(parte 2)
   Il  comune  di  DIAMANTE  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   aliquota   ordinaria:  7  sette  per  mille;  aliquota  abitazione
principale:  5,5  per mille; detrazione per l'abitazione princiapale:
L.  200.000  (euro  103,29) (legge n. 662/96, art. 3, comma 55, punto
2).
   (Omissis).
   02X00111;

   Il  comune  di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).2.  di  approvare  le  aliquote  I.C.I. imposta comunale
sugli  immobili, di questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002 come
segue:
   A) fabbricati:
   1)  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale: 4,5 per
mille;
   2) altri fabbricati: 6,25 per mille;
   B) aree fabbricabili:
   1) aree definite di completamento PRG 6,25 per mille;
   2) aree di diversa definizione PRG 5,5 per mille;
   4.  di  stabilire  per  l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale   di   euro   103,30;   5.   di   elevare   la  detrazione
sull'abitazione principale di euro 144,00 nel caso di:
   a)  soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare  siano compresi
portatori  di  handicap  o  anziani  di  eta' superiore a 65 anni con
invalidita' minima del 70% attestata da idonea certificazione ASL;
   b) soggetti passivi con pensione minima sociale;
   c)  soggetti  passivi  portatori di handicap in possesso di idonea
certificazione ai sensi della legge n. 104/92.
   (Omissis).
   02X00112;

   Il  comune  di  DOLO  (provincia  di  Venezia)  ha  adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni per
l'imposta  comunale  sugli immobili nei valori stabiliti per il 2001,
ovvero nelle seguenti misure:
   4,5  per  mille  sull'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  contribuente che la possiede considerando, altresi',
abitazione  principale una pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio,
ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto;
   7 per mille per le abitazioni non locate e relative pertinenze;
   6 per mille per le rimanenti fattispecie imponibili;
   le seguenti detrazioni:
   e 103,29 per l'abitazione principale del soggetto passivo, nonche'
per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o altro
diritto  reale  di godimento da anziani che acquisiscono la residenza
in  istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente
a condizione che non risulti locata;
   nonche' le seguenti agevolazioni:
   un'ulteriore   detrazione   di   euro   103,29   ai   contribuenti
abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione monetaria del
minimo vitale;
   un'ulteriore  detrazione  di euro 103,29 ai contribuenti che siano
direttamente  riconosciuti  (o  che  abbiano  all'interno del proprio
nucleo familiare una o piu' persone riconosciute) invalidi civili dal
75%  al  100%  e  che presentino idonea documentazione ai sensi della
legge n. 118/71 e legge n. 104/92;
   un'ulteriore  detrazione  di  euro  103,29 alle giovani coppie che
contraggono  matrimonio  entro  il  2003  e  che  abbiano  un reddito
complessivo lordo non superiore a euro 25.822,85.
   (Omissis).
   02X00113;

   Il  comune  di  DORGALI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato,  il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2002 e per lo stesso anno,
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella percentuale del
5 per  mille;  di  dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  446  del  15 dicembre 1997 richiamato nella
premessa,   la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale ammonta a euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00114;

   Il  comune  di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune, per l'anno 2002, l'aliquota
unica  del  5,5 per  mille,  con  detrazione  per la prima abitazione
(residenti nella stessa) nella misura unica di euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00115;

   Il  comune  di  FAVRIA  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure
seguenti:
   abitazione principale: 5 per mille;
   abitazione cittadini italiani residenti all'estero: 5 per mille;
   alloggi  costituiti  da  2  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue
occupate ad uso abitazione principale: 5 per mille;
   abitazione   principale   soggetti   in   situazione   di  disagio
economico-sociale: 5 per mille;
   abitazioni recuperate: 5 per mille;
   abitazione principale anziani e disabili: 5 per mille;
   abitazioni secondarie possedute da non residenti: 7 per mille;
   abitazione principale in uso gratuito a parenti: 5 per mille;
   pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
   fabbricati ordinari: 5 per mille;
   abitazioni locate: 5 per mille;
   abitazioni non locate: 7 per mille;
   fabbricati posseduti da imprese e non venduti: 7 per mille;
   fabbricati categoria D: 5 per mille;
   aree   edificabili  residenziali:  7  per  mille;aree  edificabili
commerciali, industriali e artigianali: 7 per mille;
   terreni agricoli: 5 per mille;
   terreni  agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori
diretti: 5 per mille;
   2.  di  dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa e'
fissata in euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00116;

   Il  comune  di  FICAROLO  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente
modo:
   aliquota ordinaria: 7 per mille;
   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale: 5,75 per
mille;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai
sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96: 5,75 per mille;
   terreni agricoli: 6,75 per mille;
   aree fabbricabili: 6,75 per mille.
   2.  di  determinare  la  detrazione  per  abitazione principale in
euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00117;

   Il  comune  di  FIORENZUOLA  D'ARDA  (provincia  di  Piacenza)  ha
adottato,  il  22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
   4,7   per   mille  per  abitazione  principale  (e  per  una  sola
pertinenza, ai sensi del vigente regolamento);
   7 per mille ordinaria;
   5,2  per  mille  per le unita' immobiliari concesse in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  alle  condizioni  definite  dagli
accordi  stipulati  in  sede  locale, ai sensi della legge 9 dicembre
1998,  n.  431,  art.  2,  commi  3,  4  e  5,  ed eventuale relativa
pertinenza;  (detta  aliquota  vale per i mesi dell'anno successivi a
quello di stipulazione del contratto);
   dando  atto  che  l'aliquota del 6,7 per mille, gia' in vigore nel
2001  per  le  unita' immobiliari tenute sfitte, dall'anno 2002 viene
assorbita dall'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
   2.   di   dare  atto  che  il  contribuente  per  poter  usufruire
dell'aliquota  agevolata  al  5,2 per mille deve entro il 30 novembre
presentare  all'ufficio  Tributi  il contratto siglato ai sensi della
legge  n. 431/98,  art.  2,  commi 3,  4  e  5  valevole  per  l'anno
d'imposta,  oltre  a  un  documento  che  attesti l'uso di abitazione
principale  da  parte del conduttore; 3. di mantenere per l'anno 2002
la  detrazione  d'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale, come
previsto  dalla  legge n. 662/96, art. 3, comma 55/2, a euro 113,62 e
la detrazione per abitazione principalenella misura di euro 154,94 da
applicarsi  qualora  il  contribuente  sia  in  possesso dei seguenti
particolari requisiti:
   A. pensionati con redditi non superiori alla pensione lNPS minima,
aventi i seguenti requisiti:
   a)   che   l'abitazione   principale  costituisca  l'unica  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  diritto di uso,
usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale;
   b)  che  non  venga  effettuata locazione di parte dell'abitazione
oggetto d'imposta;
   c)  che  il  reddito  complessivo annuo lordo del nucleo familiare
conseguito   nell'anno   precedente,   includendo  eventuali  redditi
soggetti  a  ritenute  alla  fonte  e  comunque  non  compresi  nella
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  non  sia  superiore  al doppio
dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia;
   B. portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:
   a)  soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare  e' presente un
invalido  o  portatore  di  handicap con invalidita' non inferiore al
100%  risultante  dal  certificato  di  riconoscimento di invalidita'
rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
   b)   che   l'abitazione   principale  costituisca  l'unica  unita'
immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta', diritto di usufrutto,
uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
   c)  che  non  venga  effettuata locazione di parte dell'abitazione
oggetto d'imposta;
   d)  che  il  reddito  complessivo annuo lordo del nucleo familiare
conseguito   nell'anno   precedente,   includendo  eventuali  redditi
soggetti  a  ritenute  alla  fonte  e  comunque  non  compresi  nella
dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a euro 10.329,00
lordi,  non  tenendo  conto  di  eventuali  redditi derivanti dal suo
status;
   C.   soggetti   titolari  di  assistenza  sociale,  a  seguito  di
istruttoria   da   parte   dell'ufficio   comunale  "Assistenza",  da
presentare  presso  l'ufficio  Tributi  del Comune entro il 30 maggio
dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:
   a) reddito minimo vitale;
   4.  di  dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione
d'imposta di euro 154,94 deve presentare presso l'ufficio Tributi del
Comune  entro  il  30  maggio  dell'anno  di  riferimento  i seguenti
documenti:
   pensionati titolari di pensione minima INPS:
   a)  autodichiarazione  che  l'abitazione che sconta tale deduzione
non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
   b)  autodichiarazione  attestante  l'importo  di eventuali redditi
soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
   portatori di handicap:
   a)  certificato  di riconoscimento di invalidita' non inferiore al
100% al 1 gennaio dell'anno 2002;
   b)  autodichiarazione  che  l'abitazione che sconta tale deduzione
non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
   c)  autodichiarazione  attestante  l'importo  di eventuali redditi
soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
   soggetti titolari di assistenza sociale:
   a) relazione del Servizio Assistenza del Comune;
   b)  autodichiarazione  che  il  reddito  annuo  lordo  del  nucleo
familiare non supera o e' pari al reddito minimo vitale annuo;
   c)  autodichiarazione  che  l'abitazione che sconta tale deduzione
non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;
   d)  autodichiarazione  attestante  l'importo  di eventuali redditi
soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;
   e  che,  comunque,  l'Amministrazione  si  riserva in ogni caso di
chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
   (Omissis).
   02X00118;

   Il  comune  di  FONTANELLE  (provincia di Treviso) ha adottato, il
5 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   aliquota  del  5  per  mille, detrazione per abitazione principale
euro 104,00 (articoli 6 e 8 decreto legislativo n. 504/92).
   (Omissis).
   02X00119;

   Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 14
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e
di   dare  atto  della  conversione  in  euro  della  detrazione  per
l'abitazione principale, come segue:
   abitazione principale 4,5 per mille;
   altri immobili 6 per mille;
   detrazione abitazione principale L. 200.000, euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00120;

   Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   aliquote:
   5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale;
   6  per  mille:  aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di
fabbricati, terreni ed aree;
   detrazioni:
   euro  259,00 per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni
di  particolare  disagio  economico-sociale,  considerando a tal fine
ricadenti  in  tale definizione le famiglie con almeno un invalido al
100  per  cento,  indipendentemente  dal  reddito, come risultante da
apposita documentazione (es. verbale ULSS o altra equiparabile);
   e  104,00 per tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di
legge.
   (Omissis).
   02X00121;

   Il  comune  di  GAGLIANICO  (provincia  di  Biella) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).di  fissare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
   a)  aliquota  del  4,5  per mille per gli immobili utilizzati come
prima  abitazione  del  dichiarante  e per quelli dati in locazione a
soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione;
   b)  aliquota  base  del  6  per mille per tutti gli altri immobili
soggetti a tale tributo;
   di  dare  atto  che  la  misura  della  detrazione  per  la  prima
abitazione  sara' fissata con deliberazione del Consiglio Comunale in
occasione dell'approvazione del bilancio 2002.
   (Omissis).
   02X00122;

   Il  comune  di  GALLICCHIO  (provincia di Potenza) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  come  in effetti determina, per l'anno 2002,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  nella  misura unica del 6 per mille; 2. di confermare, come
in   effetti   si  conferma,  per  l'anno  2002,  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  in e 103,29 cosi' come prescritto dall'art.
3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   (Omissis).
   02X00123;

   Il  comune  di  GAVARDO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il
5 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  per l'anno 2002 relativamente all'aliquota
I.C.I.  sara'  applicata  l'aliquota del 5 per mille. 2. di applicare
per  l'anno  2002,  ai  sensi  del  comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 30
dicembre  1992,  n.  504  cosi'  come modificato daIl'art. 3 comma 54
della  legge 23 dicembre 1996, un'ulteriore detrazione di e 61,98 per
i    nuclei    familiari    costituiti    da    un    solo   soggetto
ultrasessantacinquenne  o  da  una copia di anziani con capo famiglia
ultrasessantacinquenne,  che  possiedono la sola casa di abitazione e
che  rientrino  nei seguenti limiti di reddito: una persona (65 anni)
reddito  annuo  e 6.201,10 due persone (con capo famiglia di 65 anni)
euro 10.232,04.   Gli  interessati  dovranno  consegnare  all'ufficio
Tributi  apposita dichiarazione in carta semplice, allegando lo stato
di  famiglia  e  copia  del  Mod.  CUD - Mod. Unico o Mod. 730; 3. di
mantenere  invariati,  per  l'anno  2002,  i  valori  medi delle aree
edificabili  nel  Comune  di  Gavardo  ai  fini  I.C.I. stabiliti con
deliberazione consiliare n.13 del 28 febbraio 2000.
   (Omissis).
   02X00124;

