Articolo 6 (Individuazione degli interventi finanziabili) 1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente articolo 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere di livello esecutivo, ovvero definitivo, cosi' come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di tutti gli elaborati ivi previsti e completo altresi' di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, sia di livello definitivo, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 5, comma 2, la domanda deve essere integrata, a pena di esclusione, con il progetto esecutivo completo della relativa documentazione sopra elencata, secondo le modalita' previste all'articolo 5, comma 2; b) le previsioni temporali di realizzazione devono risultare congrue in relazione ai termini di cui all'articolo 5, e devono altresi' risultare congrue in relazione al grado di complessita' dell'intervento ed al grado di definizione dichiarato come acquisito. La congruita' delle previsioni temporali deve risultare dalla compilazione del cronogramma compreso nella modulistica di presentazione, eventualmente integrato da documentazione di maggiore dettaglio. Il progetto deve risultare immediatamente eseguibile, a pena di esclusione, entro il termine prescritto all'articolo 5, comma 2, e pertanto entro detto termine la richiesta deve risultare completa della documentazione dimostrativa consistente in copia dei provvedimenti autorizzativi (concessione, autorizzazione, asseveramento, nulla osta e quanto altro necessario e sufficiente a dare immediatamente inizio ai lavori ovvero alla procedura di gara, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici), completa di dichiarazione del richiedente e/o del responsabile del procedimento che elenchi ed attesti i requisiti di cui sopra; c) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese. Il progetto esecutivo deve essere completo di stima analitica redatta conformemente ai prezzi unitari dei prezziari del Provveditorato regionale OO.PP. di competenza o, in mancanza di questi, dei prezziari del Provveditorato avente sede piu' prossima, ovvero dei prezziari regionali; tale conformita' deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal tecnico progettista. Ove il livello esecutivo non sia immediatamente disponibile, il progetto definitivo deve essere comunque corredato di stima attendibile redatta sulla base dei medesimi criteri. Il prezzo di acquisizione di eventuali aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali, sommando costi di acquisto e di intervento. Il valore dell'area o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente, ovvero da perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che la Commissione potra' ordinare. Le stime di lavori e/o acquisto presentate insieme alla domanda entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, non possono, a pena di esclusione, essere suscettibili di incremento in sede di successiva integrazione; d) deve essere garantita la disponibilita' della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilita' deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), i), l) e' necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2; e) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilita' del richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, uso), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso almeno per i venti anni successivi all'intervento. Dette condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate; f) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato "A" del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 338/2000. In prima applicazione del presente decreto, e' ammessa una tolleranza rispetto agli standard pari al 15%; g) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente cinquanta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonche' di acquisto di edifici, l'intervento e' ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di cinquanta e massimo di duecento posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei duecento posti alloggio. Negli altri casi l'intervento e' ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno cinquanta posti alloggio, anche gia' esistenti. 2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base delle priorita' di seguito indicate e delle ponderazioni stabilite per ciascuna priorita' dalla Commissione stessa, formula le due graduatorie degli interventi, come distinti all'articolo 7, comma 4, del presente decreto, attribuendo particolare considerazione agli interventi che assicurino posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi in percentuali superiori a quelle previste all'articolo 3, comma 5, del presente decreto. 3. Costituiscono inoltre titolo di valutazione: a) il grado di coerenza degli interventi con la programmazione delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) il cofinanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome degli interventi proposti; c) la previsione della successiva gestione in convenzione con le Regioni, le Province autonome o gli organismi regionali di gestione; d) il recupero, risanamento e restauro di immobili preesistenti, con particolare riferimento a quelli di interesse storico; e) i seguenti indicatori relativi al progetto: * rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, valutato in rapporto all'entita' dei lavori; * dotazione di servizi collettivi, valutata in percentuale degli spazi per servizi collettivi rispetto a quelli totali; * dotazione generale di spazi, valutata in termini di standard sulla intera struttura entro gli ambiti minimi e massimi prefissati; f1) il rientrare nelle categorie a), b), c), d) e) f) di cui all'articolo 2, comma1, f2) oppure per gli altri soggetti, i seguenti requisiti: * il maggiore numero di anni di attivita' nel settore del diritto allo studio universitario; * la maggiore entita' di finanziamenti assegnati al soggetto proponente da parte di enti pubblici e utilizzati per interventi diversi da quelli ai quali si riferisce la richiesta di cofinanziamento; * il maggiore numero medio di posti alloggio gestiti negli ultimi tre anni; g) la congruita' dell'intervento rispetto al fabbisogno del contesto locale sul quale lo stesso si colloca. 4. I suddetti requisiti di priorita', cumulabili ai fini dell'inserimento nella proposta di Piano, sono valutati solo ove validamente documentati secondo quanto previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 4 e 5.