Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 sette per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione princiapale: L. 200.000 (euro 103,29) (legge n. 662/96, art. 3, comma 55, punto 2). (Omissis). 02X00111; Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).2. di approvare le aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, di questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002 come segue: A) fabbricati: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2) altri fabbricati: 6,25 per mille; B) aree fabbricabili: 1) aree definite di completamento PRG 6,25 per mille; 2) aree di diversa definizione PRG 5,5 per mille; 4. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale di euro 103,30; 5. di elevare la detrazione sull'abitazione principale di euro 144,00 nel caso di: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di eta' superiore a 65 anni con invalidita' minima del 70% attestata da idonea certificazione ASL; b) soggetti passivi con pensione minima sociale; c) soggetti passivi portatori di handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge n. 104/92. (Omissis). 02X00112; Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili nei valori stabiliti per il 2001, ovvero nelle seguenti misure: 4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede considerando, altresi', abitazione principale una pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio, ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto; 7 per mille per le abitazioni non locate e relative pertinenze; 6 per mille per le rimanenti fattispecie imponibili; le seguenti detrazioni: e 103,29 per l'abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale di godimento da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata; nonche' le seguenti agevolazioni: un'ulteriore detrazione di euro 103,29 ai contribuenti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione monetaria del minimo vitale; un'ulteriore detrazione di euro 103,29 ai contribuenti che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una o piu' persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% e che presentino idonea documentazione ai sensi della legge n. 118/71 e legge n. 104/92; un'ulteriore detrazione di euro 103,29 alle giovani coppie che contraggono matrimonio entro il 2003 e che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore a euro 25.822,85. (Omissis). 02X00113; Il comune di DORGALI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2002 e per lo stesso anno, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella percentuale del 5 per mille; di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 richiamato nella premessa, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a euro 103,29. (Omissis). 02X00114; Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune, per l'anno 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille, con detrazione per la prima abitazione (residenti nella stessa) nella misura unica di euro 103,29. (Omissis). 02X00115; Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure seguenti: abitazione principale: 5 per mille; abitazione cittadini italiani residenti all'estero: 5 per mille; alloggi costituiti da 2 o piu' unita' immobiliari contigue occupate ad uso abitazione principale: 5 per mille; abitazione principale soggetti in situazione di disagio economico-sociale: 5 per mille; abitazioni recuperate: 5 per mille; abitazione principale anziani e disabili: 5 per mille; abitazioni secondarie possedute da non residenti: 7 per mille; abitazione principale in uso gratuito a parenti: 5 per mille; pertinenze abitazione principale: 5 per mille; fabbricati ordinari: 5 per mille; abitazioni locate: 5 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; fabbricati posseduti da imprese e non venduti: 7 per mille; fabbricati categoria D: 5 per mille; aree edificabili residenziali: 7 per mille;aree edificabili commerciali, industriali e artigianali: 7 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti: 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa e' fissata in euro 103,29. (Omissis). 02X00116; Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo: aliquota ordinaria: 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,75 per mille; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96: 5,75 per mille; terreni agricoli: 6,75 per mille; aree fabbricabili: 6,75 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02X00117; Il comune di FIORENZUOLA D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure: 4,7 per mille per abitazione principale (e per una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento); 7 per mille ordinaria; 5,2 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3, 4 e 5, ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto); dando atto che l'aliquota del 6,7 per mille, gia' in vigore nel 2001 per le unita' immobiliari tenute sfitte, dall'anno 2002 viene assorbita dall'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di dare atto che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata al 5,2 per mille deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi il contratto siglato ai sensi della legge n. 431/98, art. 2, commi 3, 4 e 5 valevole per l'anno d'imposta, oltre a un documento che attesti l'uso di abitazione principale da parte del conduttore; 3. di mantenere per l'anno 2002 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/96, art. 3, comma 55/2, a euro 113,62 e la detrazione per abitazione principalenella misura di euro 154,94 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti: A. pensionati con redditi non superiori alla pensione lNPS minima, aventi i seguenti requisiti: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia; B. portatori di handicap aventi i seguenti requisiti: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a euro 10.329,00 lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status; C. soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale "Assistenza", da presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti: a) reddito minimo vitale; 4. di dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione d'imposta di euro 154,94 deve presentare presso l'ufficio Tributi del Comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento i seguenti documenti: pensionati titolari di pensione minima INPS: a) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; b) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; portatori di handicap: a) certificato di riconoscimento di invalidita' non inferiore al 100% al 1 gennaio dell'anno 2002; b) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; soggetti titolari di assistenza sociale: a) relazione del Servizio Assistenza del Comune; b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o e' pari al reddito minimo vitale annuo; c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; d) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; e che, comunque, l'Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). 02X00118; Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 5 per mille, detrazione per abitazione principale euro 104,00 (articoli 6 e 8 decreto legislativo n. 504/92). (Omissis). 02X00119; Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di dare atto della conversione in euro della detrazione per l'abitazione principale, come segue: abitazione principale 4,5 per mille; altri immobili 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000, euro 103,29. (Omissis). 02X00120; Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquote: 5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni ed aree; detrazioni: euro 259,00 per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tale definizione le famiglie con almeno un invalido al 100 per cento, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione (es. verbale ULSS o altra equiparabile); e 104,00 per tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge. (Omissis). 02X00121; Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione; b) aliquota base del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo; di dare atto che la misura della detrazione per la prima abitazione sara' fissata con deliberazione del Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio 2002. (Omissis). 02X00122; Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare, come in effetti si conferma, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale in e 103,29 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X00123; Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2002 relativamente all'aliquota I.C.I. sara' applicata l'aliquota del 5 per mille. 