Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro il 30 giugno 2002. 2. I vigneti gia iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo", devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo".