Articolo 7 (Piano triennale) 1. Lo Stato cofinanzia gli interventi indicati dall'articolo 3 del presente decreto mediante un contributo pari al cinquanta per cento del costo totale degli interventi; sono ammesse richieste di cofinanziamento per importi inferiori. 2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, non possono utilizzare per l'autofinanziamento le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse. 3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente articolo 2, lettere a), b), c), d), e) ovvero concessi agli stessi in uso gratuito almeno trentennale, si applicano i seguenti criteri: - nel caso di immobili acquisiti dopo l'8.12.1997, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico; - nel caso di immobili acquisiti sino all'8.12.1997, il cinquanta per cento del valore degli stessi alla data di acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico, nella misura comunque non superiore al cinquanta per cento del valore di tale quota. 4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: a) 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000), per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1, A2, A3; b) i limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 (previsti dall'articolo 144, comma 18, della legge n. 388/2000) destinati al pagamento dell'ammortamento relativo ai mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A4, B, C. 5. Ai fini della definizione, da parte della Commissione, della proposta di Piano triennale, vengono ripartite su base regionale quote pari al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al precedente comma in rapporto: - al numero dei posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari alla data del 31 ottobre 2000, per quanto riguarda le risorse indicate al punto a) del precedente comma; - al numero medio degli studenti idonei alla assegnazione di alloggi, ma non beneficiari degli stessi, negli ultimi tre anni accademici, per quanto riguarda le risorse indicate al punto b) del precedente comma. 6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale, sulla base delle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 2. 7. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta il Piano triennale, che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e la graduatoria di quelli ammessi con riserva. 8. Il Piano triennale, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede anche le condizioni e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei cronogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), e quelle previste dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto, nonche' le modalita' di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo articolo 8, comma 2, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.