Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, gia' a partire
dalla  vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata
"Scanzo"  o  "Moscato  di  Scanzo", proveniente da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare  -  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed  alla  denuncia  delle  uve  -  la denuncia dei rispettivi terreni
vitati,  ai  fini  dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei
vigneti entro il 30 giugno 2002.
  2.  I  vigneti  gia  iscritti  all'albo  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma
"Moscato  di  Scanzo",  devono  intendersi iscritti al nuovo albo dei
vigneti del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo".