(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                   "SCANZO" O "MOSCATO DI SCANZO"
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  d'originale controllata "Scanzo" o "Moscato di
Scanzo"  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Scanzo"  o
"Moscato  di  Scanzo",  deve  essere  ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti   aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'originale controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo",
ricade  nella  provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla
qualita' del territorio del comune di Scanzorosciate.
    Tale   zona   comprende   parte  del  territorio  del  comune  di
Scanzorosciate  compresa nei seguenti confini, con andamento in senso
orario  a  partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a
nord  e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, via Piave
(localita' Negrone), vie Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini,
via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi
i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
del  vino  "Scanzo"  o  "Moscato  di  Scanzo",  devono  essere quelle
tradizionali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche  di  qualita'.  I  vigneti devono trovarsi su terreni
ritenuti  idonei  per la produzione della denominazione di origine di
cui si tratta.
    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.
4.2 Densita' di impianto.
    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
    Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli   gia'   usati   nella   zona,   spalliera  semplice,  pergola
unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
    La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Irrigazione, forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
    La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
      produzione uva tonn./ettaro 7;
      titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
5.1 Zona di vinificazione.
    Le   operazioni  di  appassimento,  vinificazione,  ivi  compresi
l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di
Scanzorosciate.
5.2 Deroghe alla zona di vinificazione.
    E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la
regione  Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano
richiesta e che gia' effettuavano dette operazioni prima dell'entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di
tali  operazioni  anche  nell'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni  limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione
che sia dimostrata la tradizionalita' delle stesse.
5.3 Elaborazione.
    La  tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle
uve  dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati
anche   con  ventilazione  forzata)  fino  a  raggiungere  un  tenore
zuccherino  di  almeno  280  g/l,  per un periodo non inferiore ai 21
giorni  e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra
riportato.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
    La resa massima dell'uva in vino e' del 30%.
5.5 Invecchiamento.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Scanzo"  o
"Moscato  di  Scanzo",  deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento di almeno due anni.
5.6 Immissione al consumo.
    Per  il  vino  a denominazione di origine contrrollata "Scanzo" o
"Moscato di Scanzo", l'immissione al consumo e' consentita soltanto a
partire dal 1 novembre del secondo anno dopo la vendemmia.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche e consumo
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Scanzo"  o
"Moscato  di  Scanzo",  deve  rispondere  all'atto dell'immissione al
consumo, alle seguenti caratteristiche:
      colore  rosso  rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al
cerasuolo con riflessi granati;
      odore delicato, intenso persistente, caratteristico;
      sapore  dolce,  gradevole,  armonico, con leggero retrogusto di
mandorla;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol., di cui
almeno  il  14,00% svolto, con contenuto di zuccheri residui compreso
fra i 50 e il 100 g/l;
      acidita' totale minima 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo 24 g/l.
    E'  facolta'  del  Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio
decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni.
    Nell'etichettatura,  designazione  e  presentazione  del  vino  a
denominazione  di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo",
e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"fine",  "scelto",  "selezionato"  e similari. E' tuttavia consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentiti in
osservanza  delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali
in materia.
7.3 Annata.
    Nell'etichettatura   del   vino   l'indicazione   dell'annata  di
produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    I  contenitori  del  vino  Moscato  di Scanzo debbono essere, per
quanto  concerne  l'abbigliamento,  consoni ai tradizionali caratteri
dei  vini  di  pregio.  Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con
tappo  di  sughero  e  le  bottiglie  dovranno essere di capienza non
superiore a 750 ml.