Art. 5. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione in servizio in unita' operative del Servizio Sanitario Nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacita' recettiva della scuola stessa.