Articolo 9
           (Affidamento della realizzazione degli interventi)
   1.  Secondo  quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge
n.  338/2000,  gli  interventi  possono essere affidati, nel rispetto
delle  vigenti  disposizioni  in  materia di lavori pubblici, anche a
soggetti  privati  in  concessione  di  costruzione  e  gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa'
miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
   Il   presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo.
   Roma, 9 maggio 2001
                                             p. IL MINISTRO: Guerzoni

   Registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2001
   Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 156.