Art. 7. Consiglieri coordinatori degli uffici 1. Il Consiglio, per ciascuno degli uffici indicati alle lettere da b) a j) nell'articolo precedente, designa, quale coordinatore un consigliere ed un altro quale vice che lo sostituisce in caso di assenza o per problemi urgenti. 2. Il coordinatore dell'ufficio fissa gli obiettivi e sovrintende all'attivita' dell'ufficio. 3. Il coordinatore dell'ufficio propone al comitato di presidenza l'eventuale assegnazione di personale e/o la sua sostituzione.