Art. 2.
   1.  Gli  interventi  di cui all'art. 3, comma 1, lettere A4, B, C,
del  decreto ministeriale n. 116, secondo quanto indicato all'art. 7,
comma  4,  lettera  b) dello stesso decreto, vanno cofinanziati con i
mutui della Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello
Stato,   utilizzando  i  limiti  di  impegno  quindicennali  previsti
dall'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   2.  L'ammortamento  dei  mutui con la Cassa depositi e prestiti di
cui  al  comma  precedente  decorre dal 1 gennaio ovvero dal 1 luglio
successivi alla data di concessione dei mutui stessi.
   3.  Sulle  somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di
decorrenza   dell'ammortamento   sono   dovuti   gli   interessi   di
preammortamento  al  medesimo  saggio  di concessione, dalla data del
mandato  al  giorno antecedente la decorrenza dell'ammortamento. Tali
interessi  di  preammortamento  sono  a  carico  del richiedente ed a
copertura  degli  stessi la Cassa depositi e prestiti puo' richiedere
idonea garanzia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

   Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al  "Visto" di controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.