Art. 8.
                   Funzionari preposti agli uffici
  1.  A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da b)
ad  l)  e' preposto un funzionario di area C3 o, in mancanza, di area
C2.  La  designazione  e'  effettuata  dal  comitato di presidenza su
proposta del segretario generale.
  2.  Essi svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive
impartite   dal   consigliere   coordinatore   dell'ufficio   e  sono
responsabili  della  continuita'  del servizio e della disciplina del
personale.  Verificano  periodicamente  i  carichi  di  lavoro  e  la
produttivita'  del  personale, proponendo al consigliere coordinatore
dell'ufficio  i provvedimenti conseguenziali in caso di insufficiente
rendimento;  comunicano,  senza  ritardo, al consigliere coordinatore
dell'ufficio   ed  al  segretario  generale  eventuali  comportamenti
suscettibili di valutazione disciplinare.