Art. 5.
   Il   personale   medico   di   ruolo   o  con  contratto  a  tempo
indeterminato,  privo  di  specializzazione  in  servizio  in  unita'
operative  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  in via prioritaria di
anestesia,  di  anestesia  e  rianimazione, radiologia, radioterapia,
radiodiagnostica  e  medicina nucleare di strutture sanitarie diverse
da  quelle  inserite  nella  rete  formativa delle predette scuole di
specializzazione,  puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla
rispettiva  scuola,  nel  limite  del  dieci  per  cento  del  numero
complessivo  previsto per ogni disciplina e della capacita' recettiva
della scuola stessa.