Art. 2. E' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FOMB Fonderie Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), unita' di Fossano, per un massimo di 111 unita' lavorative per il periodo dal 31 ottobre 2001 al 30 ottobre 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 11 marzo 2002 Il direttore generale: Achille