L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 aprile 2002;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  27 febbraio  2002,  n.  24/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 62 del 14 marzo 2002 (di seguito:
deliberazione  n. 24/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il
costo  unitario  riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una
variazione maggiore del 2%;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1999;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con  deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie  generale  -  n.  304  del  31  dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n.
125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202
del   28 agosto  1999,  deliberazione  25 ottobre  1999,  n.  160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario  n.  235,  deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione
24 ottobre  2000,  n.  198/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  254  del  30 ottobre  2000,  deliberazione
28 dicembre  2000,  n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4  del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario,
deliberazione  20 febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione
n.  90/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
107  del  10 maggio  2001,  deliberazione n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -serie  generale  -  n.  155  del 6 luglio 2001,
deliberazione  n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  231  del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 260
dell'8 novembre   2001,   deliberazione   27 dicembre,   n.   319/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 13 del
16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02 richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n.  230/00
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario - serie
generale  -  n.  4  del  5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.
230/00);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,   di   misura   e   di   vendita  dell'energia,  riportato
nell'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n.   262/01   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n.  316/01
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
15 gennaio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n.  318/01
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
15 gennaio 2002;
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il
parametro  Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma
6.5,  della  deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita',
all'inizio  di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in
aumento  o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito
come  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili, di cui al
medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
    ai  sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri \gamma,
PG  e  PGT  e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima
dell'inizio  di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento  o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al
valore applicato nel bimestre in corso;
    ai  sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV e'
pubblicata  dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di  ciascun  bimestre
qualora  si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori
del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in
corso;
    ai  sensi  del  comma  34.6  del  Testo integrato, i valori delle
componenti  tariffarie  A,  ad  esclusione di quelli della componente
tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
  Ritenuto  che non sia necessario per il bimestre maggio-giugno 2002
modificare  i  valori  delle  componenti  A e UC rispetto al bimestre
precedente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre  2001,  n.  228/01  e  sue  successive  modificazioni  (di
seguito: Testo integrato).