Articolo 3
             (Interventi che possono essere realizzati)
   1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente
decreto:
   A)  i seguenti interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da
adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:
   1) abbattimento delle barriere architettoniche;
   2)  adeguamento  alle  vigenti disposizioni in materia di igiene e
sicurezza,   ivi  compresa  la  rimozione  dell'amianto  e  di  altri
materiali nocivi;
   3) manutenzione straordinaria;
   4)  recupero,  ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro,
risanamento;
   B)  gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o
residenze  per  studenti  universitari, compresa l'acquisizione delle
aree necessarie;
   C)  l'acquisto  di  edifici  da adibire ad alloggi o residenze per
studenti  universitari,  con  esclusione  dell'acquisto, da parte dei
soggetti  di  cui  all'articolo 2, lettere g), h), i), l), di edifici
gia' adibiti a tale scopo.
   2.  Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e
di   acquisto   di   cui   al   comma  precedente  sono  escluse  dal
cofinanziamento.   Le   spese   per   le  attrezzature  didattiche  e
scientifiche  sono  ammesse  al  cofinanziamento  limitatamente  agli
interventi  di cui al precedente comma 1, lettere A4, B, C, mentre le
spese  per  arredi sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli
interventi di cui alle lettere B e C del precedente comma, sino ad un
massimo di tre milioni per posto alloggio.
   3.  Sono  ammesse  al  cofinanziamento  le  spese  previste  nella
richiesta  presentata,  effettivamente sostenute in data successiva a
quella  del  decreto  di  assegnazione  del  cofinanziamento previsto
all'art.  8,  comma 1 del presente decreto. Nel caso di interventi di
cui  al  comma 1, lettera A, sono ammesse al cofinanziamento anche le
spese  effettivamente  sostenute  in  data  successiva  a  quella  di
presentazione della richiesta di cofinanziamento.
   4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita'
di  ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli
altri  iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e
alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. Pertanto nei casi di
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere A4, B, C,
le  aree  di  servizio,  come determinate nel decreto sugli standard,
devono  essere  utilizzabili  anche  dagli  studenti universitari non
residenti nelle strutture.
   5.  Gli  alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati
all'articolo  1  del presente decreto sono destinati prioritariamente
al  soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli
privi   di  mezzi,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  della
condizione   economica   e  del  merito  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Pertanto per gli interventi di
cui al comma 1, lettere A4, B, C, vige l'obbligo di destinare i posti
alloggio  a  studenti  capaci  e  meritevoli privi di mezzi idonei al
conseguimento  della borsa e dei prestiti d'onore ai sensi del citato
decreto,  sulla  base  delle  graduatorie  definite  dagli  organismi
regionali  di gestione, con le modalita' e le tariffe stabilite dalle
Regioni  e  dalla  Province autonome, in percentuale non inferiore al
settanta per cento sul totale, ridotta al venticinque per cento per i
soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere e), f),
   h),  i), l), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione
specificata nella apposita convenzione.
   La Scuola normale superiore di Pisa e la Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa destinano i posti
alloggio  sulla  base  delle  graduatorie  del  concorso nazionale di
ammissione alle stesse.
   6.  Sulla  struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che
saranno  riportati  nella apposita convenzione da sottoscrivere con i
soggetti destinatari:
   (a)  costituzione  di  vincolo  di mantenimento della destinazione
d'uso per non meno di venti anni;
   (b)  obbligo  di  destinare  i  posti alloggio a studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, come indicato al precedente comma;
   (c)  divieto  di  alienazione  per  venti  anni,  salvo preventiva
restituzione   allo   Stato   dell'importo   del  contributo  erogato
maggiorato degli interessi legali;
   (d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di
cui al precedente articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f),
che  abbiano  competenza  o sede per la localita' ove l'immobile/i e'
posto.   Questi,   in   caso   di   alienazione,  potranno  acquisire
l'immobile/i  e/o  l'area/e,  corrispondendo  il  prezzo  di  offerta
notificata.  La notifica dovra' essere fatta alla Regione o Provincia
autonoma  di  competenza,  ed  ai  relativi organismi di gestione del
diritto  allo  studio  universitario,  che  provvedono  a convocare i
predetti   soggetti   aventi  titolo  ad  esercitare  il  diritto  di
prelazione;
   (e)  nel  caso  di alienazione prima del periodo di 20 anni di cui
alla  lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla
lettera   d),   in  alternativa  alla  restituzione  allo  Stato  del
contributo   erogato   maggiorato   degli   interessi   legali  viene
corrisposto  il  prezzo  di offerta notificato diminuito dello stesso
importo;
   (f)  controllo della Regione o della Provincia autonoma competente
per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della
riserva  di  destinazione  della  quota  parte  di  posti  alloggio a
studenti  capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente
comma 5.
   7.  La violazione delle condizioni poste al comma precedente dara'
luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino
delle originarie condizioni di diritto.
   8.  Ogni  spesa  necessaria  e  conseguente  per  la stipula della
convenzione,  la  iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione
delle  condizioni  specificate  e' a carico del soggetto beneficiario
del cofinanziamento.