Articolo 2
   (Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento)
   1.  I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento
sono:
   a) le regioni;
   b) le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c)  gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio
universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
   d)   le   universita'   statali,   ovvero  le  fondazioni  di  cui
all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000;
   e)  le  universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero le
fondazioni  e  le  associazioni senza scopo di lucro promotrici delle
universita' e ad esse stabilmente collegate;
   f)   i   collegi   universitari  legalmente  riconosciuti  di  cui
all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
   g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e
61  del  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   h)  le  cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai
sensi  articolo  2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda
tra  gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi
o servizi da destinare agli studenti universitari;
   i)  le  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale operanti
nel  settore  del  diritto  allo  studio  provviste di riconoscimento
giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la
gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti
universitari;
   l)  le  fondazioni  e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti
nel  settore  del  diritto  allo  studio, provviste di riconoscimento
giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la
gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti
universitari.
   2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere g), h), i), l) del
comma  precedente  devono  essere  validamente documentati, a pena di
esclusione.