Art. 6.
   Il   personale   medico   di   ruolo   o  con  contratto  a  tempo
indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture
sanitarie,   inserite   nella   rete   formativa   delle   scuole  di
specializzazione,  delle  aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie
locali  e  degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli  istituti  ed  enti  di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n.
502/1992  e  successive  modificazioni,  e'  ammesso  alle  scuole di
specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei
limiti  e con le modalita' stabiliti , per ogni disciplina, di intesa
tra   le  Universita'  e  le  Regioni  salvaguardando,  comunque,  la
funzionalita'  dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di
appartenenza  e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che
concorre alla formazione.