Art. 2.

  1. Il giudizio di inidoneita' di cui al precedente articolo spetta,
in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.
  2.   Le   commissioni   devono,   altresi',   fornire   indicazioni
sull'ulteriore  utilizzo del personale, tenendo conto dell'infermita'
accertata.