Art. 4.
  E'  prorogata  la  corresponsione del trattamento di cui all'art. 3
per  ulteriori  sei  mesi  per  il  periodo  dal  21 gennaio  2000 al
20 luglio 2000 per un massimo di trentacinque unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  21 gennaio  2000 con decorrenza
21 gennaio 2000.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale
n.  26629  dell'8 luglio 1999 di concessione del trattamento CIGS per
il semestre 21 luglio 1998 - 20 gennaio 1999, il decreto direttoriale
n.  26685  del 20 luglio 1999 di concessione del trattamento CIGS per
il   semestre   21 gennaio   1999  -  20 luglio  1999  e  il  decreto
direttoriale   n.  28215  del  27  aprile  2000  di  concessione  del
trattamento CIGS per il semestre 21 luglio 1999 - 20 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco  del quinquenno previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille