Art. 5. 1. Il vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - "Moscato di Scanzo" che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi gia' confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, usufruisce di un periodo di smaltimento: di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttri o imbottigliatrici; di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, con la rivendicazione della denominazione diorigine controllata "Valcalepio" con la specificazione "Moscato di Scanzo" a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura scritta "vendita autorizzata fino ad esaurimento" ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o di anni precedenti, purche' documentabili. 2. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente decreto, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.