2. di applicare per l'anno 2002, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato daIl'art. 3 comma 54 della legge 23 dicembre 1996, un'ulteriore detrazione di e 61,98 per i nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una copia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedono la sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito: una persona (65 anni) reddito annuo e 6.201,10 due persone (con capo famiglia di 65 anni) euro 10.232,04. Gli interessati dovranno consegnare all'ufficio Tributi apposita dichiarazione in carta semplice, allegando lo stato di famiglia e copia del Mod. CUD - Mod. Unico o Mod. 730; 3. di mantenere invariati, per l'anno 2002, i valori medi delle aree edificabili nel Comune di Gavardo ai fini I.C.I. stabiliti con deliberazione consiliare n.13 del 28 febbraio 2000. (Omissis). 02X00124; Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. fissare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di e 129,00 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02X00125; Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili. (Omissis). 02X00126; Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare e convertire in e 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02X00127; Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di confermare per l'anno 2002, cosi' come richiesto dall'assessore competente nell'allegato A) che va a far parte integrante e sostanziale della presente, le aliquote deliberate per l'anno 2001, nelle sotto elencate misure differenziate: 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie; 3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 7 per mille per gli alloggi non locati, alloggi tenuti a disposizione, stagionali, alloggi non occupati, alloggi non allacciati ai servizi correnti per i quali non c'E' una dichiarazione di inagibilita'. 6,25 per mille per le altre unita' immobiliari, (aliquota ordinaria); 3. (omissis); 4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da euro 103,29 (L. 200.000) a euro 154,94 (L. 300.000), a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I. appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il 60o anno di eta' al 1 gennaio 2002, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a euro 11.103,82 (L. 21.500.000). Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 2002 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.; la maggiore detrazione non e' cumulabile con quella ordinaria prevista per legge; (Omissis). 02X00128; Il comune di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad esclusione degli alloggi non locati, non concessi in comodato o comunque non utilizzati, per i quali e' determinata l'aliquota in misura del 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di euro 129,11. (Omissis). 02X00129; Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente Regolamento I.C.I.; c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.); 4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune. Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'Ufficio Tributi. Allegato A) Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. aI 7 per mille per l'anno 2002 Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perchE' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; B) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano; C) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 deI codice civile) o a familiare che NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto; b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciO' risulti dalla iscrizione anagrafica; c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento I.C.I. tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale); d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. (Omissis). 02X00130; Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 31 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02X00131; Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001 e 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale; 2. di ridurre per l'anno 2002 l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze dal 5 per mille al 4,8 per mille; 3. di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a: a) parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente; c) affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), cosi' come previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale sopra citato; 5. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purchE' i fabbricati stessi non siano locati, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 662/96; (Omissis). 1. di elevare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale a e 165,00 (lire 319.484) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a lire 200.000 (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6); 2. di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 129,00 (lire 249.991) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali superiore a lire 200.000 (A/7 - A/1 - A/8); 3. di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;5. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purchE' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 662/96; 6. di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato. (Omissis). 02X00132; Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 1 ottobre 2001 e il 28 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/92 e dell'art. 3 comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di euro 104, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado); f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53 legge finanziaria 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1 gennaio 2002, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale; (Omissis). 02X00133; Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 02X00134; Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare per l'anno 2002, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le case popolari; l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; (legge n. 75/93); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata (art. 3 comma 56 della legge n. 662/96); 3. stabilire che: alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione; L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti , soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento com.le I.C.I.); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza. (Omissis). 02X00135; Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ----> Vedere tabella di pag. 41 <---- 02XA0135; Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota abitazione principale: 6 per mille; c) abitazioni a disposizione o non locate: 7 per mille. (Omissis). 02X00136; Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, e 103,29 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. sono equiparate ad abitazione principale quegli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, figli/genitori e genitori/figli con nucleo familiare a carico e utilizzata come abitazione principale alle condizioni deliberate nel regolamento comunale; 4. per beneficiare dell'agevolazione del comma 3), gli interessati dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/68, attestante il rapporto di parentela e presentare copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, registrato ai sensi delle vigenti disposizioni; (Omissis). 02X00137; Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ha confermato le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nella seguente misura: 4,5 per mille abitazione principale; 6,5 per mille immobili diversi da abitazione principale; ha confermato la detrazione di e 103,29, per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02X00138; Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille in conformita' all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e di quantificare la riduzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale in e 103,29. (Omissis). 02X00139; Il comune di MASSA ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000 pari ad euro108,46; 2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4, D.L. 8 agosto 1996 n. 437, un'aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale; 4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purchE' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97); 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9/12/98, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle aree fabbricabili; 7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; 8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati, gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non locati da almeno due anni ai sensi dell'art. 2 comma 4, della legge n. 431/98; 9. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici, o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale non risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli comunali della tassa RSU per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della tassa RSU per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avra' diritto al rimborso I.C.I. della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale aliquota agevolata, per le tre annualita' pregresse; 10. di fissare per l'anno 2002 a L. 250.000 pari ad euro 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultra sessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse;11. di subordinare l'applicabilita' della maggior detrazione di L. 250.000 pari ad e 129,11 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto. (Omissis). 02X00140; Il comune di MAZZE' (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 5,3 per mille; 2. resta invariata e fissata in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00141; Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.lgs. 504/92, come modificato dalla legge 662/96: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; altri immobili: 5,5 per mille; 3. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3 del D.lgs. n. 446/97 n. 50, le detrazioni d'imposta per l'anno 2002 come appresso indicato: abitazioni principali euro 129,00; per i possessori di sola abitazione principale tale detrazione e' elevata a euro 207,00 a tutela delle classi piu' deboli quali: i cassaintegrati, i lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionati a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a euro 14.461,00 aumentato di euro 1.033,00 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9. (Omissis). 02X00142; Il comune di MESE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6, del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.2. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad euro 103,30, con le precisazioni previste dall'articolo 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal Consiglio comunale, con deliberazioni n. 57, del 26 novembre 1998. (Omissis). 02X00143; Il comune di MIGNANO MONTE LUNGO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I. imposta comunale immobili: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale ed equiparate; aliquota del 6 per mille per altre abitazioni e terreni edificabili; detrazione di euro 113,62 (L. 220.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; esenzione per i terreni agricoli; aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che intendano eseguire interventi atti a recuperare unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico nei centri storici, nonche' alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori, avvalendosi delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - delibera di C.C. n. 67/98 e relativo regolamento. (Omissis). 02X00144; Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno d'imposizione 2002; 2. di confermare, altresi', al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale. (Omissis). 02X00145; Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili; 2. operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale;3. operare alle persone fisiche con eta' superiore a 63 anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'Irpef, la detrazione per abitazione principale di L. 4.000.000. (Omissis). 02X00146; Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire nell'importo di e 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992; 3. di elevare, in conformita' dell'art. 3, comma 55, del D.Lgs. 23 dicembre 1996, n. 662, ad e 155,00, la detrazione per l'abitazione principale per la seguente categoria: portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente uno o piu' componenti con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'. usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta. (Omissis). 02X00147; Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata anche per l'anno 2002 al 6 per mille; viene mantenuta in vigore anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado; rimane determinata in L. 200.000, pari ad e 103,29, la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado. (Omissis). 02X00148; Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 02X00149; Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 4 per mille: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare, comunque ad una distanza non superiore a 300 m) utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune; b) unita' immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado purchE' residenti (senza detrazione); 5,4 per mille: unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B-C-D-E-F; 7 per mille: altri immobili; di precisare che per i casi di cui alla lettera sub b) i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del Comune; (Omissis). 02X00150; Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare anche per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. a) aliquota ordinaria deI 6,4 per mille: da applicare alle unita' immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c) incluse le aree fabbricabili; b) aliquota ridotta del 5 per mille: da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli alloggi del- l'Azienda territoriale edilizia residenziale ed ai soggetti passivianziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata; alle unita' immobiliari pertinenziali l'abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille: da applicare alle unita' immobiliari sfitte; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta: detrazioni (solo per l'abitazione principale): ordinaria: euro 130,00; maggiore: euro 186,00 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le sotto indicate condizioni: A): 1) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o piu'; 4) nucleo familiare con uno o piu' soggetti disabili con invalidita' almeno del 66,7 per cento. I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002; B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente e 7.750,00; per 2 componenti euro 15.500,00; per 3 componenti e 23.250,00; per 4 componenti e 31.000,00; per 5 componenti euro 38.750,00; per ulteriori componenti aggiungere euro 2.100,00 per ogni persona in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopra indicato, si detraggono e 2.583,00 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite-imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, Bot, Cct, dividenti azionari, ecc. Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2001. Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano, alla data del 1 gennaio 2002, alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box. Ulteriore detrazione: euro 258,00. La detrazione verra' elevata a euro 258,00 nel caso in cui il nucleo familiare, con la presenza di almeno un componente di 70 anni o piu', proprietario dell'unico immobile occupato alla data del 1 gennaio 2002 sul territorio nazionale e all'estero, non superi il reddito determinato dal valore della pensione minima INPS, riferita all'anno 2002 tenendo conto dei dati indicati nella tabella di seguito riportata: per un componente: 5.105,00 per due componenti: 7.660,00 per tre componenti: 9.190,00 per quattro componenti: 10.720,00 per cinque componenti: 12.252,00 per sei componenti: 13.783,00 (Omissis). 02X00151; Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella seguente misura: abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille; detrazione: euro 103,29; altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota: 5,5 per mille. (Omissis). 02X00152; Il comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I. ordinaria: 5,25 per mille; Detrazione prima casa euro 115,00; I.C.I. seconde case 6,25 per mille. (Omissis). 02X00153; Il comune di MONTEBELLO DI BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille senza apportare alcuna differenziazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale). (Omissis). 02X00154; Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue: abitazione principale: 5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; fabbricati diversi dall'abitazione principale: 6,6 per mille; aree edificabili: 7 per mille. (Omissis). 02X00155; Il comune di MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. nella stessa misura stabilita per l'anno 2001 ed in particolare come segue: aliquota: 5,75 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 - euro 103,29. (Omissis). 02X00156; Il comune di MONTEFORTE D'ALPONE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree fabbricabili: 6 per mille; d) terreni agricoli: 6 per mille; 3. di determinare per l'anno 2002 in e 103,30 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02X00157; Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 per l'Imposta comunale sugli immobili: a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati; b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, se dovuta per quest'ultimi; c) la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale; d) considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di fatto. (Omissis). 