   Il   comune  di  GENGA  (provincia  di  Ancona)  ha  adottato,  il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   3. fissare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5
per  mille  e  con una detrazione d'imposta di e 129,00 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
   (Omissis).
   02X00125;

   Il  comune  di  GIVOLETTO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno  2002,  nella  misura del 5,5 per mille, unica per tutti i
tipi di immobili.
   (Omissis).
   02X00126;

   Il  comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille,
l'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare e convertire in e
103,29  la  detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e relative
pertinenze.
   (Omissis).
   02X00127;

   Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   4 febbraio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  (omissis);  2.  di  confermare  per  l'anno  2002,  cosi' come
richiesto  dall'assessore  competente  nell'allegato  A) che va a far
parte integrante e sostanziale della presente, le aliquote deliberate
per l'anno 2001, nelle sotto elencate misure differenziate:
   4  per  mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai
proprietari  o  titolari  di  diritto  di uso, usufrutto, abitazione,
enfiteusi e superficie;
   3,5  per  mille  per gli alloggi concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni stabilite da accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
   7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati,  alloggi  tenuti  a
disposizione,   stagionali,   alloggi   non   occupati,  alloggi  non
allacciati ai servizi correnti per i quali non c'E' una dichiarazione
di inagibilita'.
   6,25   per  mille  per  le  altre  unita'  immobiliari,  (aliquota
ordinaria);
   3.   (omissis);   4.   di   aumentare  la  detrazione  I.C.I.  per
l'abitazione  principale  da  euro 103,29  (L. 200.000) a euro 154,94
(L. 300.000),  a  favore  dei proprietari o titolari di altro diritto
reale  rilevante  ai  fini  I.C.I.  appartenenti  alla  categoria dei
pensionati  che hanno compiuto il 60o anno di eta' al 1 gennaio 2002,
in  possesso  di  solo  reddito  di  pensione,  con  reddito  annuale
imponibile,  ai  soli  fini  IRPEF,  di  tutti i componenti il nucleo
familiare,  non  superiore  a  euro 11.103,82  (L. 21.500.000).  Sono
esclusi  dalla  maggiore  detrazione  i contribuenti rientranti nella
categoria   sopra   definita,   quando  l'abitazione  principale  sia
classificata   in   categorie   catastali   A/1,   A/7,   A/8,   A/9,
rispettivamente  di  tipo:  signorile,  villini,  ville,  castelli  o
palazzi  di  eminente  pregio  artistico  o  storico.  Il  termine di
scadenza  per  la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno
2002  in  coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.; la
maggiore  detrazione  non e' cumulabile con quella ordinaria prevista
per legge;
   (Omissis).
   02X00128;

   Il  comune  di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   12 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura del 6
per  mille  per  tutti  gli  immobili ad esclusione degli alloggi non
locati,  non  concessi  in  comodato o comunque non utilizzati, per i
quali  e'  determinata  l'aliquota  in  misura del 7 per mille; 2. di
confermare   la  detrazione  per  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale,  fino  a  decorrenza  dell'ammontare dell'imposta dovuta,
nella misura di euro 129,11.
   (Omissis).
   02X00129;

   Il  comune  di  IMOLA  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato,  il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire,  per  l'anno 2002, l'aliquota ordinaria ai fini
I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi
non  espressamente  assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire,
per  l'anno  2002,  l'applicazione  dell'aliquota  del  7  per mille,
limitatamente  alle unita' immobiliari, classificate o classificabili
nella  categoria  catastale  A  (diverso  da  A10), adibite ad unita'
abitativa,  mantenute  sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori
indicazioni  riportate  nell'allegato  sub.  A),  parte  integrante e
sostanziale  del  presente provvedimento; 3. di stabilire, per l'anno
2002,   un'aliquota   ridotta,   nella  misura  del  5,3  per  mille,
esclusivamente in favore di:
   a)  persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria
catastale  A  (escluso  A10)  e  relative  pertinenze  (come definite
dall'art. 6  del  vigente Regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad
abitazione   principale   da  parte  del  proprietario;b)  le  unita'
immobiliari  di  categoria  catastale  A  (escluso  A10)  e  relative
pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.)
nelle  ipotesi  tassativamente  indicate  all'articolo 12 del vigente
Regolamento I.C.I.;
   c)  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   Comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  dei sopra indicati soggetti e per le relative
pertinenze   (come  definite  dall'art.  6  del  vigente  Regolamento
I.C.I.);
   4.  di  stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite
minimo  stabilito  dal  D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, comma 4
della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono
in  locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  risultante da
residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi
definiti  in  sede  locale  fra  le  organizzazioni  della proprieta'
edilizia    e   le   organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.
   Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti
tipo  definiti  in sede locale fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia    e   le   organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
rappresentative  ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge
9  dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura
delle organizzazioni stesse e trasmessi all'Ufficio Tributi.
   Allegato  A)  Identificazione  e  definizione delle ipotesi per le
quali si applica l'I.C.I. aI 7 per mille per l'anno 2002
   Sono  identificate  quali fattispecie da assoggettare al pagamento
dell'I.C.I.  al  7  per  mille  nell'anno 2002 le unita' immobiliari,
adibite  ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano,
pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
   A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perchE'
tenuta  a  disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta
all'abitazione  principale,  anche  se  per  quest'ultima  lo  stesso
proprietario corrisponda un canone di locazione;
   B)  unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o
acquistata  in  multiproprieta'  limitatamente  a  coloro  che non la
abitano;
   C) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la
nozione  contenuta  all'art. 433 deI codice civile) o a familiare che
NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche.
   Restano  escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per
mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
   a)   unita'  immobiliari,  possedute  in  aggiunta  all'abitazione
principale,  regolarmente  locate,  come  attestabile  sulla  base di
idoneo contratto;
   b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare
(secondo  la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a
condizione  che lo stesso vi dimori abitualmente e ciO' risulti dalla
iscrizione anagrafica;
   c)   una   delle   unita'  tenute  a  disposizione  in  Italia  da
contribuenti  trasferiti  temporaneamente  per  ragioni  di lavoro in
altro  Comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo
12  comma  1  lettera  c)  del  vigente  Regolamento  I.C.I.  tali da
consentire    l'applicazione    del    trattamento    dell'abitazione
principale);
   d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
   e)  i  fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili.
   L'aliquota  del  7  per mille va applicata in relazione al periodo
dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione
secondo quanto precisato in precedenza.
   (Omissis).
   02X00130;

   Il  comune  di  ISOLA  D'ASTI  (provincia di Asti) ha adottato, il
31 ottobre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata da questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille.
   (Omissis).
   02X00131;

   Il  comune  di  LA  LOGGIA  (provincia  di Torino) ha adottato, il
20 dicembre  2001  e  21  gennaio  2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura
del  7  per  mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per
tutte  le  unita'  immobiliari  possedute  che  non  siano adibite ad
abitazione  principale;  2.  di  ridurre  per  l'anno 2002 l'aliquota
applicabile  alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e  alle  sue  pertinenze dal 5 per mille al 4,8 per mille; 3. di dare
atto  che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per  le  case  popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del
Regolamento  comunale  sull'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili; 4. di dare atto che sono considerate abitazioni principali,
ai   soli   fini  dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta  e  della
detrazione  per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la
detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, le unita'
immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo concesse in uso o comodato
gratuito a:
   a)  parenti  in  linea  retta  e  collaterale  sino al terzo grado
(genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
   b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente;
   c)  affini  entro  il  secondo  grado  (suoceri,  generi  e nuore,
cognati),  cosi'  come  previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale
sopra citato;
   5. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione
previste  per  l'abitazione  principale  ai fabbricati posseduti o in
usufrutto  ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purchE' i
fabbricati  stessi  non  siano locati, ai sensi dell'art. 3, comma 56
della legge 662/96;
   (Omissis).
   1.   di   elevare   la   misura  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione  principale  a  e  165,00  (lire  319.484) per le unita'
immobiliari  con tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a lire
200.000  (A/2  -  A/3  - A/4 - A/5 - A/6); 2. di confermare la misura
della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 129,00
(lire  249.991)  per  le  unita'  immobiliari  con  tariffe  d'estimo
catastali superiore a lire 200.000 (A/7 - A/1 - A/8); 3. di dare atto
che  l'ammontare  della  detrazione,  se  non  trova  totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per
la  parte  residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come
previsto    dall'art.   5,   comma   3   del   Regolamento   comunale
sull'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili; 4. di dare
atto  che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per  le  case  popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del
Regolamento  comunale  sull'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili;5.  di  confermare  l'applicabilita'  dell'aliquota  e della
detrazione   previste   per  l'abitazione  principale  ai  fabbricati
posseduti  o  in  usufrutto  ad  anziani  o disabili residenti presso
ricoveri, purchE' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto
dall'art.   3,   comma  56  della  legge  662/96;  6.  di  dare  atto
dell'applicabilita'  dell'aliquota  ridotta  e  della detrazione alle
unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo  concesse  in  uso
o comodato  gratuito  a  parenti in linea retta e collaterale sino al
terzo  grado  (genitori  e  figli,  nonni e nipoti, zii e nipoti), al
coniuge  solo  se separato o divorziato legalmente, agli affini entro
il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che
la  detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, cosi'
come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato.
   (Omissis).
   02X00132;

   Il  comune  di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 1 ottobre
2001  e  il  28 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  ai  sensi dell'art. 6 della legge n. 504/92 e
dell'art. 3  comma  da  53  a  59  legge finanziaria 23 dicembre 1996
n. 662, per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare
la  detrazione  prevista  dall'art. 8 comma 2 D.lgs. 30 dicembre 1992
n. 504,  cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge finanziaria
23 dicembre  1996  n. 662,  nella  misura  di  euro 104,  per  unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di
imposta.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
soggetto  persona  fisica  residente  nel  Comune ed i suoi familiari
dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
   a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
   b)  abitazione  utilizzata  dai  soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
   c)  alloggio  regolarmente  assegnato  da Istituto Autonomo per le
case popolari;
   d)  abitazione  locata  con contratto registrato a soggetto che la
utilizzi come abitazione principale;
   e)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti fino al primo grado);
   f)  abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
   3.  di  mantenere, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre
1992  n.  504,  cosi'  come modificato dall'art. 53 legge finanziaria
23 dicembre  1996  n.  662,  l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille  per  le  unita'  immobiliari  locate, con contratto registrato
prima  del 1 gennaio 2002, a soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
   (Omissis).
   02X00133;

   Il  comune  di  LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
4,5 per mille.
   (Omissis).
   02X00134;

   Il   comune  di  LEMIE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   approvare   per   l'anno   2002,   un'aliquota  I.C.I.  unica
corrispondente  al  5  per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
stabilendo  che  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
   quella  nella  quale  il  contribuente che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano abitualmente;
   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   gli  alloggi  regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le
case popolari;
   l'abitazione  posseduta  nel  territorio  del  Comune  a titolo di
proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero,
a condizione che non risulti locata; (legge n. 75/93);
   l'abitazione  posseduta  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  beata  (art. 3 comma 56 della legge n.
662/96);
   3. stabilire che:
   alla   pertinenza  equiparata  all'abitazione  principale  non  si
applica ulteriore detrazione;
   L'unico  ammontare  di  detrazione  spettante, se non trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere
computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per
la    pertinenza    (sono    considerate   quali   parti   integranti
dell'abitazione   principale   le  pertinenze:  cantine,  box,  posti
macchina   scoperti   e  coperti  ,  soffitte  e  tettoie,  ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto  -  art.  3  regolamento  com.le
I.C.I.); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
   (Omissis).
   02X00135;

   Il  comune  di  LIMENA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).

