IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' Compagnia portuale T. Gulli S.r.l.,
inoltrata  presso  la competente Direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  8 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 11 dicembre 2001
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 novembre 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  servizi  ausiliari dei trasporti applicato, a 24 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
18 unita' su un organico complessivo di 18 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che  la  circolare n. 33/94 del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  stabilisce che "il contratto di solidarieta' non
potra'  riguardare  periodi  antecedenti  la  sua  stipula"  e che il
contratto di solidarieta' per i lavoratori dipendenti della Compagnia
portuale T. Gulli S.r.l. e' stato stipulato in data 11 dicembre 2001;
  Ritenuto,   quindi,   di   dover  far  decorrere  il  contratto  di
solidarieta'  dall'11 dicembre  2001  e  non dal 1 novembre 2001 come
nell'istanza della predetta societa';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dall'11 dicembre 2001 al 30 ottobre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Compagnia  portuale  T.  Gulli  S.r.l.,  con sede in Reggio Calabria,
unita'  di  Reggio  Calabria,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 18 unita'.