Articolo 8 (Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti) 1. Per gli interventi inseriti nel Piano triennale, verificata da parte della Commissione la disponibilita' del progetto esecutivo e della documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento. 2. L'adozione di tali decreti e' subordinata alla preventiva stipula di una apposita convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'articolo 3, comma 6, del presente decreto. 3. La individuazione degli interventi da cofinanziare e l'assegnazione del cofinanziamento effettuata con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono determinate sulla base delle perizie particolareggiate del progetto esecutivo, ovvero del definitivo. La misura del cofinanziamento assegnato e' successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entita' effettiva del contributo e' rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. 4. Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nei cronogrammi indicati all'articolo 4, comma 3, lettera e) del presente decreto, trasferiti negli atti contrattuali.