               ---->  Vedere tabella di pag. 41  <----

   02XA0135;
   Il  comune  di  LOMBARDORE  (provincia  di Torino) ha adottato, il
3 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002:
   a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
   b) aliquota abitazione principale: 6 per mille;
   c) abitazioni a disposizione o non locate: 7 per mille.
   (Omissis).
   02X00136;

   Il  comune  di  LUZZI  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato,  il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
per  l'anno  2002,  nella  misura unica del 5 per mille per tutti gli
immobili;  2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla
concorrenza  del suo ammontare, e 103,29 pari a L. 200.000 rapportate
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3.  sono equiparate ad abitazione principale quegli immobili concessi
in   uso   gratuito  a  parenti  in  linea  retta,  figli/genitori  e
genitori/figli  con  nucleo  familiare  a  carico  e  utilizzata come
abitazione  principale  alle  condizioni  deliberate  nel regolamento
comunale;  4.  per  beneficiare  dell'agevolazione  del comma 3), gli
interessati  dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
della   legge   n. 15/68,  attestante  il  rapporto  di  parentela  e
presentare  copia  dell'atto di concessione dell'immobile in comodato
gratuito, registrato ai sensi delle vigenti disposizioni;
   (Omissis).
   02X00137;

   Il   comune  di  MALBORGHETTO-VALBRUNA  (provincia  di  Udine)  ha
adottato,  il  19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   ha  confermato  le  aliquote  per l'applicazione dell'I.C.I. nella
seguente misura:
   4,5 per mille abitazione principale;
   6,5  per  mille  immobili  diversi  da  abitazione  principale; ha
confermato  la  detrazione  di  e 103,29, per gli immobili adibiti ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00138;

   Il   comune  di  MARA  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il
15 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per
mille   in   conformita'  all'art.  6  del  D.Lgs.  n.  504/92  e  di
quantificare  la  riduzione  per  i  fabbricati adibiti ad abitazione
principale in e 103,29.
   (Omissis).
   02X00139;

   Il  comune  di  MASSA ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione prevista per
l'abitazione  principale  a  L. 210.000  pari  ad  euro108,46;  2. di
fissare  per  l'anno  2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6 per mille; 3. di prevedere, ai
sensi  dell'art. 4,  D.L. 8  agosto  1996 n. 437, un'aliquota ridotta
nella  misura  del  4,6  per  mille,  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel   Comune,   per   le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale e relative pertinenze,
e/o  date  in  uso  gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il
primo  grado)  e costituenti per questi stessi abitazione principale;
4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille per le
pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta
ecc.)  purchE'  ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel  quale  e'  sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente
iscritte  in  catasto  a  condizione che appartengano, anche in quota
parte,  al  medesimo  proprietario  o  titolare  di  diritto reale di
godimento   e   che  la  pertinenza  sia  asservita  durevolmente  ed
esclusivamente  all'abitazione  principale (art. 59, comma 1, lettera
d) D.Lgs. 446/97); 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4
per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze
che  concedono  in  locazione,  a  titolo  di abitazione principale e
relative   pertinenze,  alle  condizioni  stabilite  sulla  base  dei
contratti  tipo  definiti  ai  sensi  dell'art. 2,  comma 3, della L.
9/12/98,  n.  431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6
per  mille  per  gli  immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art.
2,  comma  3,  della  legge  n. 431/98,  ai  negozi, uffici, opifici,
utilizzati,   nonche'   alle   aree  fabbricabili;  7.  di  prevedere
l'applicazione  dell'aliquota  del 6,2 per mille agli immobili ad uso
abitativo  e  relative  pertinenze  detenuti  a  fini  turistici  o a
disposizione  per  i  quali  il  proprietario  o il titolare di altro
diritto  reale  risulta  iscritto  nei  ruoli comunali della tassa di
smaltimento  rifiuti  solidi  urbani;  8. di prevedere l'applicazione
dell'aliquota  del  7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici
sfitti  e/o  inutilizzati,  gli  immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze  non  locati da almeno due anni ai sensi dell'art. 2 comma
4,   della   legge   n. 431/98;   9.   di   prevedere  l'applicazione
dell'aliquota  del  9  per  mille  agli  immobili  ad uso abitativo e
relative pertinenze detenuti a fini turistici, o a disposizione per i
quali  il  proprietario  o  il  titolare  di  altro diritto reale non
risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli
comunali  della  tassa  RSU  per  il  periodo  di  imposta oggetto di
tassazione.  Il  contribuente soggetto a recupero della tassa RSU per
gli   anni   arretrati  a  seguito  di  autodenuncia  o  accertamento
d'ufficio,  non  avra' diritto al rimborso I.C.I. della differenza di
aliquota  tra  il  9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale
aliquota  agevolata,  per le tre annualita' pregresse; 10. di fissare
per  l'anno  2002  a L. 250.000 pari ad euro 129,11 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale dei soggetti
ultra  sessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti
espressi  nelle  premesse;11. di  subordinare  l'applicabilita' della
maggior  detrazione di L. 250.000 pari ad e 129,11 alla presentazione
della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.
   (Omissis).
   02X00140;

   Il   comune   di   MAZZE'   (provincia  di  Torino)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  e'  confermata  nella  misura  del  5,3 per mille; 2. resta
invariata  e  fissata  in  euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00141;

   Il  comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  in  applicazione delle disposizioni normative di
cui all'art. 6 del D.lgs. 504/92, come modificato dalla legge 662/96:
   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale:  4,5 per
mille;
   altri immobili: 5,5 per mille;
   3. di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs 30
dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  e  dell'art.  58,  comma  3  del
D.lgs. n. 446/97  n. 50, le detrazioni d'imposta per l'anno 2002 come
appresso indicato:
   abitazioni principali euro 129,00;
   per  i possessori di sola abitazione principale tale detrazione e'
elevata a euro 207,00 a tutela delle classi piu' deboli quali:
   i cassaintegrati, i lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, i
nuclei  familiari  composti da pensionati a condizione che abbiano un
reddito  complessivo  familiare  fino  a  euro 14.461,00 aumentato di
euro 1.033,00  per  ogni familiare a carico, a condizione che la loro
abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9.
   (Omissis).
   02X00142;

   Il  comune  di  MESE  (provincia  di  Sondrio)  ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di  determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in
attuazione  dell'art. 6, del suddetto decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura unica del 5,5 per mille.2. di
confermare,  anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto passivo ad euro 103,30, con le precisazioni
previste  dall'articolo  4 del regolamento in materia di applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  approvato  dal  Consiglio
comunale, con deliberazioni n. 57, del 26 novembre 1998.
   (Omissis).
   02X00143;

   Il  comune  di  MIGNANO  MONTE  LUNGO  (provincia  di  Caserta) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   I.C.I.  imposta  comunale  immobili:  aliquota del 5 per mille per
l'abitazione principale ed equiparate;
   aliquota   del   6  per  mille  per  altre  abitazioni  e  terreni
edificabili;
   detrazione  di  euro 113,62 (L. 220.000) per le unita' immobiliari
adibite ad abitazioni principali;
   esenzione per i terreni agricoli;
   aliquota  del  2  per mille a favore dei proprietari che intendano
eseguire  interventi atti a recuperare unita' immobiliari inagibili o
inabitabili,  ovvero  di  interesse  artistico  o  architettonico nei
centri  storici,  nonche'  alla  realizzazione di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti, per la durata
di  anni  3  dall'inizio  dei  lavori, avvalendosi delle disposizioni
contenute all'art. 1, comma 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 - delibera di C.C. n. 67/98 e relativo regolamento.
   (Omissis).
   02X00144;

   Il   comune   di  MILAZZO  (provincia  di  Messina)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  al  5  per  mille  l'aliquota  I.C.I. (imposta
comunale  sugli  immobili)  per  l'anno  d'imposizione  2002;  2.  di
confermare,  altresi', al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente
alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale.
   (Omissis).
   02X00145;

   Il  comune  di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il
21   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. stabilire   per   l'anno   2002  l'aliquota  del  5  per  mille
dell'imposta  comunale  sugli  immobili;  2.  operare  la  detrazione
dell'importo  di  L. 200.000  per  l'immobile  adibito  ad abitazione
principale;3.  operare  alle  persone fisiche con eta' superiore a 63
anni,  aventi  reddito  non  superiore  a  L. 9.000.000, derivante da
pensione   ed  altri  assoggettabili  all'Irpef,  la  detrazione  per
abitazione principale di L. 4.000.000.
   (Omissis).
   02X00146;

   Il  comune  di  MINERBE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   per  l'anno  2002,  (omissis),  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo  Comune  nella  misura  del  5  per  mille;  2.  di  stabilire
nell'importo  di  e  103,29  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale, prevista dall'art. 8 comma 2 del
D.Lgs. 504/1992; 3. di elevare, in conformita' dell'art. 3, comma 55,
del  D.Lgs.  23 dicembre 1996, n. 662, ad e 155,00, la detrazione per
l'abitazione principale per la seguente categoria:
   portatori   di   handicap:   soggetti   per   i   quali  ricorrano
congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
   a)  soggetti  passivi  nel  cui nucleo familiare e' presente uno o
piu'   componenti   con   handicap   psicofisico  permanente  di  cui
all'art. 3,  comma  3,  della  legge 5  febbraio  1992,  n. 104, o di
invalidita'   superiore   al   66%,  risultante  dal  certificato  di
riconoscimento  di  invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche;
   b)   che   l'abitazione   principale  costituisca  l'unica  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'.  usufrutto,  uso o
abitazione sull'intero territorio nazionale;
   c)  che  non  venga  effettuata locazione di parte dell'abitazione
oggetto d'imposta.
   (Omissis).
   02X00147;

   Il  comune  di  MISILMERI  (provincia  di Palermo) ha adottato, il
13 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e'
confermata  anche  per l'anno 2002 al 6 per mille; viene mantenuta in
vigore anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per mille per le
abitazioni  principali  e per quelle cedute in uso gratuito a parenti
ed  affini  fino  al secondo grado; rimane determinata in L. 200.000,
pari  ad  e  103,29,  la detrazione per l'abitazione principale e per
quelle  cedute  in  uso  gratuito a parenti ed affini fino al secondo
grado.
   (Omissis).
   02X00148;

   Il  comune  di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6,5
per  mille  l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
rimane fissata in L. 200.000 (e 103,29).
   (Omissis).
   02X00149;

   Il  comune  di  MOLTRASIO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
18 dicembre 2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di determinare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) 4 per mille:
   a)   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale  (e  relative  pertinenze  quali il garage, il box o posto
auto,  la  soffitta  e  la cantina se ubicata nel medesimo edificio o
complesso  immobiliare,  comunque ad una distanza non superiore a 300
m)   utilizzate  da  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune;
   b)  unita'  immobiliari  locate  a soggetti che le utilizzino come
abitazione  principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  o collaterale, entro il secondo grado purchE' residenti (senza
detrazione);
   5,4  per  mille:  unita' immobiliari classificate o classificabili
nelle  categorie B-C-D-E-F; 7 per mille: altri immobili; di precisare
che  per  i  casi di cui alla lettera sub b) i relativi dati dovranno
risultare  nella  denuncia  originaria  o modificativa o integrativa,
fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del Comune;
   (Omissis).
   02X00150;

   Il  comune  di  MONSELICE  (provincia  di  Padova)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di applicare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.
   a)  aliquota ordinaria deI 6,4 per mille: da applicare alle unita'
immobiliari  che  non  rientrano  fra  i casi previsti nei successivi
punti b) e c) incluse le aree fabbricabili;
   b)   aliquota   ridotta   del  5  per  mille:  da  applicare  alle
persone fisiche  soggetti  passivi, ai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli
alloggi  del- l'Azienda  territoriale  edilizia  residenziale  ed  ai
soggetti  passivianziani o disabili residenti in istituti di ricovero
o  sanitari  per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione
principale  non  risulti  locata e comunque, non abitata; alle unita'
immobiliari pertinenziali l'abitazione principale;
   c)  aliquota del 7 per mille: da applicare alle unita' immobiliari
sfitte;
   2. di   stabilire   per   l'anno   2002   le  seguenti  detrazioni
dell'imposta:
   detrazioni (solo per l'abitazione principale):
   ordinaria: euro 130,00;
   maggiore: euro 186,00 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le
sotto indicate condizioni:
   A):
   1)  nucleo  familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18
anni;  2)  nucleo  familiare  composto  da  sei  o  piu'  componenti;
3) nucleo  familiare  con  almeno un componente di 70 anni o piu'; 4)
nucleo  familiare  con  uno  o piu' soggetti disabili con invalidita'
almeno del 66,7 per cento.
   I  requisiti  indicati  debbono  essere  posseduti alla data del 1
gennaio 2002;
   B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente e
7.750,00;  per  2  componenti  euro 15.500,00;  per  3  componenti  e
23.250,00;   per   4   componenti   e  31.000,00;  per  5  componenti
euro 38.750,00; per ulteriori componenti aggiungere euro 2.100,00 per
ogni  persona  in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano
lavoratori  autonomi,  dal  reddito  sopra  indicato, si detraggono e
2.583,00    per    ciascun    lavoratore    autonomo.    Al   reddito
lordo pro-capite-imponibile   IRPEF   -   dei  componenti  il  nucleo
familiare  debbono  essere conteggiate eventuali rendite finanziarie,
Bot, Cct, dividenti azionari, ecc.
   Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2001.
   Il   beneficio  della  maggiore  detrazione  e'  subordinata  alla
condizione  che i componenti il nucleo familiare non possiedano, alla
data del 1 gennaio 2002, alcuna proprieta' immobiliare sul territorio
nazionale   e  all'estero,  oltre  all'abitazione  principale  e  sue
pertinenze, cantina, garage, box.
   Ulteriore detrazione: euro 258,00.
   La  detrazione  verra'  elevata  a  euro 258,00 nel caso in cui il
nucleo  familiare, con la presenza di almeno un componente di 70 anni
o  piu',  proprietario  dell'unico  immobile occupato alla data del 1
gennaio  2002  sul  territorio  nazionale e all'estero, non superi il
reddito  determinato  dal valore della pensione minima INPS, riferita
all'anno  2002  tenendo  conto  dei  dati  indicati  nella tabella di
seguito riportata:

per un componente:         €       5.105,00
per due componenti:        €       7.660,00
per tre componenti:        €       9.190,00
per quattro componenti:    €      10.720,00
per cinque componenti:     €      12.252,00
per sei componenti:        €      13.783,00
   (Omissis).
   02X00151;

   Il  comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).Determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2002 nella
seguente misura:
   abitazione principale:
   aliquota: 4,5 per mille;
   detrazione: euro 103,29;
   altri fabbricati ed aree fabbricabili:
   aliquota: 5,5 per mille.
   (Omissis).
   02X00152;

   Il  comune  di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   I.C.I. ordinaria: 5,25 per mille;
   Detrazione prima casa euro 115,00;
   I.C.I. seconde case 6,25 per mille.
   (Omissis).
   02X00153;

   Il  comune  di  MONTEBELLO  DI  BERTONA  (provincia di Pescara) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota da applicare alla base
imponibile  ai  fini della determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica del 5 per mille senza apportare alcuna
differenziazione  di  aliquota  secondo i casi previsti dalle vigenti
disposizioni   di   legge   (detrazione   L. 200.000  per  abitazione
principale).
   (Omissis).
   02X00154;

   Il  comune  di  MONTECARLO  (provincia di Lucca) ha adottato, l'11
marzo  2002, la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili come segue:
   abitazione principale: 5 per mille;
   pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille;
   terreni agricoli: 6 per mille;
   fabbricati diversi dall'abitazione principale: 6,6 per mille;
   aree edificabili: 7 per mille.
   (Omissis).
   02X00155;

   Il  comune  di  MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, il 18
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I.
nella  stessa misura stabilita per l'anno 2001 ed in particolare come
segue:
   aliquota:
   5,75 per mille per l'abitazione principale;
   6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
   detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 - euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00156;

   Il   comune  di  MONTEFORTE  D'ALPONE  (provincia  di  Verona)  ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale  del  presente  dispositivo; 2. di determinare per l'anno
2002  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che
saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
   a)  unita  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale: 6 per
mille;
   b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
   c) aree fabbricabili: 6 per mille;
   d) terreni agricoli: 6 per mille;
   3.  di  determinare  per l'anno 2002 in e 103,30 la detrazione per
l'abitazione principale e relative pertinenze.
   (Omissis).
   02X00157;

   Il  comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
5   febbraio   2002, la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  confermare  per  l'anno  2002 per l'Imposta comunale sugli
immobili:
   a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati;
   b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni
agricoli, se dovuta per quest'ultimi;
   c) la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale;
   d)  considerare  abitazione  principale  quella  concessa  in  uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado,
a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di
fatto.
   (Omissis).
   02X00158;

   Il  comune  di  MONTEPRANDONE  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  3  dicembre  2001  e  il 28 dicembre 2001, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
IC.l. da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
   aliquota I.C.l. per l'abitazione principale: 5 per mille;
   altri  fabbricati,  aree  fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per
mille;
   2.  di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento
per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati
per  attivita'  agro-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per
mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o
imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e  che  la quantita' e
qualita'  di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da
parte   del  soggetto  passivo  dell'imposta  e  del  proprio  nucleo
familiare,  comporti  un  reddito  superiore al 50% del reddito lordo
totale  prodotto  nell'anno  precedente;  3. di determinare, ai sensi
della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in
L.  200.000  (e  103.29),  rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo; 4. di
determinare,  ai  fini dell'art. 8, comma 3, deI D.Lgs. 504/92, nella
misura  di  L. 150.000  (e 77,46) l'importo dell'ulteriore detrazione
concessa  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
di  proprieta'  di  soggetti  in  situazioni  di  particolare disagio
economico  sociale,  da  individuare  con  deliberazione  dell'organo
consiliare;
   (Omissis).
   di  fare  proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 stabilite con
atto di G.C., n. 332 del 3 dicembre 2001 e precisamente:
   aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille;
   altri  fabbricati,  aree  fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per
mille;
   aliquota  I.C.I.  per  i  terreni  non fabbricabili utilizzati per
attivita'  agro-silvo-pastorali:  5  per  mille  (art. 16 del vigente
regolamento  I.C.I.),  a  condizione  che  il  soggetto  passivo  sia
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che
la   quantita'   e   qualita'   di   lavoro  effettivamente  dedicate
all'attivita'  agricola  da parte del soggetto passivo dell'imposta e
del  proprio  nucleo  familiare, comporti un reddito superiore al 50%
del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;
   di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro 103,29  (L. 200.000)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;   di  individuare,  ai  sensi  dell'art. 8  del  D.Lgs.
n. 504/92, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I.
ammessi   alle   ulteriori   detrazioni,  secondo  le  condizioni  di
ammissibilita' e gli importi di seguito indicati:
   A)  titolari  di  pensioni  o  assegni minimi che, alla data del 1
gennaio  2002,  abbiano  compiuto  il  65o anno di eta' , con reddito
complessivo  imponibile  ai  fini IRPEF del nucleo familiare, inclusi
gli  eventuali  redditi  soggetti  a ritenute alla fonte (superiori a
euro 1.032,91,  pari  a  L. 2.000.000)  o  altri redditi comunque non
compresi   nella   dichiarazione   dei   redditi,   non  superiore  a
euro 10.329,13  (L. 20.000.000):  ulteriore  detrazione di euro 77,46
(L.150.000);
   B)   soggetti   passivi   il   cui  nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione  oggetto  della  detrazione,  comprenda  disabili con
invalidita'   non  inferiore  al  75%,  risultante  dalle  competenti
strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF
del  nucleo  familiare  inclusi  gli  eventuali  redditi  soggetti  a
ritenute  alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000)
o  altri  redditi  comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei
redditi,  non  superiore  a euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore
detrazione  di  euro 77,46  (L. 150.000);C)  disoccupati o lavoratori
posti  in  cassa  integrazione  o  in lista di mobilita', con reddito
annuale  imponibile,  ai  fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo
familiare,  inclusi  gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla
fonte  (superiori  a  euro 1.032,91,  pari  a  L. 2.000.000)  o altri
redditi  comunque  non  compresi nella dichiarazione dei redditi, non
superiore  a  euro 10.845,59  (L. 21.000.000),  oltre  a  euro 826,33
(L. 1.600.000)  per  ogni  persona a carico: ulteriore d etrazione di
euro 77,46 (L. 150.000);
   D)  Soggetti  con  nucleo  familiare di almeno 3 componenti il cui
reddito  familiare  complessivo  ai fini IRPEF, inclusi gli eventuali
redditi  soggetti  a  ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91,
pari  a  L. 2.000.000)  o  altri  redditi comunque non compresi nella
dichiarazione  dei  redditi,  non  superi  l'importo di euro 7.746,85
(L. 15.000.000): ulteriore detrazione di euro 51,64 (L. 100.000);
   di  stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A)-B)-C)-D)
sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che:
   I)  il  soggetto  passivo  e  i  componenti  del  relativo  nucleo
familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o
possessori,  nel  territorio  nazionale, di altri immobili o quote di
essi,  oltre  a  quello  adibito  ad abitazione principale e relative
pertinenze;
   Il) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili
oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.;
   di  fissare  al  30  settembre 2002 il termine, perentorio, per la
presentazione,  all'ufficio  tributi  del comune di Monteprandone, su
modelli  predisposti  dallo  stesso Ufficio, della domanda necessaria
per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.; di dare atto che
la  maggiore  detrazione  sara' determinata, in misura proporzionale,
per  iI periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e
che nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni
previste  dalla  legge.  Allegato  A) Il soggetto passivo I.C.I. puO'
usufruire  della  maggiore  detrazione  I.C.I.  per  l'anno  2002, se
sussistono le seguenti condizioni generali:
   A)  nessuno  dei componenti il nucleo familiare e' proprietario (o
titolare  di  altro  diritto  reale) o possessore di altri immobili o
quote  di  essi,  oltre  a  quello adibito ad abitazione principale e
relative pertinenze;
   B) non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta
di ulteriore detrazione I.C.I.;
   e se sussiste una delle seguenti condizioni specifiche:
   C)  il  richiedente  deve essere titolare di pensione o di assegni
minimi  e  deve  aver compiuto alla data del 1 gennaio 2002 l'eta' di
65 anni  e  il  reddito  complessivo imponibile del nucleo familiare,
inclusi   gli  eventuali  redditi  soggetti  a  ritenute  alla  fonte
(superiori  a  euro 1.032,91,  pari  a  L. 2.000.000) o altri redditi
comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi,  non  e'
superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000);
   Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);
   D)  nel  nucleo  familiare  del  richiedente convive cittadino con
invalidita'  non inferiore al 75% e il reddito complessivo imponibile
del  nucleo  familiare,  inclusi  gli  eventuali  redditi  soggetti a
ritenute  alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000)
o  altri  redditi  comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei
redditi, non e' superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000),
   Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);
   E) il richiedente e' disoccupato/in cassa integrazione/in lista di
mobilita'  e  il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare,
inclusi   gli  eventuali  redditi  soggetti  a  ritenute  alla  fonte
(superiori  a  euro 1.032,91,  pari  a  L. 2.000.000) o altri redditi
comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi,  non  e'
superiore  a  euro 10.845,59  (L. 21.000.000),  oltre  a  euro 826,33
(L. 1.600.000) per ogni persona a carico,
   Misura  dell'ulteriore  detrazione:  euro 77,46 (L. 150.000);F) il
nucleo familiare del richiedente e' composto da almeno tre componenti
il  cui  complessivo  imponibile  non  e'  superiore  a euro 7.746,85
(L. 15.000.000),
   Misura dell'ulteriore detrazione: euro 51.64 (L. 100.000)
   Punto  7  all'ordine  del  giorno  7)  Art.  8  D.Lgs.  n. 504 del
30 ottobre 1992, comma 3: detrazioni I.C.I. anno 2002 - Provvedimenti
attuativi (ufficio tributi) Tiburtini:
   Considerato che l'amministrazione comunale ritiene opportuno anche
per  l'anno  2002  tutelare  alcune categorie di soggetti passivi che
presentano  situazione  di  particolare disagio economico e sociale e
che  possono  presentare  una  apposita  domanda  mediante un modello
predisposto  dall'ufficio  tributi,  entro  il termine perentorio del
30 settembre 2002,   per   ottenere   ulteriore   detrazione.  Queste
ulteriori  detrazioni  il  soggetto  passivo  puO'  usufruire  di una
maggiore  detrazione  se  sussistono le seguenti condizioni generali:
primo,  e'  che  nessuno  dei  componenti  di  un nucleo familiare e'
proprietario  o  possessore di altri immobili; due, che non ha ceduto
in  locazione  gli  immobili  oggetto  della  richiesta  di ulteriore
detrazione.  L'ulteriore detrazione, oltre a quelle fisse di Lire 200
mila  previste  per  la  prima  casa, c'E' un'ulteriore detrazione di
euro 77,46  per il richiedente titolare di una pensione non superiore
a  euro 10.329  e  una  eta'  superiore  ai  65 anni.  Una  ulteriore
detrazione  di  euro 71, e' prevista quando nel nu cleo familiare del
richiedente convive un cittadino con invalidita' non inferiore al 75%
e  la  dichiarazione  dei redditi non e' superiore a euro 10.329. Una
ulteriore  detrazione di euro 77,46 e' prevista quando il richiedente
e'  disoccupato  o  in  cassa  integrazione  o in lista di mobilita',
quando  il  reddito  non  e'  superiore  a euro 10.845; una ulteriore
detrazione di euro 51,64 e' prevista quando il nucleo del richiedente
e'  composto da almeno 3 componenti il cui reddito complessivo non e'
superiore a euro 7.746.
   (Omissis).
   02X00159;

   Il  comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 17
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).

