Articolo 6
           (Individuazione degli interventi finanziabili)
   1.  La  Commissione  istituita  ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della  legge  n.  338/2000,  presso  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di   Bolzano,   verificata  la  sussistenza  di  quanto  previsto  al
precedente  articolo  4, procede alla individuazione degli interventi
ammissibili  sulla  base  della  effettiva  compresenza,  a  pena  di
esclusione, dei seguenti presupposti:
   a)  il  progetto  allegato  alla  richiesta deve essere di livello
esecutivo,  ovvero  definitivo,  cosi'  come  definiti  dalla vigente
normativa  in  materia  di  lavori  pubblici,  completo  di tutti gli
elaborati  ivi  previsti  e  completo  altresi'  di dichiarazione del
tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di
legge  del  progetto,  nonche'  dell'elenco  degli  elaborati. Ove il
progetto  presentato entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1,
sia di livello definitivo, entro e non oltre il termine di cui
   all'articolo  5, comma 2, la domanda deve essere integrata, a pena
di  esclusione,  con  il  progetto  esecutivo completo della relativa
documentazione   sopra   elencata,   secondo  le  modalita'  previste
all'articolo 5, comma 2;
   b)  le  previsioni  temporali  di  realizzazione  devono risultare
congrue  in  relazione  ai  termini  di  cui all'articolo 5, e devono
altresi'  risultare  congrue  in  relazione  al grado di complessita'
dell'intervento ed al grado di definizione dichiarato come acquisito.
La   congruita'  delle  previsioni  temporali  deve  risultare  dalla
compilazione   del   cronogramma   compreso   nella   modulistica  di
presentazione,  eventualmente integrato da documentazione di maggiore
dettaglio.  Il  progetto  deve risultare immediatamente eseguibile, a
pena di esclusione, entro il termine prescritto all'articolo 5, comma
2,  e  pertanto  entro  detto  termine  la  richiesta  deve risultare
completa  della  documentazione dimostrativa consistente in copia dei
provvedimenti     autorizzativi     (concessione,     autorizzazione,
asseveramento,  nulla  osta e quanto altro necessario e sufficiente a
dare  immediatamente  inizio ai lavori ovvero alla procedura di gara,
ai  sensi  della vigente legislazione in materia di lavori pubblici),
completa  di  dichiarazione  del richiedente e/o del responsabile del
procedimento che elenchi ed attesti i requisiti di cui sopra;
   c) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto
all'entita'  delle  opere  ed  alle  prestazioni  attese. Il progetto
esecutivo   deve   essere   completo   di   stima  analitica  redatta
conformemente  ai  prezzi  unitari  dei  prezziari del Provveditorato
regionale  OO.PP.  di  competenza  o,  in  mancanza  di  questi,  dei
prezziari  del  Provveditorato  avente sede piu' prossima, ovvero dei
prezziari  regionali;  tale  conformita'  deve  risultare da apposita
dichiarazione  sottoscritta  dal  tecnico progettista. Ove il livello
esecutivo  non sia immediatamente disponibile, il progetto definitivo
deve  essere  comunque  corredato  di stima attendibile redatta sulla
base  dei  medesimi  criteri.  Il prezzo di acquisizione di eventuali
aree  o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese
ed  ai  prezzi  di  mercato  locali,  sommando costi di acquisto e di
intervento.  Il  valore  dell'area  o dell'immobile deve risultare da
apposita  stima  dell'U.T.E.  competente,  ovvero  da perizia giurata
redatta  da  tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che
la  Commissione  potra'  ordinare.  Le  stime  di lavori e/o acquisto
presentate  insieme  alla domanda entro i termini di cui all'articolo
5, comma 1, non possono, a pena di esclusione, essere suscettibili di
incremento in sede di successiva integrazione;
   d)   deve  essere  garantita  la  disponibilita'  della  copertura
finanziaria  della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti
richiedenti.   Tale   disponibilita'   deve   risultare   da   idonea
documentazione  dimostrativa  allegata alla richiesta. Per i soggetti
di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), i), l) e' necessaria
la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura
finanziaria valgono le condizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
   e)  l'area/e  e  l'immobile/i  oggetto  di  intervento  o comunque
compresi  nel  programma  (l'insieme  degli  interventi  che  vengono
compresi   in   un'unica  richiesta)  devono  risultare  nella  piena
disponibilita'   del  richiedente  (proprieta'  o  diritto  reale  di
godimento:  superficie, usufrutto, uso), anche sotto forma di opzione
o  promessa  di  acquisto,  fatta  eccezione  solo per interventi per
lavori che prevedano acquisizioni,
   per  i  quali  tali  requisiti  si  intendono  differiti all'avvio
dell'intervento.  Il richiedente deve essere in grado di garantire il
mantenimento   di   proprieta'   o   diritto  reale  di  godimento  e
destinazione d'uso almeno per i venti anni successivi all'intervento.
