Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogato per il periodo: dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, unita' di: Brescia per un massimo di 16 unita' lavorative; S. Croce sull'Arno (Pisa) per un massimo di una unita' lavorativa. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1 luglio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2002 Il direttore generale: Achille