terreni agricoli:  6,3 per mille;
aree fabbricabili: 6,3 per mille;
altri fabbricati:  6,3 per mille;
abitazione principale: 4,9 per mille;
abitazioni a disposizione, non locate o non cedute in comodato
o in uso (*): 7 per mille.
   (*) per abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso si
intende  l'immobile  che,  ai  fini  IRPEF,  ha una rendita catastale
aumentata di un terzo.
   abitazioni  locate  ai  soggetti  di  cui  alla legge regionale n.
96/96: 4 per mille;
   Per  avere  diritto  a  tale agevolazione dovra' essere presentata
apposita  comunicazione  indirizzata  al servizio Tributi del Comune.
(entro il 31 dicembre di ogni anno);
   abitazioni  soggette  a interventi di cui all'art. 1 comma 5 legge
n.  449/97: 4 per mille.
   Per  avere  diritto  a  tale agevolazione dovra' essere presentata
apposita  comunicazione  indirizzata  al  servizio Tributi del Comune
(entro  il  31  dicembre  di ogni anno).Tale beneficio economico puO'
essere  applicato alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi
per  la  durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori. I necessari
controlli  saranno  effettuati internamente, dal Servizio Tributi del
comune in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Comune;
   abitazioni  locate  ai  soggetti  (**)  in  esecuzione  alla legge
n. 431/1998 nonche' della legge 27 luglio 1978, n. 392: 4 per mille.
   (**)  Per  avere diritto a tale riduzione d'aliquota dovra' essere
presentato, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia del contratto di
locazione  regolarmente  registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2,
comma 3,  legge  9 dicembre 1998,  n. 431,  o  stipulato in base alla
legge  n. 392/1978,  oltre  ad  apposita comunicazione indirizzata al
servizio Tributi del Comune.
   (Omissis).
   02X00160;

   Il  comune  di  MORINO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
   aliquota ordinaria 6,3 per mille;
   aliquota prima casa 5,1 per mille;
   detrazione prima casa euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00161;

   Il  comune di MORIONDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  26  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  fissare  l'aliquota  unica dell'I.C.I., nella misura del 6 per
mille;  di  determinare  la  misura  della  detrazione per abitazione
principale  in euro 104,00 con arrotondamento della detrazione minima
di   legge  euro 103,29,  al  fine  di  facilitare  i  versamenti  ai
contribuenti.
   (Omissis).
   02X00162;

   Il   comune   di  MURLO  (provincia  di  Siena)  ha  adottato,  il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
   conferma l'aliquota ordinaria al 6 per mille;
   riduzione  dell'aliquota  per abitazione principale e per una sola
pertinenza  dal  5  per mille al 4,8: l'aliquota del 4,8 per mille e'
applicata     anche     alla    sola    abitazione    concessa    dal
proprietario/possessore  a  titolo  gratuito a parenti di primo grado
residenti  nel  Comune  di  Murlo,  in  detta abitazione, senza perO'
usufruire  della  detrazione  d'imposta,  previa  presentazione della
dichiarazione;
   conferma dell'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per altre
abitazioni, come segue:
   aliquota  del  7  per mille per abitazioni sfitte o a disposizione
del proprietario;
   riduzione  dell'aliquota  del  7  per  mille al 6 per i fabbricati
diversi dalla prima abitazione locati con contratto registrato;
   2.  di  applicare,  con  le  modalita'  descritte in narrativa, la
detrazione di L. 300.000 pari a e 154,94 sull'imposta dovuta a titolo
di  abitazione  principale  ai soggetti che presentano almeno uno dei
seguenti requisiti:
   soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di categoria
A/2,  A/3, A/4), con reddito familiare imponibile IRPEF, derivante da
pensione,  relativo  all'anno  2001, pari o inferiore a L. 21.000.000
pari  a  e  10.845,59  (con  esclusione  del  reddito  derivante  dal
fabbricato);
   nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un'unica
abitazione  (di  cat.  A/2, A/3, A/4) e' presente un invalido totale,
beneficiario dell'indennita' di accompagnamento.
   (Omissis).
   02X00163;

   Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2002  nella  misura  del 5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) in questo
Comune.
   (Omissis).
   02X00164;

   Il   comune   di   NEVIGLIE  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,
l'11 dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  del Comune di Neviglie nella misura del 5 per mille,
nonche'  la  detrazione  spettante  per  l'abitazione  principale  in
L. 200.000, pari a e 103,29.
   (Omissis).
   02X00165;

   Il  comune  di NOLE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
18  e  28  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  nell'aliquota del 5,5 per mille, da applicare
sull'imponibile   individuato   dal   D.Lgs.   n. 504/92   istitutivo
dell'imposta,  la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito
comunale per l'anno 2002;
   (Omissis);
   determinare  in  e  144,00  la  detrazione d'imposta I.C.I. per la
prima casa relativamente al 2002.
   (Omissis).
   02X00166;

   Il  comune  di  NORMA  (provincia  di  Latina) ha adottato, il 2 e
23 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
   a) l'aliquota ordinaria e' stabilita in 6,5 per mille per l'unita'
immobiliare ed aree fabbricabili;
   b) la stessa e' ridotta del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e le relative
pertinenze;
   di proporre le seguenti aggiunte al regolamento I.C.I. vigente:
   articolo  8 si aggiunge il comma 6: "L'aliquota ridotta si applica
all'abitazione  principale  del  contribuente  e relative pertinenze,
anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto,  nonche'  per quelle
concesse  in  uso  gratuito  a  parenti entro il primo grado in linea
retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi
risiedono anagraficamente";
   articolo  9, 1o comma e' cosi' modificato: dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e relative
pertinenze,  anche  se  distintamente iscritte in catasto, cosi' come
individuata  dai  commi  1  e  2  dell'art.  4, si detraggono, fino a
concorrenza   del  suo  ammontare  e  103,29  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
   Tale  detrazione  non  spetta  ai  parenti entro il primo grado in
linea  retta o collaterale ai quali e' stata concessa in uso gratuito
l'unita' immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale;
   (Omissis);
   1.  di integrare e modificare il regolamento I.C.I. e precisamente
gli articoli 8 e 9:
   l'art.   8   "Diversificazione  tariffaria"  viene  integrato  con
l'aggiunta  del  comma  6  che recita: "L'aliquota ridotta si applica
alla  abitazione  principale  del contribuente e relative pertinenze,
anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto,  nonche'  per quelle
concesse  in  uso  gratuito  a  parenti entro il primo grado in linea
retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi
risiedono anagraficamente";
   l'art.  9  comma  1 e' cosi' modificato: "Dalla imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e relative
pertinenze,  anche  se  distintamente iscritte in catasto, cosi' come
individuata  dai  commi  1  e  2  dell'art.  4, si detraggono, fino a
concorrenza   del  suo  ammontare  e  103,29  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la quale la destinazione medesima si verifica. Tale
detrazione  non spetta ai parenti entro il primo grado in linea retta
o  collaterale  ai  quali  e' stata concessa in uso gratuito l'unita'
immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale".
   (Omissis).
   02X00167;

   Il  comune  di  NOSATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).1.   di   determinare   per   l'anno   2002,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.l.), che verra' applicata
sul territorio comunale come segue:
   6   per  mille  con  detrazione  di  e  103,29,  per  l'abitazione
principale;
   6 per mille per tutte le altre categorie.
   (Omissis).
   02X00168;

   Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  a  far  data  dal  1  gennaio  2002, aliquote
differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo Comune
pari  al  6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni
principali  ed  al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2.  di  aumentare,  ai  sensi  del  disposto  dal  comma  55  punto 2
dell'art. 3  della  legge  n. 662/1996,  la  detrazione  a  e  104,00
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto
dall'art. 3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   02X00169;

   Il  comune  di  PACHINO  (provincia  di  Siracusa) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  come  di  fatto  conferma,  per  l'anno  2002
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella stessa misura
di quella dell'anno 2001 e precisamente:
   a)  aliquota  ridotta  nella  misura  del 4 per mille per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
   b) aliquota ordinaria nella misura del 6,75 per mille da applicare
a tutti gli altri immobili;
   2.  di  confermare,  come  di  fatto  conferma, per l'anno 2002 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
nella  stessa  misura di quella dell'anno 2001, che tradotta in euro,
e' fissata in e 103,29.
   (Omissis).
   02X00170;

   Il  comune  di  PALLARE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di   determinare,   in  attuazione  dell'art.  6  del  D.Lgs.
30 dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate:
   6 per mille aliquota ordinaria;
   5,5  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale con una detrazione di e 103,29.
   (Omissis).
   02X00171;

   Il comune di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   31  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  ai  sensi di quanto in narrativa, per l'anno
2002,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di
Parodi Ligure nelle seguenti misure:
   aliquota ordinaria 5 per mille;
   aliquota  per seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box)
delle seconde abitazioni 6 per mille;
   2.  di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992
come  modificato  dal  comma  55  dell'art.  3  legge  n. 662/1996 e'
determinata nella misura di e 103,29.
   (Omissis).
   02X00172;

   Il  comune  di  PARRANO  (provincia  di  Terni)  ha  adottato,  il
19 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno  2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, come stabilite con propria delibera di C.C.
n. 6 del 17 marzo 2001.
   (Omissis).
   1.  di  determinare  ed applicare l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
   a)  5,75  per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dai  proprietari  e dai soggetti previsti per
legge, inoltre le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   b)  6,25 per mille per immobili concessi in locazione a condizione
che  la locazione risulti da contratto regolarmente registrato ( come
risulta dalle attuali leggi in vigore);
   c) 7 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione
principale dai proprietari che non risultano locate;
   d)   6  per  mille  per  gli  immobili  che  non  rientrano  nella
descrizione delle lettere a), b), c);
   2.  di  confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   02X00173;

   Il  comune  di  PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 17
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).1.   di   confermare   per   l'anno   2002  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
   5  per  mille  per  le  unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze come definite
dall'art. 817 del Codice civile;
   6  per  mille  per  tutti gli altri immobili assoggettati (terreni
edificabili, altri fabbricati);
   2.  di  confermare,  per  l'anno 2002, la detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura seguente:
   a)  da  L.  200.000  a  L.  250.000  per l'abitazione principale e
relative pertinenze;
   b) da L. 200.000 a L. 350.000 per i contribuenti che si trovino in
almeno una delle seguenti situazioni:
   contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di
handicap  o  invalido  riconosciuto nelle forme stabilite dalla legge
con percentuale di invalidita' e/o di handicap del 100%;
   contribuenti  nel  cui nucleo familiare siano presenti piu' di due
figli minori;
   contribuenti titolari di pensione sociale o coniugati con titolari
di pensione sociale;
   contribuenti  il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo
annuo non superiore all'ammontare della pensione sociale.
   La  detrazione  di  cui  al  punto  b) e' rapportata al periodo di
effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
   (Omissis).
   02X00174;

   Il  comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2002 l'applicazione dell'I.C.I. con
aliquota  unica  nella  misura  del  5 per mille; 2. di confermare la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
nella misura unica fissa di euro 103,29 (L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00175;

   Il  comune  di  PAULARO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,  il
19 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura del
5  per  mille,  l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota
stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura
di  euro 103,29  la  detrazione  per  l'abitazione  principale, senza
alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.
   (Omissis).
   02X00176;

   Il  comune  di  PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
gennaio  e  4  marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata  in  questo  Comune e' fissata nelle misure del 6 per mille
per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (cosi' come
rettificato  dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo
2002),  del  6,5  per  mille per gli alloggi non residenziali, per le
abitazioni  non  locate  e  per  tutti  gli  immobili  che  non siano
abitazione  principale,  del  4  per  mille per le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari.
   Viene  aumentata  da  euro  103,29  a  euro  154,94  la detrazione
sull'I.C.I.  che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze
delle seguenti categorie:
   pensionati;
   disoccupati;
   lavoratori dipendenti.
   Vengono stabiliti i sotto elencati criteri:
   a)  unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso chi e'
proprietario  di  seconda  casa  su  tutto il territorio nazionale ed
estero,  nonche'  chi  e'  proprietario  di  terreni  e di altri beni
immobili);
   b)   non   e'   applicabile  l'ulteriore  detrazione  alle  unita'
classificate   in  catasto  con  rendita  superiore  a  euro  516,46,
(L. 1.000.000.);
   c) limiti di reddito (reddito familiare lordo):
   1. componente: euro 9.296,22 - L. 18.000.000;
   2. componenti euro 12.911,42 - L. 25.000.000;
   3. componenti euro 17.043,08 - L. 33.000.000;
   4. componenti euro 20.658,28 - L. 40.000.000;
   5. componenti euro 23.240,56 - L. 45.000.000;
   6. componenti euro 27.372,22 - L. 53.000.000;
   7. comp. ed oltre euro 29.954,50 - L. 58.000.000;
   d)  sono  esclusi  i nuclei familiari che al loro interno, abbiano
soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1).
   La  mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed
oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
   La   Giunta   Comunale   vagliera'  ed  eventualmente  accogliera'
richieste  di  ulteriore  detrazione  I.C.I.  avanzate  da lavoratori
autonomi  che  dimostrino  di  trovarsi  in  condizioni  di oggettive
difficolta' economiche.
   Le  istanze  potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del
termine ultimo fissato per il pagamento della 1a rata.
   L'Amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di
verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
   (Omissis).
   1.  di rettificare, (omissis), la propria deliberazione n. 14/G.C.
del  28 gennaio 2002 stabilendo che l'aliquota I.C.I. del 6 per mille
per l'abitazione principale e' estesa a tutte le sue pertinenze;
   (Omissis).
   02X00177;

