Art. 2. 1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza 1928/1990 e' soppressa. 2. All'approvazione dei progetti di passaggio dalla riattazione alla riparazione/ricostruzione, nonche' all'esame dei progetti presentati ai sensi dell'ordinanza 1497/1988 provvedono i competenti uffici comunali.