Art. 8. Funzionari preposti agli uffici 1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da b) ad l) e' preposto un funzionario di area C3 o, in mancanza, di area C2. La designazione e' effettuata dal comitato di presidenza su proposta del segretario generale. 2. Essi svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite dal consigliere coordinatore dell'ufficio e sono responsabili della continuita' del servizio e della disciplina del personale. Verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita' del personale, proponendo al consigliere coordinatore dell'ufficio i provvedimenti conseguenziali in caso di insufficiente rendimento; comunicano, senza ritardo, al consigliere coordinatore dell'ufficio ed al segretario generale eventuali comportamenti suscettibili di valutazione disciplinare.