Art. 2. 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A4, B, C, del decreto ministeriale n. 116, secondo quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettera b) dello stesso decreto, vanno cofinanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, utilizzando i limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. L'ammortamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma precedente decorre dal 1 gennaio ovvero dal 1 luglio successivi alla data di concessione dei mutui stessi. 3. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di decorrenza dell'ammortamento sono dovuti gli interessi di preammortamento al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al giorno antecedente la decorrenza dell'ammortamento. Tali interessi di preammortamento sono a carico del richiedente ed a copertura degli stessi la Cassa depositi e prestiti puo' richiedere idonea garanzia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2002 Il capo del Dipartimento: D'ADDONA Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.