Art. 2.

                               Deroghe

  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a)  veicoli  adibiti  al trasporto di cose, al rifornimento degli
esercizi  commerciali  e dei cantieri edili autorizzati ai lavori con
regolare  C.E.  comunale,  per il tempo strettamente necessario e con
l'obbligo di non sostare nell'area portuale dell'isola di San Domino;
    b)  autoveicoli,  ciclomotori  e motocicli appartenenti a persone
che,  pur  non  essendo  residenti  nel comune, siano proprietarie di
abitazioni  ivi  ubicate, o ne abbiano il godimento, purche' iscritte
da  almeno  un  triennio nei ruoli comunali delle imposte di nettezza
urbana.  Tale  deroga  e'  limitata  ad  un  solo  veicolo per nucleo
familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune;
    c)  autoveicoli che trasportano persone e attrezzature occorrenti
per   servizi   televisivi   e  cinematografici,  per  manifestazioni
turistiche,  culturali  e  sportive, previa autorizzazione rilasciata
dal comune, secondo la necessita';
    d)   autoambulanze,  veicoli  delle  Forze  dell'ordine  e  carri
funebri;
    e)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,  purche'  muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera.