Art. 3.

                              Sanzioni

  Chiunque  viola  i  divieti  al  presente  decreto e' punito con la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 327,00 a
euro  1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, come aggiornato con decreto del
Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.