02X00158; Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 3 dicembre 2001 e il 28 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili IC.l. da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota I.C.l. per l'abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; 3. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103.29), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo; 4. di determinare, ai fini dell'art. 8, comma 3, deI D.Lgs. 504/92, nella misura di L. 150.000 (e 77,46) l'importo dell'ulteriore detrazione concessa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di proprieta' di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, da individuare con deliberazione dell'organo consiliare; (Omissis). di fare proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 stabilite con atto di G.C., n. 332 del 3 dicembre 2001 e precisamente: aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,5 per mille; aliquota I.C.I. per i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali: 5 per mille (art. 16 del vigente regolamento I.C.I.), a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di individuare, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e gli importi di seguito indicati: A) titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1 gennaio 2002, abbiano compiuto il 65o anno di eta' , con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di euro 77,46 (L.150.000); B) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di euro 77,46 (L. 150.000);C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico: ulteriore d etrazione di euro 77,46 (L. 150.000); D) Soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti il cui reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di euro 7.746,85 (L. 15.000.000): ulteriore detrazione di euro 51,64 (L. 100.000); di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A)-B)-C)-D) sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che: I) il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o possessori, nel territorio nazionale, di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; Il) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.; di fissare al 30 settembre 2002 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso Ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.; di dare atto che la maggiore detrazione sara' determinata, in misura proporzionale, per iI periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e che nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Allegato A) Il soggetto passivo I.C.I. puO' usufruire della maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 2002, se sussistono le seguenti condizioni generali: A) nessuno dei componenti il nucleo familiare e' proprietario (o titolare di altro diritto reale) o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; B) non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.; e se sussiste una delle seguenti condizioni specifiche: C) il richiedente deve essere titolare di pensione o di assegni minimi e deve aver compiuto alla data del 1 gennaio 2002 l'eta' di 65 anni e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000); Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000); D) nel nucleo familiare del richiedente convive cittadino con invalidita' non inferiore al 75% e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.329,13 (L. 20.000.000), Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000); E) il richiedente e' disoccupato/in cassa integrazione/in lista di mobilita' e il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a euro 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non e' superiore a euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico, Misura dell'ulteriore detrazione: euro 77,46 (L. 150.000);F) il nucleo familiare del richiedente e' composto da almeno tre componenti il cui complessivo imponibile non e' superiore a euro 7.746,85 (L. 15.000.000), Misura dell'ulteriore detrazione: euro 51.64 (L. 100.000) Punto 7 all'ordine del giorno 7) Art. 8 D.Lgs. n. 504 del 30 ottobre 1992, comma 3: detrazioni I.C.I. anno 2002 - Provvedimenti attuativi (ufficio tributi) Tiburtini: Considerato che l'amministrazione comunale ritiene opportuno anche per l'anno 2002 tutelare alcune categorie di soggetti passivi che presentano situazione di particolare disagio economico e sociale e che possono presentare una apposita domanda mediante un modello predisposto dall'ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 settembre 2002, per ottenere ulteriore detrazione. Queste ulteriori detrazioni il soggetto passivo puO' usufruire di una maggiore detrazione se sussistono le seguenti condizioni generali: primo, e' che nessuno dei componenti di un nucleo familiare e' proprietario o possessore di altri immobili; due, che non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione. L'ulteriore detrazione, oltre a quelle fisse di Lire 200 mila previste per la prima casa, c'E' un'ulteriore detrazione di euro 77,46 per il richiedente titolare di una pensione non superiore a euro 10.329 e una eta' superiore ai 65 anni. Una ulteriore detrazione di euro 71, e' prevista quando nel nu cleo familiare del richiedente convive un cittadino con invalidita' non inferiore al 75% e la dichiarazione dei redditi non e' superiore a euro 10.329. Una ulteriore detrazione di euro 77,46 e' prevista quando il richiedente e' disoccupato o in cassa integrazione o in lista di mobilita', quando il reddito non e' superiore a euro 10.845; una ulteriore detrazione di euro 51,64 e' prevista quando il nucleo del richiedente e' composto da almeno 3 componenti il cui reddito complessivo non e' superiore a euro 7.746. (Omissis). 02X00159; Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). terreni agricoli: 6,3 per mille; aree fabbricabili: 6,3 per mille; altri fabbricati: 6,3 per mille; abitazione principale: 4,9 per mille; abitazioni a disposizione, non locate o non cedute in comodato o in uso (*): 7 per mille. (*) per abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso si intende l'immobile che, ai fini IRPEF, ha una rendita catastale aumentata di un terzo. abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/96: 4 per mille; Per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune. (entro il 31 dicembre di ogni anno); abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1 comma 5 legge n. 449/97: 4 per mille. Per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune (entro il 31 dicembre di ogni anno).Tale beneficio economico puO' essere applicato alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori. I necessari controlli saranno effettuati internamente, dal Servizio Tributi del comune in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Comune; abitazioni locate ai soggetti (**) in esecuzione alla legge n. 431/1998 nonche' della legge 27 luglio 1978, n. 392: 4 per mille. (**) Per avere diritto a tale riduzione d'aliquota dovra' essere presentato, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, o stipulato in base alla legge n. 392/1978, oltre ad apposita comunicazione indirizzata al servizio Tributi del Comune. (Omissis). 02X00160; Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota prima casa 5,1 per mille; detrazione prima casa euro 103,29. (Omissis). 02X00161; Il comune di MORIONDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare l'aliquota unica dell'I.C.I., nella misura del 6 per mille; di determinare la misura della detrazione per abitazione principale in euro 104,00 con arrotondamento della detrazione minima di legge euro 103,29, al fine di facilitare i versamenti ai contribuenti. (Omissis). 02X00162; Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: conferma l'aliquota ordinaria al 6 per mille; riduzione dell'aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza dal 5 per mille al 4,8: l'aliquota del 4,8 per mille e' applicata anche alla sola abitazione concessa dal proprietario/possessore a titolo gratuito a parenti di primo grado residenti nel Comune di Murlo, in detta abitazione, senza perO' usufruire della detrazione d'imposta, previa presentazione della dichiarazione; conferma dell'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per altre abitazioni, come segue: aliquota del 7 per mille per abitazioni sfitte o a disposizione del proprietario; riduzione dell'aliquota del 7 per mille al 6 per i fabbricati diversi dalla prima abitazione locati con contratto registrato; 2. di applicare, con le modalita' descritte in narrativa, la detrazione di L. 300.000 pari a e 154,94 sull'imposta dovuta a titolo di abitazione principale ai soggetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di categoria A/2, A/3, A/4), con reddito familiare imponibile IRPEF, derivante da pensione, relativo all'anno 2001, pari o inferiore a L. 21.000.000 pari a e 10.845,59 (con esclusione del reddito derivante dal fabbricato); nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di cat. A/2, A/3, A/4) e' presente un invalido totale, beneficiario dell'indennita' di accompagnamento. (Omissis). 02X00163; Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune. (Omissis). 02X00164; Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Neviglie nella misura del 5 per mille, nonche' la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000, pari a e 103,29. (Omissis). 02X00165; Il comune di NOLE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 e 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nell'aliquota del 5,5 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal D.Lgs. n. 504/92 istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 2002; (Omissis); determinare in e 144,00 la detrazione d'imposta I.C.I. per la prima casa relativamente al 2002. (Omissis). 02X00166; Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 2 e 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) l'aliquota ordinaria e' stabilita in 6,5 per mille per l'unita' immobiliare ed aree fabbricabili; b) la stessa e' ridotta del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze; di proporre le seguenti aggiunte al regolamento I.C.I. vigente: articolo 8 si aggiunge il comma 6: "L'aliquota ridotta si applica all'abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente"; articolo 9, 1o comma e' cosi' modificato: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, cosi' come individuata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione non spetta ai parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale ai quali e' stata concessa in uso gratuito l'unita' immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale; (Omissis); 1. di integrare e modificare il regolamento I.C.I. e precisamente gli articoli 8 e 9: l'art. 8 "Diversificazione tariffaria" viene integrato con l'aggiunta del comma 6 che recita: "L'aliquota ridotta si applica alla abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente"; l'art. 9 comma 1 e' cosi' modificato: "Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, cosi' come individuata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione non spetta ai parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale ai quali e' stata concessa in uso gratuito l'unita' immobiliare e che la utilizzano come abitazione principale". (Omissis). 02X00167; Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), che verra' applicata sul territorio comunale come segue: 6 per mille con detrazione di e 103,29, per l'abitazione principale; 6 per mille per tutte le altre categorie. (Omissis). 02X00168; Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, a far data dal 1 gennaio 2002, aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo Comune pari al 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di aumentare, ai sensi del disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione a e 104,00 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X00169; Il comune di PACHINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, come di fatto conferma, per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella stessa misura di quella dell'anno 2001 e precisamente: a) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) aliquota ordinaria nella misura del 6,75 per mille da applicare a tutti gli altri immobili; 2. di confermare, come di fatto conferma, per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella stessa misura di quella dell'anno 2001, che tradotta in euro, e' fissata in e 103,29. (Omissis). 02X00170; Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate: 6 per mille aliquota ordinaria; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con una detrazione di e 103,29. (Omissis). 02X00171; Il comune di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Parodi Ligure nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box) delle seconde abitazioni 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' determinata nella misura di e 103,29. (Omissis). 02X00172; Il comune di PARRANO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilite con propria delibera di C.C. n. 6 del 17 marzo 2001. (Omissis). 1. di determinare ed applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) 5,75 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti per legge, inoltre le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 6,25 per mille per immobili concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato ( come risulta dalle attuali leggi in vigore); c) 7 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale dai proprietari che non risultano locate; d) 6 per mille per gli immobili che non rientrano nella descrizione delle lettere a), b), c); 2. di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02X00173; Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze come definite dall'art. 817 del Codice civile; 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati (terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura seguente: a) da L. 200.000 a L. 250.000 per l'abitazione principale e relative pertinenze; b) da L. 200.000 a L. 350.000 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni: contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap o invalido riconosciuto nelle forme stabilite dalla legge con percentuale di invalidita' e/o di handicap del 100%; contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti piu' di due figli minori; contribuenti titolari di pensione sociale o coniugati con titolari di pensione sociale; contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuo non superiore all'ammontare della pensione sociale. La detrazione di cui al punto b) e' rapportata al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni richieste. (Omissis). 02X00174; Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00175; Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2002, nella misura di euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta. (Omissis). 02X00176; Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio e 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune e' fissata nelle misure del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (cosi' come rettificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2002), del 6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale, del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari. Viene aumentata da euro 103,29 a euro 154,94 la detrazione sull'I.C.I. che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie: pensionati; disoccupati; lavoratori dipendenti. Vengono stabiliti i sotto elencati criteri: a) unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso chi e' proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonche' chi e' proprietario di terreni e di altri beni immobili); b) non e' applicabile l'ulteriore detrazione alle unita' classificate in catasto con rendita superiore a euro 516,46, (L. 1.000.000.); c) limiti di reddito (reddito familiare lordo): 1. componente: euro 9.296,22 - L. 18.000.000; 2. componenti euro 12.911,42 - L. 25.000.000; 3. componenti euro 17.043,08 - L. 33.000.000; 4. componenti euro 20.658,28 - L. 40.000.000; 5. componenti euro 23.240,56 - L. 45.000.000; 6. componenti euro 27.372,22 - L. 53.000.000; 7. comp. ed oltre euro 29.954,50 - L. 58.000.000; d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1). La mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione. La Giunta Comunale vagliera' ed eventualmente accogliera' richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficolta' economiche. Le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1a rata. L'Amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione. (Omissis). 1. di rettificare, (omissis), la propria deliberazione n. 14/G.C. del 28 gennaio 2002 stabilendo che l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'abitazione principale e' estesa a tutte le sue pertinenze; (Omissis). 02X00177; Il comune di PEGOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria 6,95 per mille; b) aliquota abitazione principale 4,7 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. Detrazione di imposta: euro 103,29; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: euro 103,29; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari. Detrazione di imposta: euro 103,29; unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: euro 103,29; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi; Detrazione di imposta: euro 103,29; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna; c) aliquota per alloggi non locati 7 per mille intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioE' utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis). 02X00178; Il comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), a valere per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000; 2. di mantenere inalterata l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille. (Omissis); 4. di modificarel'art. 6 del regolamento I.C.I. nel senso di prevedere la possibilita' anche per i fratelli di godere della detrazione I.C.I. per la prima casa (nella specie al primo comma dopo ".... entro il primo grado ..." si aggiunge .... "e fratelli ...". (Omissis). 02X00179; Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5 per mille; b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa etc.): tariffa del 6 per mille; c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unita' immobiliare in oggetto, perchE' inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille; d) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,30. (Omissis). 02X00180; Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02X00181; Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di approvare le aliquote deIII.CI. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1 gennaio 2002, come segue: 1) aliquota per abitazione principale del 5,6 per mille, intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente; 2) aliquota del 6,8 per mille da applicare per tutti gli altri soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione. (Omissis). 02X00182; Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare in questo comune, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel Capo I del Titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; 5 di stabilire che l'Ufficio Tributi provvedera' alle incombenze previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 6. di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di L. 200.000, gia' applicata negli anni precedenti. (Omissis). 02X00183; Il comune di PIADENA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I) nelle seguenti misure: fabbricati: aliquota ordinaria 6 per mille; case sfitte: 7 per mille; terreni agricoli: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; abitazioni dove hanno residenza e dimora dal 1 gennaio 2002 coppie di nuova formazione: 5 per mille e detrazioni di euro 258,23, per i primi due anni; detrazione ordinaria: euro 103,29; detrazione per la prima casa: euro 130,00; detrazione per la prima casa riferita a fabbricati classificati nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed a soggetti aventi reddito imponibile superiore a euro 78.000: euro 103,29. (Omissis). 02X00184; Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5,5 per mille, aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5,5 per mille, aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione locata; di confermare nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00185; Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con la detrazione di euro 103,29 (L. 200.000), per la prima casa; 2. di confermare, per l'anno 2002, il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e cosi' stabilita: euro 41,31 (L. 80.000), al mq per le zone di completamento; euro 25,82 (L. 50.000), al mq per le aree soggette a lottizzazione. (Omissis). 02X00186; Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1a abitazione 5 per mille e la detrazione ordinaria di euro 103,29; per gli immobili ricadenti nella zona "³A" di interesse ambientale giusto quanto riportato nel vigente P.R.G., cosi' come previsto dal comma 4, art. 5 del Regolamento che disciplina l'I.C.l., 4 per mille; 2a abitazione ed altre 7 per mille. (Omissis). 02X00187; Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: A) Aliquota del 4 per mille: per l'abitazione del contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e nella quale dimora abitualmente; per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario; per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato; per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Per pertinenze si intendono le unita' immobiliari inscritte in categoria catastale C2, C6 e C7 anche se accatastate separatamente, insistenti sullo stesso mappale o mappale confinante; B) Aliquota del 6 per mille: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aree edificabili; C) Aliquota del 6,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; D) Aliquota del 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire per l'anno 2002, in euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 4 per mille; 3. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire della aliquota di cui al punto B), (del 6 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato) dovranno presentare apposita dichiarazione redatta esclusivamente sul modello predisposto dal responsabile del tributo. (Omissis). 02X00188; Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, con le riduzioni e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste dalla legge, e del 5,75 per mille per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili; Abitazione principale: detrazione: euro 103,29; sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate nel gruppo A; detrazione elevata: euro 180,00; su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, pena esclusione dal beneficio per: disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 1 gennaio 2002, con coniuge ugualmente disoccupato; nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore a euro 20.658,28 (lordo); contribuenti di eta' superiore ad anni 65, titolari di reddito di pensione non superiore a euro 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a euro 15.493,71 e che alla data del 1 gennaio 2002 non possiedono altri immobili di categoria A; proprietari che, per motivi di anzianita' o di infermita' siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione. (Omissis). 02X00189; Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 7 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), fissando per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue: abitazione principale 5 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille; 2. di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00190; Il comune di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 2001 e il 29 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, con le seguenti aliquote: 6 per mille, aliquota base; 5,5 per mille, aliquota da applicare agli immobili concessi in locazione con contratto-tipo; a persone che la utilizzino come abitazione principale (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431). Il proprietario interessato puO' attestare la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale e' resa o mediante esibizione del contratto suddetto; 7 per mille, aliquota da applicare sulle aree edificabili da urbanizzare, gia' comprese nel vecchio PRG e trasferite tal quali nel vigente PRG, per le quali non sia ancora stato approvato il relativo piano attuativo. Le aree edificabili da urbanizzare, non comprese nel vecchio PRG ma presenti nel vigente PRG, saranno assoggettate all'aliquota base del 6 per mille per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di esecutivita' del PRG stesso. (30 novembre 2000). 2. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, per l'abitazione principale, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, le seguenti detrazioni d'imposta: euro 130,00 pari a L. 251.715 per la generalita' dei contribuenti; e 258,22 pari a L. 499.984 per coloro che si trovano in si- tuazione di particolare disagio economico-sociale come di seguito individuato: a) pensionati o portatori di handicap monoreddito, che abbiano un reddito non superiore a euro 8.197,72 pari a L. 15.873.000 annuo lordo, riferito all'anno 2001, ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati o portatori di handicap inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 2001, non superiore ad euro 13.238,34 pari a L. 25.633.000, aumentate di euro 1.012,77 pari a L. 1.961.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, lavoratori in Cassa integrazione, in mobilita', con reddito annuo come riportato ai precedenti punti a) e b); d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quando previsto ai punti precedenti; e) per poter usufruire della detrazione fino a euro 258,22 pari a L. 499.984, i redditi sopra indicati dovranno essere comprensivi di eventuali pensioni dirette erogate da Stati Esteri e gli altri componenti il nucleo familiare non debbono possedere alcuna altra unita' immobiliare; f) tali condizioni, al fine del riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione, debbono essere dimostrate mediante autocertificazione. (Omissis). 02X00191; Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). 02X00192; Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 7 per mille; c) terreni agricoli 7 per mille; d) aree edificabili 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,50 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00193; Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. (Omissis). 02X00194; Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I.: aliquota del 5 per mille, detrazione abitazione principale euro 154,93 pari a L. 300.000. (Omissis). 02X00195; Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 2001. (Omissis). 02X00196; Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del: 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di euro 154,94 per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00197; Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota unica 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000 (euro 103,29); considerata "direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). 02X00198; Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2002: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota ridotta: 6 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 2. confermare in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, Iegge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X00199; Il comune di PRAROSTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). In merito all'imposta comunale sugli immobili sono confermate per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni gia' previste per l'anno 2001 e cosi' determinate: 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 7 per mille per gli altri fabbricati; detrazione per l'abitazione principale: euro 103,30 (L. 200.000). (Omissis). 02X00200; Il comune di PRATA DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: un'aliquota pari al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; l'aliquota unica pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili; la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a euro 103,29; l'aumento della detrazione per abitazione principale da euro 103,29 a euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.) b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2001, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS, elevato di euro 516,46 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo; c) non aver venduto nel 2001 beni immobili per un valore superiore a euro 25.822,85; d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8. Le condizioni devono sussistere a far data dal 1 gennaio 2002. Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell'imposta. l'aumento della detrazione per abitazione principale da euro 103,29 a euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale (A.T.E.R). (Omissis). 02X00201; Il comune di RE (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per L'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.): unita' Immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliare locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille; terreni edificabili come definiti dal P.R.G.C. vigente: 6 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e dai terreni edificabili: 7 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00202; Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, e' stabilita nella misura del 5 per mille; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00203; Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02X00204; Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di ForlI- Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, la misura del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) anche per l'anno 2002. (Omissis). 02X00205; Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare con effetto dal 1 gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). 02X00206; Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis): a) determinare, anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, con effetto 1 gennaio 2002, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliare, in conformita' all'art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; b) non avvalersi, per l'anno 2002, della facolta' di: 1) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) elevare l'imposta della detrazione per l'abitazione principale; 3) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;4) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che seguono interventi di recupero del patrimonio edilizio; 5) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo; 6) non applicare l'imposta sugli immobili rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati; 3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sI' verifica. Per abitazioni principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 4. di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 giugno 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR, la data di attuazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). 02X00207; Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 dicembre 2001 e il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre tipologie imponibili (escluse le abitazioni principali come sopra detto). (Omissis). 2. di determinare in euro 103,30, (L. 200.017) la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Si precisa che tale importo in Euro e' stato arrotondato per eccesso, anzichE' per difetto come avrebbe dovuto in base alle regole per la conversione, per far sI' che l'importo in Euro sia effettivamente non inferiore alle L. 200.000; 3. di prevedere e determinare, per l'anno 2002, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di euro 61,98, (L. 120.010) per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi euro 439,00 (L. 850.023) per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come modificata dal D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 aprile 1997; 4. di prevedere e determinare, per l'anno 2002, una detrazione di euro 51,65, (L. 100.008) per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della legge n. 431/98 e la cui rendita catastale superi euro 387,34 (L. 749.995); 5. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; Tab. "A" Comune di Roncadelle - I.C.I. anno 2002 Aliquota ordinaria: 5,8 per mille; aliquota per abitazione principale (e garage di pertinenza): 5 per mille; detrazione abitazione principale = euro 103.30 pari a L. 200.017. Ai proprietari della prima abitazione aventi tutti i requisiti sotto indicati, verra' riconosciuta una ulteriore detrazione di euro 61,98 pari a L. 120.010 oltre a quella prevista dalla legge. Chi ha diritto alle agevolazioni: 1) possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a euro 439,00 par a L. 850.023. 2) reddito: il reddito da considerare e' quello del nucleo famigliare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute lrpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche' gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%; il reddito massimo di riferimento e' riportato nella tabella seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale". Reddito massimo Componenti nucleo familiare Lire Euro -- -- -- Una persona 12.928.000 6.676,75 Due persone 21.490.000 11.098,66 Tre persone 29.838.000 15.410,04 Quattro persone 32.962.000 17.023,45 Cinque persone 38.349.000 19.805,61 Sei persone 43.411.000 22.419,91 Sette persone e oltre 48.581.000 25.089.99 Nel calcolo del reddito non vanno considerati: gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita' civile. Sono esclusi dalle agevolazioni: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a euro 1.032,92 (pari a L. 2.000.012) all'anno , i proprietari di altri beni immobili. Documenti richiesti: a) modulo di richiesta del contributo (da ritirare in comune) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2001. Tale modulo e' valido per l'autocertificazione anagrafica; e da presentare in fotocopia: b) il libretto della pensione; c) gli eventuali modelli 730 - Unico - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi; d) la documentazione relativa al mutuo della casa; e) copie dei versamenti lei. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita. Detrazione per il regime di affitti convenzionati ai sensi legge n. 431/98. Ai sensi della legge n. 431/98, e' concessa una detrazione di euro 51,65 pari a L. 100.008 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a euro 387,34 pari a L. 749.995. Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all'ufficio tributi con la copia del contratto d'affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all'immobile in oggetto. (Omissis). 02X00208; Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura deI 5,5 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per I' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2002 in euro 108,46 (L. 210.000); (Omissis). 02X00209; Il comune di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 4 per mille per la prima casa, pertinenze comprese, con detrazione di euro 103,29; 6,75 per mille per tutto quanto non e' prima casa, comprensiva delle proprie pertinenze. (Omissis). 02X00210; Il comune di SALO' (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue: a) aliquota del 4 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considera assimilata all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata appartenente ad anziani che risultino residenti in casa di riposo a seguito di ricovero permanente; b) aliquota del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;2. di stabilire che per il 2002, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00211; Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000. (Omissis). 02X00212; Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli meglio specificati al successivo punto 2.; 2. di confermare altresi', con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni a disposizione, non locate con contratto registrato o non concesse in comodato gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille; 3. di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del 28 febbraio 1998. (Omissis). 02X00213; Il comune di SAN BENEDETTO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille. (Omissis). 02X00214; Il comune di SAN CESARIO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 come di seguito esposte: a) aliquota I.C.I. al 5 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze asservite; b) aliquota I.C.I. al 5 per mille sull'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) aliquota I.C.I. 5 per mille per unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2o grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) aliquota I.C.I. 5 per mille agevolata per i proprietari che nel corso dell'anno 2002 concedono in locazione alloggi gia' sfitti secondo l'accordo territoriale per il comune di San Cesario sul Panaro, in attuazione della legge n. 431/98, utilizzando il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria; e) aliquota I.C.I. al 7 per mille per unita' sfitte ed alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione entro due anni; f) aliquota I.C.I. al 9 per mille per unita' sfitte e alloggi non locati da piu' di due anni; g) aliquota I.C.I. al 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge e 103,29 (L. 200.000), da applicare sulle seguenti tipologie: abitazione principale punto a); abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata punto b). (Omissis). 02X00215; Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 ad euro 103,29; 2. di dare atto che ai sensi dell'art.8, comma 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono considerate pertinenze gli immobili che costituiscono parte integrante dell'abitazione principale limitatamente ad un'unita' se accatastata nella categoria C2 o C7 e limitatamente a due unita' accatastate nella categoria C6. Si applica alle pertinenze l'aliquota ridotta I.C.I. per le abitazioni principali. (Omissis). 02X00216; Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare anche per l'anno 2002, la determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione di euro 103,29 per la prima casa. (Omissis). 02X00217; Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di euro 103,29 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza. (Omissis). 02X00218; Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille; di determinare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2. (Omissis). 02X00219; Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze (art. 2 del regolamento I.C.I.) e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000 (pari a e 103,29); 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che permette ai comuni di deliberare l'applicazione della detrazione per abitazione principale (pari a e 103,29), nonche' l'aliquota ridotta deI 5 per mille, anche all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00220; Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota agevolata del 5,3 per mille, per: a) unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b) unita' immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) unita' immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale; d) unita' immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie; 2. di determinare la detrazione di imposta l.C.I., per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura: e 103,29 (L. 200.000), per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; e 134,28 (L. 260.000) per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione; dette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, e' scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze. (Omissis); 1. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 60.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 260.000 pari ad e 134,28, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora sia accatastata separatamente) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1, dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2001 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (pari ad e 7.746,85) (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.); B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml 5, di non possedere aeromobili, cavalli da corsa o da equitazione; Per le seguenti fattispecie: a) per la presenza nel nucleo familiare di: anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1 gennaio 2002; persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione che dovra' essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta); b) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione; c) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; d) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1 gennaio 2002; al fine di poter usufruire della detrazione di L. 260.000 (e 134,28), il reddito familiare complessivo lordo del nucleo familiare, (reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001) non puO' superare l'importo cosi' calcolato: L. 15.000.000 (e 7.746,85) pro-capite moltiplicato i componenti del nucleo familiare medesimo aumentato di L. 25.000.000 (e 12.911,42); 3. di stabilire che: i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero; 4. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 (e 103,29) per le abitazioni principali, di cui alla delibera Giunta comunale n. 144 del 28 dicembre 2001, che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2002. (Omissis). 02X00221; Il comune di SAN GIORGIO IONICO (provincia di Taranto) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998; 3. la detrazione per abitazione principale nella misura di e 118,78. (Omissis). 02X00222; Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di confermare, anche per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le abitazioni; 2. di confermare, per l'anno 2002, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). 02X00223; Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. approvare l'adozione, per l'anno 2001, delle seguenti aliquote: 4,5 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale; detrazione di e 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00224; Il comune di S. MARCO D'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02X00225; Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case; 2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati. (Omissis). 02X00226; Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di applicare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili di seguito elencate: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota per fabbricati appartenenti alle seguenti categorie: gruppo D, CI, C2, C3, A10: 7 per mille; aliquota per abitazione principale: 5 per mille; aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille; aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998: 4 per mille; aliquota alloggi non locati da almeno due anni: 7 per mille; detrazione abitazione principale: e 103,29; detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale: e 129,11; detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti: e 8.779,77 per nucleo familiare con un solo componente; e 11.878,51 per nucleo familiare con due componenti; e 12.911,42 per nucleo familiare con tre componenti; e 13.944,33 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti; i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale e 180,76. (Omissis). 02X00227; Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); 1. di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille;2. di determinare, sempre per l'anno 2002, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di e 104,00; (Omissis). 02X00228;