Art. 8. Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91. Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 marzo 2002 Il Ministro: Moratti