Art. 4. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione. 2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.