Art. 5.
  La  misura  del trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 e 4
e' ridotta del 20%.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere   al   pagamento   diretto   del  predetto  trattamento  e
all'esonero dal contributo addizionale.
  Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria nel limite di
Euro 23.177.346,13  (pari  a L. 44.877.600.000), l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 2002

                                 Il Ministro del lavoro
                                e delle politiche sociali
                                         Maroni
  Il Ministro dell'economia
       e delle finanze
           Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 236