Art. 2.
  1. La  commissione  istituita  ai  sensi dell'art. 7 dell'ordinanza
1928/1990 e' soppressa.
  2. All'approvazione  dei  progetti  di  passaggio dalla riattazione
alla   riparazione/ricostruzione,   nonche'  all'esame  dei  progetti
presentati  ai sensi dell'ordinanza 1497/1988 provvedono i competenti
uffici comunali.