Art. 7.
                Consiglieri coordinatori degli uffici
  1. Il Consiglio, per ciascuno degli uffici indicati alle lettere da
b)  a  j)  nell'articolo  precedente,  designa, quale coordinatore un
consigliere  ed  un  altro  quale  vice che lo sostituisce in caso di
assenza o per problemi urgenti.
  2.  Il  coordinatore dell'ufficio fissa gli obiettivi e sovrintende
all'attivita' dell'ufficio.
  3.  Il  coordinatore dell'ufficio propone al comitato di presidenza
l'eventuale assegnazione di personale e/o la sua sostituzione.