Art. 6.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Scanzo"  o  "Moscato  di  Scanzo"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio