Articolo 8
          (Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti)
   1.  Per gli interventi inseriti nel Piano triennale, verificata da
parte  della  Commissione  la disponibilita' del progetto esecutivo e
della documentazione relativa alla immediata
   realizzabilita'   degli   interventi,   sono  adottati  i  decreti
ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.
   2.  L'adozione  di  tali  decreti  e'  subordinata alla preventiva
stipula  di  una  apposita convenzione predisposta dal Ministero, che
prevede,  fra l'altro, gli obblighi indicati all'articolo 3, comma 6,
del presente decreto.
   3.   La   individuazione   degli   interventi  da  cofinanziare  e
l'assegnazione  del  cofinanziamento effettuata con il decreto di cui
al  comma  1 del presente articolo, sono determinate sulla base delle
perizie   particolareggiate   del   progetto  esecutivo,  ovvero  del
definitivo.    La    misura    del   cofinanziamento   assegnato   e'
successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla
ditta  aggiudicataria  in sede di gara. Per gli interventi effettuati
ai  sensi  della  vigente legislazione in materia di lavori pubblici,
senza  l'espletamento  di  procedura  ad evidenza pubblica, l'entita'
effettiva  del  contributo  e' rideterminata sulla base del contratto
con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di
variante  in  incremento  rispetto  all'importo di aggiudicazione. In
caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite
in base alla percentuale di cofinanziamento.
   4.  Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma
sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei
lavori  ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e
le  modalita' previsti nei cronogrammi indicati all'articolo 4, comma
3,   lettera   e)   del   presente  decreto,  trasferiti  negli  atti
contrattuali.