   Il  comune  di  PEGOGNAGA  (provincia  di  Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  le  seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta
comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002:
   a) aliquota ordinaria 6,95 per mille;
   b) aliquota abitazione principale 4,7 per mille per:
   unita'  immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualita' di locatario finanziario.
   Detrazione di imposta: euro 103,29;
   unita'   immobiliare   appartenente   a   cooperativa  edilizia  a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  del socio
assegnatario.
   Detrazione di imposta: euro 103,29;
   alloggio   regolarmente   assegnato  dall'Istituto  Autonomo  Case
Popolari.
   Detrazione di imposta: euro 103,29;
   unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
   Detrazione di imposta: euro 103,29;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in Istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  o  comunque  utilizzata a fini
abitativi;
   Detrazione di imposta: euro 103,29;
   abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino
al   primo  grado  (genitori,  figli)  che  la  occupano  quale  loro
abitazione principale.
   Detrazione di imposta: nessuna;
   c)  aliquota  per  alloggi non locati 7 per mille intendendosi per
alloggi  non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non
occupati o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario o privi
di  regolare  contratto  di  affitto.  Sono esclusi dall'applicazione
dell'aliquota  del  7 per  mille  gli  alloggi  non  locati in quanto
dichiarati inagibili o inabitabili.
   (Omissis).
   02X00178;

   Il  comune  di  PELUGO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  (omissis),  a  valere  per  l'anno  2002  la
detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale
sugli   immobili   in   L.   500.000;   2.  di  mantenere  inalterata
l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille.
   (Omissis);
   4.  di  modificarel'art. 6  del  regolamento  I.C.I.  nel senso di
prevedere  la  possibilita'  anche  per  i  fratelli  di godere della
detrazione I.C.I. per la prima casa (nella specie al primo comma dopo
".... entro il primo grado ..." si aggiunge .... "e fratelli ...".
   (Omissis).
   02X00179;

   Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   a)  a  carico  di  proprietari  che risiedano nell'immobile (prima
casa): tariffa  del  5  per mille; b) a carico di proprietari che non
risiedano nell'immobile (seconda casa etc.): tariffa del 6 per mille;
c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi
volti  al  recupero  della  unita'  immobiliare  in  oggetto, perchE'
inagibili  o  inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili
di  interesse  artistico  od  architettonico,  o  infine  volti  alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero
all'utilizzo  di  sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in
oggetto  si  trovi  nel  centro  storico: tariffa agevolata del 4 per
mille;  d)  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale euro 103,30.
   (Omissis).
   02X00180;

   Il  comune  di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo Comune, nella misura
unica del 5 per mille.
   (Omissis).
   02X00181;

   Il  comune  di  PESCAGLIA  (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   A)  di  approvare  le  aliquote  deIII.CI.  imposta comunale sugli
immobili, con effetto dal 1 gennaio 2002, come segue:
   1)   aliquota   per  abitazione  principale  del  5,6  per  mille,
intendendo   per   abitazione   principale   quella  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente;
   2)  aliquota  del  6,8  per mille da applicare per tutti gli altri
soggetti   passivi  e  per  gli  immobili  che  non  rientrano  nella
precedente classificazione ed utilizzazione.
   (Omissis).
   02X00182;

   Il  comune  di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  22  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   2.  di  fissare  in  questo  comune,  per  l'anno  2002, l'imposta
comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23
ottobre  1992,  n. 421  e  dalle  norme  del  Capo I del Titolo I del
decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5
per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6
per  mille  per  i  restanti  immobili,  in misura unica per tutto il
territorio  comunale; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla
base   imponibile   prevista   dall'art.   5   del  suddetto  decreto
legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e
che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge; 4. di
dare  atto  che  per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le
norme  previste  nel  Capo  I  del  Titolo  I  del  suddetto  decreto
legislativo  n.  504/1992;  5  di  stabilire  che  l'Ufficio  Tributi
provvedera'  alle  incombenze  previste  dall'art.  18,  comma 2, del
decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 6. di stabilire che
la  detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata
nella misura di L. 200.000, gia' applicata negli anni precedenti.
   (Omissis).
   02X00183;

   Il  comune  di  PIADENA  (provincia  di  Cremona)  ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota dell'imposta comunale
immobiliare (I.C.I) nelle seguenti misure:
   fabbricati: aliquota ordinaria 6 per mille;
   case sfitte: 7 per mille;
   terreni agricoli: 7 per mille;
   aree fabbricabili: 7 per mille;
   abitazioni dove hanno residenza e dimora dal 1 gennaio 2002 coppie
di  nuova  formazione: 5 per mille e detrazioni di euro 258,23, per i
primi due anni;
   detrazione ordinaria: euro 103,29;
   detrazione per la prima casa: euro 130,00;
   detrazione  per  la  prima casa riferita a fabbricati classificati
nella  categoria  A/1  (abitazioni  di  tipo signorile) ed a soggetti
aventi reddito imponibile superiore a euro 78.000: euro 103,29.
   (Omissis).
   02X00184;

   Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
6   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002 come segue:
   6,5 per mille, aliquota ordinaria;
   5,5  per  mille,  aliquota  ridotta  per  gli  immobili adibiti ad
abitazione principale;
   5,5 per mille, aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione
locata;
   di  confermare  nella  misura  di  L.  200.000  (euro  103,29)  la
detrazione  di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  rapportate  al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00185;

   Il  comune  di  PIARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  applicare,  per  l'anno 2002, nella misura unica del 6 per
mille,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  con  la
detrazione  di  euro 103,29  (L.  200.000),  per la prima casa; 2. di
confermare, per l'anno 2002, il valore venale in comune commercio per
le  aree  fabbricabili  agli  effetti  dell'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, e cosi' stabilita:
   euro 41,31 (L. 80.000), al mq per le zone di completamento;
   euro   25,82   (L.   50.000),   al  mq  per  le  aree  soggette  a
lottizzazione.
   (Omissis).
   02X00186;

   Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato,
il  15  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
   1a  abitazione  5  per  mille  e  la  detrazione ordinaria di euro
103,29;
   per gli immobili ricadenti nella zona "³A" di interesse ambientale
giusto  quanto  riportato nel vigente P.R.G., cosi' come previsto dal
comma 4, art. 5 del Regolamento che disciplina l'I.C.l., 4 per mille;
   2a abitazione ed altre 7 per mille.
   (Omissis).
   02X00187;

   Il  comune  di  PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
   A) Aliquota del 4 per mille:
   per  l'abitazione  del  contribuente  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o in
qualita' di locatario finanziario e nella quale dimora abitualmente;
   per  l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
   per  l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case
popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario;
   per   l'abitazione   posseduta  da  cittadino  italiano  residente
all'estero, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;
   per   le   pertinenze   destinate  in  modo  durevole  a  servizio
dell'abitazione principale.
   Per  pertinenze  si  intendono  le unita' immobiliari inscritte in
categoria  catastale  C2, C6 e C7 anche se accatastate separatamente,
insistenti sullo stesso mappale o mappale confinante;
   B) Aliquota del 6 per mille:
   per  le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
   aree edificabili;
   C) Aliquota del 6,5 per mille:
   per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate possedute in
aggiunta all'abitazione principale;
   D) Aliquota del 5,5 per mille:
   per tutti gli altri immobili;
   2.  di  stabilire  per  l'anno  2002, in euro 103,29 la detrazione
ordinaria  per  tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota
del  4  per  mille;  3. di stabilire che i contribuenti che intendono
usufruire  della aliquota di cui al punto B), (del 6 per mille per le
unita'   immobiliari   locate   con  contratto  registrato)  dovranno
presentare  apposita dichiarazione redatta esclusivamente sul modello
predisposto dal responsabile del tributo.
   (Omissis).
   02X00188;

   Il  comune  di  PIGLIO  (provincia  di  Frosinone) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  stabilire,  (omissis),  l'aliquota  I.C.I.  per  il 2002 nella
misura  del  5,5  per  mille  per  le  abitazioni  principali, con le
riduzioni  e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste
dalla  legge,  e  del  5,75  per  mille  per tutte le altre tipologie
comprese le aree fabbricabili;
   Abitazione principale:
   detrazione: euro 103,29;
   sono    considerate   abitazioni   principali,   con   conseguente
applicazione  della  detrazione,  quelle  concesse  in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado e classificate nel gruppo
A;
   detrazione elevata: euro 180,00;
   su  richiesta  da  presentare  entro  il  termine  previsto per il
pagamento della prima rata, pena esclusione dal beneficio per:
   disoccupati  iscritti  nelle  liste  di collocamento da almeno due
anni   alla   data   del  1  gennaio  2002,  con  coniuge  ugualmente
disoccupato;
   nuclei  familiari  che  abbiano  al  proprio  interno  un soggetto
portatore   di   handicap  (non  inferiore  al  75%)  ed  un  reddito
complessivo annuo non superiore a euro 20.658,28 (lordo);
   contribuenti  di eta' superiore ad anni 65, titolari di reddito di
pensione  non superiore a euro 7.746,85 annui lordi se appartenenti a
nuclei  familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito
familiare  non  superiore  a  euro  15.493,71  e  che alla data del 1
gennaio 2002 non possiedono altri immobili di categoria A;
   proprietari  che,  per  motivi di anzianita' o di infermita' siano
residenti   presso   un   istituto   di  ricovero  sanitario,  previa
presentazione  di  apposita  domanda entro il termine previsto per il
pagamento  della  prima rata con allegato il certificato di degenza o
ricovero  e  a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato
in locazione.
   (Omissis).
   02X00189;

   Il  comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 7 dicembre
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.  di confermare, (omissis), fissando per l'anno 2002, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue:
   abitazione principale 5 per mille;
   tutti gli altri immobili 6 per mille;
   2.  di  applicare  la  sola  detrazione d'imposta di L. 200.000 in
ragione  annua  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   02X00190;

   Il  comune  di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato,
il  28 dicembre 2001 e il 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di applicare per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  di  cui  al  Titolo  I,  Capo I, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, con le seguenti aliquote:
   6 per mille, aliquota base;
   5,5  per  mille,  aliquota  da applicare agli immobili concessi in
locazione  con  contratto-tipo;  a  persone  che  la  utilizzino come
abitazione  principale  (art.  2,  comma  3,  legge  9  dicembre 1998
n. 431).  Il  proprietario  interessato puO' attestare la sussistenza
delle  condizioni  richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata
mediante  dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  alla presenza del
funzionario comunale di fronte al quale e' resa o mediante esibizione
del contratto suddetto;
   7  per  mille,  aliquota  da  applicare  sulle aree edificabili da
urbanizzare, gia' comprese nel vecchio PRG e trasferite tal quali nel
vigente  PRG, per le quali non sia ancora stato approvato il relativo
piano attuativo. Le aree edificabili da urbanizzare, non comprese nel
vecchio  PRG  ma  presenti  nel  vigente  PRG,  saranno  assoggettate
all'aliquota  base  del  6  per  mille per un periodo di anni 2 (due)
decorrenti  dalla  data  di esecutivita' del PRG stesso. (30 novembre
2000).
   2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del comma 3, dell'art.
8  del  decreto  legislativo  n. 504/92, per l'abitazione principale,
rapportandole  al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione   ed   in   proporzione  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica, le seguenti detrazioni d'imposta:
   euro 130,00 pari a L. 251.715 per la generalita' dei contribuenti;
   e  258,22  pari  a  L.  499.984  per  coloro  che  si  trovano  in
si- tuazione di particolare disagio economico-sociale come di seguito
individuato:
   a)  pensionati o portatori di handicap monoreddito, che abbiano un
reddito  non  superiore  a  euro  8.197,72 pari a L. 15.873.000 annuo
lordo,   riferito   all'anno   2001,  ed  essere  in  condizione  non
lavorativa;
   b)  pensionati o portatori di handicap inclusi in nuclei familiari
con  reddito  complessivo  annuo  lordo,  riferito all'anno 2001, non
superiore  ad  euro  13.238,34  pari  a  L.  25.633.000, aumentate di
euro 1.012,77 pari a L. 1.961.000 per ogni persona a carico;
   c)  disoccupati,  lavoratori  in Cassa integrazione, in mobilita',
con reddito annuo come riportato ai precedenti punti a) e b);
   d)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quando previsto
ai punti precedenti;
   e)  per poter usufruire della detrazione fino a euro 258,22 pari a
L. 499.984,  i  redditi sopra indicati dovranno essere comprensivi di
eventuali  pensioni  dirette  erogate  da  Stati  Esteri  e gli altri
componenti  il  nucleo  familiare  non debbono possedere alcuna altra
unita' immobiliare;
   f)  tali  condizioni,  al fine del riconoscimento del diritto alla
maggiore    detrazione,    debbono    essere    dimostrate   mediante
autocertificazione.
   (Omissis).
   02X00191;

