Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  e'  prorogato  per  il periodo: dal 1 luglio 2001 al 31
dicembre 2001, unita' di:
    Brescia per un massimo di 16 unita' lavorative;
    S.   Croce   sull'Arno  (Pisa)  per  un  massimo  di  una  unita'
lavorativa.
  Istanza  aziendale  presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1
luglio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille