Articolo 5 (Presentazione delle richieste di cofinanziamento e scadenze per i successivi adempimenti) 1. La richiesta completa della documentazione indicata all'articolo 4, deve essere presentata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto relativo agli standard, previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 338/2000. A tal fine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante. Copia della richiesta, senza la predetta documentazione, deve essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalita', alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi. 2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano triennale di cui al successivo articolo 7, per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, allo stesso indirizzo e con le stesse modalita' sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera b). 3. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, a partire dalla predisposizione del cronogramma di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A, B, a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C. Nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A, il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza. 4. Ove il Piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, potra' essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.