   Il  comune  di  POGGIO  SAN  VICINO  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il  12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare,  (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al
valore  degli  immobili,  con  la  concessione della detrazione di L.
200.000 per le abitazioni principali.
   (Omissis).
   02X00192;

   Il  comune  di  POGNANO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
4 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
Comune nelle seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale 5 per
mille.
   Si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   b) altre unita' immobiliari 7 per mille;
   c) terreni agricoli 7 per mille;
   d) aree edificabili 7 per mille;
   2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,50 la detrazione per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00193;

   Il  comune  di  PONTE  (provincia  di  Benevento)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l'aliquota per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  nella  misura unica del 5,5 per
mille;  2.  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare  euro  103,29, rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
   Le  disposizioni  di cui al presente punto si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa adibita   ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti Autonomi per le Case Popolari.
   (Omissis).
   02X00194;

   Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   I.C.I.: aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale
euro 154,93 pari a L. 300.000.
   (Omissis).
   02X00195;

   Il  comune  di  PORTACOMARO  (provincia  di  Asti) ha adottato, il
18 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare,  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella
misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 2001.
   (Omissis).
   02X00196;

   Il  comune  di  POSSAGNO  (provincia  di  Treviso)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.   di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune
nella  misura  del:  6  per  mille  per  tutti  gli  immobili;  2. di
confermare   per  l'anno  2002  la  detrazione  di  euro  154,94  per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00197;

   Il  comune  di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   aliquota  unica 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L.
200.000   (euro   103,29);   considerata   "direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata".
   (Omissis).
   02X00198;

   Il  comune  di  POZZUOLI  (provincia  di  Napoli)  ha adottato, il
18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  fissare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, da applicarsi per l'anno 2002:
   a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
   b)  aliquota  ridotta:  6  per  mille,  per  le unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune;
   2. confermare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione spettante
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, di cui
all'art. 8,  commi  2  e  4, del decreto legislativo n. 504/92, cosi'
come  sostituito  dall'art.  3,  comma 55, Iegge 23 dicembre 1996, n.
662.
   (Omissis).
   02X00199;

   Il  comune  di  PRAROSTINO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   In  merito all'imposta comunale sugli immobili sono confermate per
l'anno  2002 le aliquote e detrazioni gia' previste per l'anno 2001 e
cosi' determinate:
   6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
   7 per mille per gli altri fabbricati;
   detrazione per l'abitazione principale: euro 103,30 (L. 200.000).
   (Omissis).
   02X00200;

   Il  comune  di  PRATA  DI  PORDENONE  (provincia  di Pordenone) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di determinare, per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
   un'aliquota  pari al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale;
   l'aliquota unica pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili;
   la   detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale pari a euro 103,29;
   l'aumento   della   detrazione   per   abitazione   principale  da
euro 103,29 a euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti
requisiti:
   a)  essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto,
uso  e abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)
   b)  reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita'
immobiliare,  riferito al 2001, per un importo non superiore a quello
della  pensione  minima  integrata erogata dall'INPS, elevato di euro
516,46  per  ogni  contribuente  della famiglia a carico del soggetto
passivo;
   c) non aver venduto nel 2001 beni immobili per un valore superiore
a euro 25.822,85;
   d)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere
ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari.
   Sono  escluse  dal  beneficio  le  unita' immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
   Le condizioni devono sussistere a far data dal 1 gennaio 2002.
   Le   suddette  condizioni  sono  attestate  dal  contribuente  con
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  ai sensi
dell'art. 4  legge  4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni,
da presentare al Comune entro il termine di versamento dell'imposta.
   l'aumento   della   detrazione   per   abitazione   principale  da
euro 103,29  a  euro  258,23  a  favore  degli  alloggi  regolarmente
assegnati   dalle   aziende  per  l'edilizia  economica  residenziale
(A.T.E.R).
   (Omissis).
   02X00201;

   Il  comune  di  RE  (provincia  di  Verbano  -  Cusio - Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   per   L'anno  2002  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.):
   unita'  Immobiliare  adibita ad abitazione principale (prima casa)
ed  unita'  immobiliare locate utilizzate come abitazione principale:
6 per mille;
   terreni  edificabili  come  definiti  dal  P.R.G.C. vigente: 6 per
mille;
   altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e
dai terreni edificabili: 7 per mille;
   2.  di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00202;

   Il  comune  di  REINO  (provincia  di  Benevento)  ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I.  per il comune di Reino, e'
stabilita  nella  misura del 5 per mille; di stabilire l'applicazione
della  detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00203;

   Il  comune  di  RESIUTTA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo
comune ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
   (Omissis).
   02X00204;

   Il  comune  di  ROCCA SAN CASCIANO (provincia di ForlI- Cesena) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis).
   di  confermare,  per  i  motivi sopra esposti che qui si intendono
integralmente  riportati,  la  misura  del  6  per mille dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I) anche per l'anno 2002.
   (Omissis).
   02X00205;

   Il  comune  di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  con  effetto  dal  1  gennaio  2002 l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo
comune,  nella  misura  unica  del  4  per mille; 2. di confermare la
detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
in L. 300.000.
   (Omissis).
   02X00206;

   Il  comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. (omissis):
   a)  determinare,  anche  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, con
effetto  1  gennaio  2002,  nella misura del 5 per mille per tutte le
unita'  immobiliare, in conformita' all'art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 504;
   b) non avvalersi, per l'anno 2002, della facolta' di:
   1)   ridurre   l'imposta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale;
   2) elevare l'imposta della detrazione per l'abitazione principale;
   3)   considerare   adibita   ad   abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che sono ricoverati
permanentemente  in  istituti  di  ricovero  o sanitari;4) deliberare
aliquote agevolate in favore di proprietari che seguono interventi di
recupero del patrimonio edilizio;
   5)  deliberare  aliquote  I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni previste dagli accordi tipo;
   6)   non   applicare  l'imposta  sugli  immobili  rurali  che  non
possiedono  piu'  i  requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti
entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
   3.  di  detrarre  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si protrae tale destinazione se unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima sI' verifica.
   Per  abitazioni  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
   Le  disposizione  di  cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
   4.  di  stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento
(50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
viene  accertata  la  sussistenza  di  tali  condizioni  dall'ufficio
tecnico  del comune, con perizia a carico del proprietario che allega
idonea   documentazione   alla   dichiarazione.   In  alternativa  il
contribuente  ha  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge 4 giugno 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve
dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e
comunque  inutilizzabile  l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare  al comune, con raccomandata AR, la data di attuazione dei
lavori  di  ricostruzione  o  restauro ovvero se antecedente, la data
dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
   (Omissis).
   02X00207;

   Il  comune  di  RONCADELLE  (provincia di Brescia) ha adottato, il
3 dicembre  2001  e il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per  le
abitazioni  principali  e nella misura del 5,8 per mille per tutte le
altre  tipologie  imponibili  (escluse  le abitazioni principali come
sopra detto).
   (Omissis).
   2.  di  determinare in euro 103,30, (L. 200.017) la detrazione per
l'abitazione  principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art.
3,  comma 55, della legge n. 662/1996. Si precisa che tale importo in
Euro  e'  stato  arrotondato  per  eccesso, anzichE' per difetto come
avrebbe  dovuto  in  base alle regole per la conversione, per far sI'
che  l'importo  in  Euro  sia  effettivamente  non  inferiore alle L.
200.000; 3. di prevedere e determinare, per l'anno 2002, un'ulteriore
detrazione,  rispetto  a quella di legge, di euro 61,98, (L. 120.010)
per  gli  immobili  da  cat.  A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non
superi  euro 439,00  (L. 850.023)  per  i proprietari dell'abitazione
principale  con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come modificata
dal  D.L.  11 marzo  1997,  n.  50,  convertito  in  legge n. 122 del
9 aprile  1997;  4.  di prevedere e determinare, per l'anno 2002, una
detrazione  di euro 51,65, (L. 100.008) per le abitazioni concesse in
locazione  ai  sensi della legge n. 431/98 e la cui rendita catastale
superi   euro 387,34 (L.   749.995);  5.  di  considerare  abitazione
principale  (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996)
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata;
                                                             Tab. "A"
               Comune di Roncadelle - I.C.I. anno 2002
   Aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
   aliquota per abitazione principale (e garage di pertinenza): 5 per
mille;
   detrazione abitazione principale = euro 103.30 pari a L. 200.017.
   Ai  proprietari  della  prima  abitazione aventi tutti i requisiti
sotto  indicati, verra' riconosciuta una ulteriore detrazione di euro
61,98 pari a L. 120.010 oltre a quella prevista dalla legge.
   Chi ha diritto alle agevolazioni:
   1)  possessori  di  abitazione  con  categoria da A/2 ad A/6 e una
rendita non superiore a euro 439,00 par a L. 850.023.
   2) reddito:
   il   reddito  da  considerare  e'  quello  del  nucleo  famigliare
risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi,  al netto delle
ritenute lrpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche'
gli  oneri  documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori
di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%;
   il  reddito  massimo  di  riferimento  e'  riportato nella tabella
seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale".

                                  Reddito massimo
Componenti nucleo familiare      Lire           Euro
            --                    --             --
Una persona                   12.928.000      6.676,75
Due persone                   21.490.000     11.098,66
Tre persone                   29.838.000     15.410,04
Quattro persone               32.962.000     17.023,45
Cinque persone                38.349.000     19.805,61
Sei persone                   43.411.000     22.419,91
Sette persone e oltre         48.581.000     25.089.99
   Nel  calcolo  del  reddito non vanno considerati: gli arretrati di
retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita'
civile.
   Sono esclusi dalle agevolazioni:
   i  proprietari  di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i
titolari  di  rendite  finanziarie  superiori a euro 1.032,92 (pari a
L. 2.000.012) all'anno , i proprietari di altri beni immobili.
   Documenti richiesti:
   a)  modulo  di  richiesta  del  contributo (da ritirare in comune)
compilato  in  ogni  sua  parte  e debitamente firmato, da consegnare
entro    il   31   luglio   2001.   Tale   modulo   e'   valido   per
l'autocertificazione anagrafica;
   e da presentare in fotocopia:
   b) il libretto della pensione;
   c)  gli  eventuali  modelli  730  -  Unico  -  201  - 101 relativi
all'ultima dichiarazione dei redditi;
   d) la documentazione relativa al mutuo della casa;
   e) copie dei versamenti lei.
   L'amministrazione  comunale  si  riserva  il  diritto  di condurre
ulteriori  e  piu'  approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.
   Detrazione  per  il regime di affitti convenzionati ai sensi legge
n. 431/98.
   Ai  sensi  della  legge  n. 431/98,  e' concessa una detrazione di
euro 51,65  pari  a  L. 100.008  per  i  proprietari che concedono in
affitto  convenzionato,  ai sensi della predetta legge, le abitazioni
con rendita catastale superiore a euro 387,34 pari a L. 749.995.
   Per  usufruire  della detrazione, i proprietari devono presentarsi
all'ufficio tributi con la copia del contratto d'affitto registrato e
con la dichiarazione I.C.I. relativa all'immobile in oggetto.
   (Omissis).
   02X00208;

   Il  comune  di  SALA  BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  deI  5,5  per  mille  e  di
confermare  la detrazione d'imposta per I' unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale per l'anno 2002 in euro 108,46 (L. 210.000);
   (Omissis).
   02X00209;

   Il  comune  di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   4 per mille per la prima casa, pertinenze comprese, con detrazione
di  euro  103,29;  6,75 per mille per tutto quanto non e' prima casa,
comprensiva delle proprie pertinenze.
   (Omissis).
   02X00210;

