Art. 3.
  1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni
possibile contenzioso a qualsiasi titolo insorgente nell'applicazione
della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2002
                                    Il Ministro dell'interno: Scajola