Art. 4.

  1. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da
parte del personale interessato, non piu' idoneo al servizio militare
incondizionato,  sospende,  per lo stesso, l'applicazione di tutte le
disposizioni  attributive  di  vantaggi  in  termini  di  stato  o di
avanzamento.
  2.  In  attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il
personale  e' considerato in aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  nuovo trattamento economico a titolo di
assegni  fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento
allo  stesso  titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita
sotto  forma  di  assegno  ad  personam,  pari alla differenza fra il
trattamento  economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento
con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni
fissi e continuativi.
  4.  Il  militare  trasferito  nei  ruoli  del  personale civile del
Ministero dell'economia e delle finanze non puo' essere riammesso nel
ruolo di provenienza.