Art. 5.
  1.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata Valcalepio -
"Moscato  di  Scanzo" che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  trovansi  gia' confezionato o in corso di confezionamento in
bottiglie  o  altri  recipienti  di  capacita' non superiore a cinque
litri, usufruisce di un periodo di smaltimento:
    di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttri o
imbottigliatrici;
    di  diciotto  mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
    di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le eventuali rimanenze del
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzate,  fino  ad  esaurimento, con la rivendicazione della
denominazione    diorigine    controllata    "Valcalepio"    con   la
specificazione  "Moscato  di  Scanzo" a condizione che entro quindici
giorni  dalla  scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate
all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti  sia  apposta la
stampigliatura  scritta  "vendita  autorizzata  fino  ad esaurimento"
ovvero  sui  recipienti  sia riportato l'anno di produzione delle uve
ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla
vendemmia 2001 o di anni precedenti, purche' documentabili.
  2.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti
diversi  da  quelli previsti nel primo comma del presente decreto, il
periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato
a  dodici  mesi  per  le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad
essere  esportato  allo  stato  sfuso  e  per quelle che i produttori
intendono  cedere  a  terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette
rimanenze    devono    essere   denunciate   all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  sei mesi.
All'atto  della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere
accompagnate  da  un attestato del venditore convalidato dallo stesso
ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la
destinazione   del  prodotto,  nonche'  gli  estremi  della  relativa
denuncia.