Art. 3.
   Entro  la  concorrenza  dei  numeri  di  posti programmati e ferma
restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai  concorsi  per  l'ammissione alle scuole, potranno essere ammessi
alle  scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio
finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite  dalle  Universita',  per  far fronte ad esigenze formative
specifiche  evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in
cui insistono le strutture formative.