Art. 3.
  Per  tutti  gli  interventi  disciplinati  dal decreto ministeriale
8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
    per  le  relative  operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
346/1988.
  Altresi',  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2, del predetto decreto
ministeriale,  in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio  1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile  1995,  n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive
modificazioni  ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale
che  prevale  su  ogni  altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante,  ad  eccezione  del privilegio per spese di giustizia e di
quelli  previsti  dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.