Art. 5.

  1.  Il  personale  della  Guardia  di  finanza che, successivamente
all'entrata  in  vigore  della legge 28 luglio 1999, n. 266, si trovi
nelle  condizioni  di  cui all'art. 1 e che in attesa dell'emanazione
del presente decreto sia stato collocato in congedo, puo', a domanda,
transitare,  secondo  le  modalita'  e procedure di cui ai precedenti
articoli,  nelle  corrispondenti aree funzionali del personale civile
del  Ministero dell'economia e delle finanze, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
  2. Tale personale, in deroga a quanto disposto all'art. 1, comma 2,
deve presentare la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3.  Sono  fatte  comunque  salve  le domande gia' presentate per le
quali  il  termine  di  cui al comma 2 dell'art. 3 decorre dalla data
della  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  4. Il personale di cui al comma 1, nel periodo intercorrente tra la
cessazione  dal  servizio  ed  il  transito nelle corrispondenti aree
funzionali  del  personale civile del Ministero dell'economia e delle
finanze,  e'  considerato in aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 aprile 2002


                                      Il Ministro dell'economia
                                           e delle finanze
                                               Tremonti



      Il Ministro
per la funzione pubblica
        Frattini