Art. 2.
  Il   trattamento  di  integrazione  salariale  cui  all'art.  1  e'
prorogato   dal  12  dicembre  2001  all'11  giugno  2002  unita'  di
Roccasecca (Frosinone) per un massimo di duecento unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 13 luglio 2001 con decorrenza 12
giugno 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille