Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 17 luglio 2000 al 16 gennaio 2001, unita' di Priolo (Siracusa) per un massimo di 15 unita' lavorative; Istanza aziendale presentata il 1 agosto 2000; L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2002 Il direttore generale: Achille