Art. 2.
  E'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale  ai  sensi  dell'art 3 comma 1 della legge n.
223/1991  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. FOMB
Fonderie  Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), unita' di Fossano,
per un massimo di 111 unita' lavorative per il periodo dal 31 ottobre
2001 al 30 ottobre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 11 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille