Articolo 9 (Affidamento della realizzazione degli interventi) 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 9 maggio 2001 p. IL MINISTRO: Guerzoni Registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 156.