Articolo 3 (Interventi che possono essere realizzati) 1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente decreto: A) i seguenti interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari: 1) abbattimento delle barriere architettoniche; 2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi; 3) manutenzione straordinaria; 4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento; B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie; C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h), i), l), di edifici gia' adibiti a tale scopo. 2. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui al comma precedente sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per le attrezzature didattiche e scientifiche sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui al precedente comma 1, lettere A4, B, C, mentre le spese per arredi sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui alle lettere B e C del precedente comma, sino ad un massimo di tre milioni per posto alloggio. 3. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, effettivamente sostenute in data successiva a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento previsto all'art. 8, comma 1 del presente decreto. Nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera A, sono ammesse al cofinanziamento anche le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento. 4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. Pertanto nei casi di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere A4, B, C, le aree di servizio, come determinate nel decreto sugli standard, devono essere utilizzabili anche dagli studenti universitari non residenti nelle strutture. 5. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'articolo 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere A4, B, C, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore ai sensi del citato decreto, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalita' e le tariffe stabilite dalle Regioni e dalla Province autonome, in percentuale non inferiore al settanta per cento sul totale, ridotta al venticinque per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere e), f), h), i), l), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione. La Scuola normale superiore di Pisa e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse. 6. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari: (a) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni; (b) obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come indicato al precedente comma; (c) divieto di alienazione per venti anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; (d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), che abbiano competenza o sede per la localita' ove l'immobile/i e' posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica dovra' essere fatta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione; (e) nel caso di alienazione prima del periodo di 20 anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo; (f) controllo della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente comma 5. 7. La violazione delle condizioni poste al comma precedente dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. 8. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione delle condizioni specificate e' a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.