Dette   condizioni   devono   essere   opportunamente   dichiarate  e
documentate;
   f) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C
sono  ammessi  al cofinanziamento a condizione che venga verificato e
documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato "A" del
decreto  ministeriale  previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge
n.  338/2000.  In prima applicazione del presente decreto, e' ammessa
una tolleranza rispetto agli standard pari al 15%;
   g)  l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono
prevedere   una   estensione   minima  comprendente  cinquanta  posti
alloggio.  Nel  caso  di  nuova costruzione e ampliamento, nonche' di
acquisto  di  edifici,  l'intervento  e' ammissibile a condizione che
comporti  un  incremento  minimo  di  cinquanta e massimo di duecento
posti  alloggio;  gli  interventi  che  superano  tale soglia saranno
considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei
duecento posti alloggio. Negli altri casi l'intervento e' ammissibile
a  condizione  che  interessi  e  comprenda  almeno  cinquanta  posti
alloggio, anche gia' esistenti.
   2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla
base  delle  priorita'  di  seguito  indicate  e  delle  ponderazioni
stabilite per ciascuna priorita' dalla Commissione stessa, formula le
due graduatorie degli interventi, come distinti all'articolo 7, comma
4,  del presente decreto, attribuendo particolare considerazione agli
interventi   che  assicurino  posti  alloggio  a  studenti  capaci  e
meritevoli  privi di mezzi in percentuali superiori a quelle previste
all'articolo 3, comma 5, del presente decreto.
   3. Costituiscono inoltre titolo di valutazione:
   a)  il  grado  di  coerenza degli interventi con la programmazione
delle  Regioni  e  delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2;
   b)  il  cofinanziamento  da  parte  delle Regioni e delle Province
autonome degli interventi proposti;
   c)  la  previsione della successiva gestione in convenzione con le
Regioni, le Province autonome o gli organismi regionali di gestione;
   d)  il  recupero, risanamento e restauro di immobili preesistenti,
con particolare riferimento a quelli di interesse storico;
   e) i seguenti indicatori relativi al progetto:
   *  rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, valutato
in rapporto all'entita' dei lavori;
   *  dotazione  di servizi collettivi, valutata in percentuale degli
spazi per servizi collettivi rispetto a quelli totali;
   *  dotazione  generale  di  spazi, valutata in termini di standard
sulla intera struttura entro gli ambiti minimi e massimi prefissati;
   f1)  il  rientrare  nelle  categorie  a),  b), c), d) e) f) di cui
all'articolo 2, comma1,
   f2) oppure per gli altri soggetti, i seguenti requisiti:
   *  il maggiore numero di anni di attivita' nel settore del diritto
allo studio universitario;
   *  la  maggiore  entita'  di  finanziamenti  assegnati al soggetto
proponente  da  parte  di  enti  pubblici e utilizzati per interventi
diversi   da   quelli   ai   quali   si  riferisce  la  richiesta  di
cofinanziamento;
   *  il maggiore numero medio di posti alloggio gestiti negli ultimi
tre anni;
   g)  la  congruita'  dell'intervento  rispetto  al  fabbisogno  del
contesto locale sul quale lo stesso si colloca.
   4.   I   suddetti  requisiti  di  priorita',  cumulabili  ai  fini
dell'inserimento  nella  proposta  di  Piano,  sono valutati solo ove
validamente documentati secondo quanto previsto dal presente articolo
e dai precedenti articoli 4 e 5.