Articolo 7
                          (Piano triennale)
   1. Lo Stato cofinanzia gli interventi indicati dall'articolo 3 del
presente  decreto  mediante un contributo pari al cinquanta per cento
del   costo  totale  degli  interventi;  sono  ammesse  richieste  di
cofinanziamento per importi inferiori.
   2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 2 del presente decreto, non
possono  utilizzare per l'autofinanziamento le risorse gia' stanziate
negli   esercizi   precedenti  al  2000.  Le  risorse  derivanti  dai
finanziamenti  statali  per  l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere  alla  copertura  finanziaria  della  quota  a  carico dei
soggetti  beneficiari  in  misura non superiore al sessanta per cento
delle stesse.
   3.  Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4,
B  del  presente  decreto  concernenti  immobili (aree ed edifici) di
proprieta'  dei  soggetti  indicati al precedente articolo 2, lettere
a), b), c), d), e) ovvero concessi agli stessi in uso gratuito almeno
trentennale, si applicano i seguenti criteri:
   - nel caso di immobili acquisiti dopo l'8.12.1997, il valore degli
stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del
soggetto  ai  fini  della copertura finanziaria della quota a proprio
carico;
   -  nel caso di immobili acquisiti sino all'8.12.1997, il cinquanta
per  cento  del  valore  degli stessi alla data di acquisizione viene
considerato  come  apporto  del  soggetto  ai  fini  della  copertura
finanziaria  della  quota a proprio carico, nella misura comunque non
superiore al cinquanta per cento del valore di tale quota.
   4.  Al  cofinanziamento  degli  interventi  previsti  dal presente
decreto sono destinati:
   a) 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (previsti
dall'articolo   1,  comma  1,  della  legge  n.  338/2000),  per  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1, A2, A3;
   b)  i  limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi per ciascuno
degli  anni  2002 e 2003 (previsti dall'articolo 144, comma 18, della
legge  n. 388/2000) destinati al pagamento dell'ammortamento relativo
ai  mutui  da  contrarre  con  la  Cassa Depositi e Prestiti, per gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C.
   5.  Ai  fini  della definizione, da parte della Commissione, della
proposta  di  Piano  triennale,  vengono  ripartite su base regionale
quote  pari  al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al
precedente comma in rapporto:
   -  al  numero  dei posti letto in alloggi e residenze per studenti
universitari  alla  data  del 31 ottobre 2000, per quanto riguarda le
risorse indicate al punto a) del precedente comma;
   -  al  numero  medio  degli  studenti  idonei alla assegnazione di
alloggi,  ma  non  beneficiari  degli  stessi,  negli ultimi tre anni
accademici,  per  quanto riguarda le risorse indicate al punto b) del
precedente comma.
   6.  Le  quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla
collocazione  regionale,  sulla  base  delle  graduatorie  di  cui al
precedente articolo 6, comma 2.
   7.  Il  Ministro  dell'Universita'  e  della Ricerca Scientifica e
Tecnologica,  sulla  base della proposta formulata dalla Commissione,
con  proprio  decreto  adotta  il  Piano triennale, che individua gli
interventi  ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti  delle  risorse
disponibili e la graduatoria di quelli ammessi con riserva.
   8.  Il  Piano  triennale,  che  viene  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale,  prevede  anche le condizioni e le modalita' di revoca dei
finanziamenti  concessi nel caso in cui non siano state rispettate le
scadenze  previste  nei  cronogrammi  di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera  e), e quelle previste dall'articolo 5, comma 3, del presente
decreto,  nonche'  le  modalita'  di  assegnazione  dei finanziamenti
stessi  e  di  quelli  derivanti  dalle economie di cui al successivo
articolo  8,  comma  2,  a  interventi  ammessi  con  riserva secondo
l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.