Art. 4. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 2 maggio 2000 al 31 ottobre 2000 per un massimo di dieci unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 2000 con decorrenza 2 maggio 2000. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2002 Il direttore generale: Achille