Articolo 2 (Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento) 1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: a) le regioni; b) le province autonome di Trento e di Bolzano; c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) le universita' statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000; e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate; f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; h) le cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; i) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; l) le fondazioni e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari. 2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere g), h), i), l) del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione.