato da un dirigente designato dal Consiglio che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.