IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' Compagnia portuale T. Gulli S.r.l., inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 8 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria servizi ausiliari dei trasporti applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita' su un organico complessivo di 18 unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Considerato che la circolare n. 33/94 del Ministero del lavoro e previdenza sociale stabilisce che "il contratto di solidarieta' non potra' riguardare periodi antecedenti la sua stipula" e che il contratto di solidarieta' per i lavoratori dipendenti della Compagnia portuale T. Gulli S.r.l. e' stato stipulato in data 11 dicembre 2001; Ritenuto, quindi, di dover far decorrere il contratto di solidarieta' dall'11 dicembre 2001 e non dal 1 novembre 2001 come nell'istanza della predetta societa'; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dall'11 dicembre 2001 al 30 ottobre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale T. Gulli S.r.l., con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di 18 unita'.