Articolo 5
         (Presentazione delle richieste di cofinanziamento e
               scadenze per i successivi adempimenti)
   1.   La   richiesta   completa   della   documentazione   indicata
all'articolo  4, deve essere presentata al Ministero dell'Universita'
e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica, a pena di esclusione,
entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
   Ufficiale   del   decreto   relativo   agli   standard,   previsto
dall'articolo  1,  comma  4  della  legge  n. 338/2000. A tal fine si
considera valida la data dell'ufficio postale accettante. Copia della
richiesta,  senza la predetta documentazione, deve essere presentata,
entro  gli  stessi  termini e con le stesse modalita', alla Regione o
Provincia  autonoma  competente  per  territorio  in  relazione  alla
localizzazione degli interventi.
   2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di pubblicazione sulla
Gazzetta  Ufficiale del Piano triennale di cui al successivo articolo
7,  per  gli  interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti
devono   inviare,   pena   l'esclusione,   unicamente   al  Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica, allo
stesso  indirizzo  e  con  le  stesse  modalita'  sopra  indicate, la
eventuale  documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo,
come  indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) e/o documentazione
relativa   alla  immediata  realizzabilita'  degli  interventi,  come
indicato all'articolo 6, comma 1, lettera b).
   3.  Ai  fini  degli  adempimenti  previsti dal presente decreto, a
partire  dalla predisposizione del cronogramma di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), deve essere tenuto presente che i lavori per gli
interventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere A, B, a pena di
esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta
giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di
cui  all'articolo  8,  comma  1.  Entro  tale  scadenza  deve  essere
stipulato  l'atto  di  acquisto  nei casi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  C.  Nel  caso  di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  A, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e
non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.
   4.  Ove  il Piano triennale definito con le modalita' indicate dal
presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse,
con  successivo  decreto  ministeriale,  da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale,  potra'  essere  prevista  la  presentazione  di ulteriori
richieste di cofinanziamento.