   Il  comune  di  SALO'  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il
30 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  le  aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2002 come segue:
   a)  aliquota  del  4  per  mille  applicabile alle persone fisiche
soggetti  passivi  e  per i soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione   principale.   Si   considera   assimilata
all'abitazione    principale    l'unita'   immobiliare   non   locata
appartenente  ad  anziani che risultino residenti in casa di riposo a
seguito di ricovero permanente;
   b)  aliquota del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari
con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato ad un
soggetto  che  le utilizzi come abitazione principale;2. di stabilire
che per il 2002, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  103,30 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   02X00211;

   Il  comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   20 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata  in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di
determinare  la  detrazione  di  cui  all'art.  8 comma 3 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3
comma   55,   della  legge  23 dicembre  1996  n.  662  limitatamente
all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo in L. 500.000.
   (Omissis).
   02X00212;

   Il  comune  di  SAMASSI  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  con  decorrenza  1  gennaio  2002, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per
mille  per  tutti  gli  immobili,  con  esclusione  di  quelli meglio
specificati  al successivo  punto  2.; 2. di confermare altresi', con
decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni a
disposizione,  non  locate con contratto registrato o non concesse in
comodato  gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del
7  per  mille; 3. di confermare inoltre, a favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
quanto  precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del
28 febbraio 1998.
   (Omissis).
   02X00213;

   Il  comune  di  SAN BENEDETTO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6
per mille.
   (Omissis).
   02X00214;

   Il  comune  di  SAN  CESARIO  SUL  PANARO (provincia di Modena) ha
adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 come di seguito esposte:
   a)  aliquota  I.C.I.  al  5 per mille sull'abitazione principale e
relative pertinenze asservite;
   b)  aliquota  I.C.I.  al  5  per  mille sull'abitazione principale
posseduta  da  anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa
di  riposo  o  casa  protetta  a  seguito  di  ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   c) aliquota I.C.I. 5 per mille per unita' immobiliare concessa dal
possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2o grado,
che la occupano quale loro abitazione principale;
   d) aliquota I.C.I. 5 per mille agevolata per i proprietari che nel
corso  dell'anno  2002  concedono  in  locazione  alloggi gia' sfitti
secondo  l'accordo  territoriale  per  il  comune  di San Cesario sul
Panaro, in attuazione della legge n. 431/98, utilizzando il contratto
tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria;
   e) aliquota I.C.I. al 7 per mille per unita' sfitte ed alloggi non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione entro due anni;
   f)  aliquota I.C.I. al 9 per mille per unita' sfitte e alloggi non
locati da piu' di due anni;
   g) aliquota I.C.I. al 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli
altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
   2.  di  determinare  la detrazione per abitazione principale nella
misura  minima  di  legge  e  103,29 (L. 200.000), da applicare sulle
seguenti tipologie:
   abitazione principale punto a);
   abitazione   principale   posseduta  da  anziano  o  disabile  che
acquisisce  la  residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
punto b).
   (Omissis).
   02X00215;

   Il  comune  di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato,
il   19 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2002 nella misura deI 5 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  per  tutte  le
tipologie  di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione
per  l'abitazione  principale  del  soggetto passivo da L. 200.000 ad
euro 103,29;  2.  di  dare  atto che ai sensi dell'art.8, comma 5 del
regolamento   per   l'applicazione   dell'I.C.I.   sono   considerate
pertinenze   gli   immobili   che   costituiscono   parte  integrante
dell'abitazione  principale limitatamente ad un'unita' se accatastata
nella  categoria  C2  o  C7  e limitatamente a due unita' accatastate
nella  categoria  C6.  Si  applica alle pertinenze l'aliquota ridotta
I.C.I. per le abitazioni principali.
   (Omissis).
   02X00216;

   Il  comune  di  SAN  FELICE  A  CANCELLO (provincia di Caserta) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di   riconfermare   anche   per  l'anno  2002,  la  determinazione
dell'aliquota  I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione
di euro 103,29 per la prima casa.
   (Omissis).
   02X00217;

   Il  comune  di  SAN  FELICE  SUL  PANARO  (provincia di Modena) ha
adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  I.C.I.; 2. di determinare per l'anno
2002  la  detrazione  di  euro  103,29 dell'imposta dovuta per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale;  3.  di considerare
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta, a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto,  da  anziani  o disabili che abbiano la
residenza  presso  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito di
ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata,
nonche'  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito a parenti in linea
retta  fino  al  primo  grado  e  che nella stessa hanno stabilito la
propria residenza.
   (Omissis).
   02X00218;

   Il  comune  di  SAN  FERDINANDO  (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis).
   di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille; di determinare,
altresi',  nella  misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le
unita'  immobiliari  adibite ad abitazioni principali, in conformita'
alla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2.
   (Omissis).
   02X00219;

   Il  comune  di  SAN  GENESIO  ED  UNITI  (provincia  di  Pavia) ha
adottato,  il  27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  nella misura del 5 per mille per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e
le  sue pertinenze (art. 2 del regolamento I.C.I.) e nella misura del
6 per  mille  per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo
della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nella misura unica di L.
200.000  (pari  a  e 103,29); 3. di avvalersi della facolta' prevista
dall'art.  3,  comma  56, legge n. 662/1996 che permette ai comuni di
deliberare  l'applicazione della detrazione per abitazione principale
(pari  a e 103,29), nonche' l'aliquota ridotta deI 5 per mille, anche
all'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   02X00220;

   Il  comune  di  SAN  GIORGIO  DI  PIANO  (provincia di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
   (Omissis);
   1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
   aliquota agevolata del 5,3 per mille, per:
   a)   unita'   immobiliare   adibita   direttamente  ad  abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  possedute  da  soggetti passivi
persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
   b)  unita'  immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come
abitazione principale;
   c)  unita' immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al
secondo  grado  o  ad affini fino al primo grado che la occupano come
loro abitazione principale;
   d)  unita'  immobiliare  data  in locazione con contratto tipo, ex
art. 2, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione
principale;
   e)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
   2.  di  determinare  la  detrazione  di  imposta  l.C.I.,  per  le
abitazioni  principali  di  tutti  soggetti  passivi  nella  seguente
misura:
   e  103,29  (L.  200.000),  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo d'imposta, intendendosi
per  abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente;
   e 134,28 (L. 260.000) per particolari categorie a basso reddito da
definire con propria successiva deliberazione;
   dette  disposizioni  si  applicano  anche alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
   3.  di  dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale
non  trova  capienza  nell'imposta  dovuta  per  la  prima  casa,  e'
scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze.
   (Omissis);
   1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dall'art. 3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, ed
integrato  con  l'art.  3  del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un
aumento   di   L. 60.000   della  detrazione  di  imposta  I.C.I.  da
aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso
art.  8,  del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione
stessa  a L. 260.000 pari ad e 134,28, per i possessori di prima casa
compresi garage e cantina (qualora sia accatastata separatamente) con
esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9,
tenendo  presente  che il beneficio della citata ulteriore detrazione
e'  subordinato  alla  condizione che gli altri componenti del nucleo
familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio
nazionale  e  all'estero;  2. di dare atto che per i soggetti passivi
I.C.I.  di  cui  al  punto  1, dovranno inoltre sussistere i seguenti
requisiti:
   A)  reddito  lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno
2001 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000
annui (pari ad e 7.746,85) (debbono essere conteggiati in tale limite
i  rendimenti  prodotti  da  eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT,
dividendi azionari, ecc.);
   B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione
per  altri  tipi  di  immobili  oltre  all'abitazione  principale  ed
all'eventuale  garage  e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso
in  cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
   C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18
cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto
superiore  a ml 5, di non possedere aeromobili, cavalli da corsa o da
equitazione;
   Per le seguenti fattispecie:
   a) per la presenza nel nucleo familiare di:
   anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1 gennaio 2002;
   persona  che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si
trovi  nella  assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo   lavoro,   ovvero   se  minorenne,  che  abbia  difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'
(dette  condizioni  devono  risultare  da  idonea  certificazione che
dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
   b)  per  nuclei  familiari con almeno 5 componenti alla data del 1
gennaio dell'anno di imposizione;
   c)  nel  caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno
solo dei genitori;
   d)  qualora,  per  l'acquisto dell'abitazione principale sia stato
contratto  mutuo  ipotecario  da  non piu' di 5 anni antecedenti il 1
gennaio 2002;
   al  fine  di  poter  usufruire  della  detrazione di L. 260.000 (e
134,28), il reddito familiare complessivo lordo del nucleo familiare,
(reddito  imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001) non puO' superare
l'importo cosi'  calcolato:  L.  15.000.000  (e  7.746,85) pro-capite
moltiplicato  i componenti del nucleo familiare medesimo aumentato di
L. 25.000.000 (e 12.911,42); 3. di stabilire che:
   i  contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta
attestante  la  sussistenza  dei necessari requisiti entro il termine
del versamento dell'ultima rata;
   i  contribuenti  che  presentano  la  richiesta  entro  i  termini
possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere
conto della ulteriore detrazione richiesta;
   l'Amministrazione   si   riserva   di   richiedere  documentazione
integrativa  comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione
infedele  verranno  applicate  le  sanzioni  previste dalla normativa
vigente;
   i  suddetti  requisiti  sono  validi  a  condizione  che gli altri
componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi
contribuenti  I.C.I.  durante  tutto l'anno di imposizione, per altre
unita'  immobiliari  possedute  nell'intero  territorio  nazionale  o
posseduti all'estero;
   4.  di  dare  atto  che, in via generale, resta comunque valida la
detrazione  fissata  in  L. 200.000  (e  103,29)  per  le  abitazioni
principali,   di   cui  alla  delibera  Giunta  comunale  n. 144  del
28 dicembre  2001, che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I.
a valere per l'anno 2002.
   (Omissis).
   02X00221;

   Il  comune  di  SAN  GIORGIO  IONICO  (provincia  di  Taranto)  ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1. l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;
   2.  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  4,5  per mille per gli
immobili  concessi  in  locazione  a  titolo di abitazione principale
sulla base di nuovi contratti stipulati secondo quanto previsto dalla
legge n. 431/1998;
   3.  la  detrazione  per  abitazione  principale  nella misura di e
118,78.
   (Omissis).
   02X00222;

   Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato,
il   5  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1.  di  confermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  6  per  mille  per  le abitazioni; 2. di confermare, per
l'anno  2002,  in  L.  200.000  la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale;  3.  di
determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I. nella misura del
5 per mille per le aree fabbricabili.
   (Omissis).
   02X00223;

   Il  comune  di  SAN  LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il
4 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1. approvare l'adozione, per l'anno 2001, delle seguenti aliquote:
   4,5 per mille aliquota ordinaria;
   7  per  mille  per  gli  alloggi  sfitti  o  alloggi  in  aggiunta
all'abitazione principale;
   detrazione  di  e  103,29  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   02X00224;

   Il  comune  di  S.  MARCO  D'ALUNZIO  (provincia  di  Messina)  ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1.  di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura
del  5 per  mille  e  la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
   (Omissis).
   02X00225;

   Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il  18  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1.  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille
per  le  prime  case; 2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
del 7 per mille per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli
altri fabbricati.
   (Omissis).
   02X00226;

   Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   30  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1.  di  applicare  per  l'anno  2002  le  aliquote e le detrazioni
dell'imposta comunale sugli immobili di seguito elencate:
   aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
   aliquota  per  fabbricati  appartenenti  alle  seguenti categorie:
gruppo D, CI, C2, C3, A10: 7 per mille;
   aliquota per abitazione principale: 5 per mille;
   aliquota  per  abitazioni  locate,  con  contratto  registrato,  a
soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille;
   aliquota  alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge
n. 431/1998: 4 per mille;
   aliquota alloggi non locati da almeno due anni: 7 per mille;
   detrazione abitazione principale: e 103,29;
   detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del
nucleo  familiare  non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad
abitazione su tutto il territorio nazionale: e 129,11;
   detrazione  abitazione  principale  di  soggetti  in situazioni di
disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
   e 8.779,77 per nucleo familiare con un solo componente;
   e 11.878,51 per nucleo familiare con due componenti;
   e 12.911,42 per nucleo familiare con tre componenti;
   e 13.944,33 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti;
   i  componenti  del  nucleo  familiare  non  devono possedere altre
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  su  tutto il territorio
nazionale e 180,76.
   (Omissis).
   02X00227;

   Il  comune  di  SAN  PIETRO  MUSSOLINO  (provincia  di Vicenza) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
   (Omissis);
   1.  di  determinare  anche  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.,
istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per
mille;2.  di  determinare,  sempre per l'anno 2002, la detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo nell'importo di e 104,00;
   (Omissis).
   02X00228;