Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale cui all'art. 1 e' prorogato dal 12 dicembre 2001 all'11 giugno 2002 unita' di Roccasecca (Frosinone) per un massimo di duecento unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 2001 con decorrenza 12 giugno 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2002 Il direttore generale: Achille