Art. 4.
  La  corresponsione  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogata per il periodo
dal  2 maggio  2000 al 31 ottobre 2000 per un massimo di dieci unita'
lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  17 maggio  2000  con decorrenza
2 maggio 2000.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille