Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Compagnia  portuale T. Gulli S.r.l., a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996,  n.  608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte  dei  conti in data
6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Avverso  il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica  o  ricorso  giurisdizionale  entro
rispettivamente  centoventi  o sessanta giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento del provvedimento stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille