Art. 4. E' prorogata la corresponsione del trattamento di cui all'art. 3 per ulteriori sei mesi per il periodo dal 21 gennaio 2000 al 20 luglio 2000 per un massimo di trentacinque unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 2000 con decorrenza 21 gennaio 2000. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 26629 dell'8 luglio 1999 di concessione del trattamento CIGS per il semestre 21 luglio 1998 - 20 gennaio 1999, il decreto direttoriale n. 26685 del 20 luglio 1999 di concessione del trattamento CIGS per il semestre 21 gennaio 1999 - 20 luglio 1999 e il decreto direttoriale n. 28215 del 27 aprile 2000 di concessione del trattamento CIGS per il semestre 21 luglio 1999 - 20 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquenno previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2002 Il direttore generale: Achille