Art. 4.
  1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata
Valcalepio  -  sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" prodotti da uve
ottenute  nel  territorio  rientrante  nella zona di produzione della
denominazione  di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo",
che  all'entrata  in  vigore  dell'annesso disciplinare di produzione
trovansi  giacenti  in  cantina  allo  stato  sfuso  o  in bottiglia,
provenienti   dalla  vendemmia  2001  e  precedenti,  possono  essere
commercializzati con la denominazione di origine controllata "Scanzo"
o  "Moscato  di  Scanzo", purche' i suddetti quantitativi in giacenza
siano  sottoposti  ad  un esame chimico-fisico ed organolettico, come
previsto  ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e  rispondano  ai  requisiti  stabiliti dall'allegato disciplinare di
produzione.
  2.  I  produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui
al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di
cui  trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto  all'ufficio  periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio.