Art. 8.
   Con   successivi   provvedimenti,   valutate  le  richieste  delle
Universita'  si  provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di
cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.
   Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 25 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Moratti