Art. 2. Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) veicoli adibiti al trasporto di cose, al rifornimento degli esercizi commerciali e dei cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, per il tempo strettamente necessario e con l'obbligo di non sostare nell'area portuale dell'isola di San Domino; b) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che, pur non essendo residenti nel comune, siano proprietarie di abitazioni ivi ubicate, o ne abbiano il godimento, purche' iscritte da almeno un triennio nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune; c) autoveicoli che trasportano persone e attrezzature occorrenti per servizi televisivi e cinematografici, per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune, secondo la necessita'; d) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri; e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.