Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo dal 22 luglio 2001 al 21
gennaio  2002,  unita'  di  Genova,  per  un  massimo  di  19  unita'
lavorative;   Milano,   per  un  massimo  di  15  unita'  lavorative;
Monfalcone  (Gorizia),  per  un  massimo  di  17  unita'  lavorative;
Montebello   Vicentino   (Vicenza),   per  un  massimo  di  4  unita'
lavorative.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille