Alle regioni e province autonome
                              Agli organismi di controllo
                              Alle  confederazioni agricole nazionali
                              a vocazione generale
                              Alle   associazioni   nazionali   delle
                              cooperative agricole
                              Alle     unioni     nazionali     delle
                              associazioni di produttori agricoli
                              Alla     Federazione    italiana    per
                              l'agricoltura organica
                              Al coordinamento soci IFOAM Italia
                              All'  Ispettorato  centrale repressioni
                              frodi
                              Al     Comando    carabinieri    nucleo
                              antisofisticazioni e sanita'
                              Al    Comando   carabinieri   politiche
                              agricole
                                  e, per conoscenza:
                              Al  Consiglio nazionale dei consumatori
                              utenti
                              Al Ministero della salute
                              Al   Gabinetto  del  Ministro,  ufficio
                              legislativo
                              Alla Segreteria tecnica del Ministro
                              Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4

  Con  regolamento (CE) n. 473/2002 del 15 marzo 2002, la Commissione
ha  approvato le modifiche agli allegati I, II e VI del reg. (CEE) n.
2092/91 del Consiglio.
  Il  regolamento approvato disciplina, in particolare, il periodo di
conversione e le condizioni di impiego dei prodotti a base di rame.
  Relativamente  al periodo di conversione, due sono gli elementi che
vengono  precisati: la data di decorrenza dell'inizio di tale periodo
e le condizioni di riduzione dello stesso.
  La  proposta di regolamento comporta l'adozione di disposizioni per
l'attuazione della disciplina sul territorio nazionale.
  Nel  merito  occorre  definire: il riscontro della data di notifica
dell'inizio   delle   attivita'   di  produzione,  la  individuazione
dell'autorita'  competente  e  l'iter  istruttorio per la concessione
dell'autorizzazione  alla riduzione o al prolungamento del periodo di
conversione.
  Per  quanto  attiene  la  determinazione  del momento di inizio del
periodo  di  conversione,  la  data,  di  questo,  sara' quella della
sottoscrizione  della  notifica  da  parte  dell'operatore che dovra'
coincidere con la data del timbro postale della raccomandata a.r. con
la  quale  il  produttore trasmette la notifica stessa alle regioni o
province  autonome  competenti  per  territorio  ed  all'organismo di
controllo   di  riferimento  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
220/1995.
  Per quanto riguarda l'autorita' competente con la quale l'organismo
di  controllo  dovra'  concordare la riduzione o il prolungamento del
periodo  di  conversione (punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I parte A del
reg.  CEE  n.  2092/91  come  modificati  dalla proposta in oggetto),
questa viene individuata nelle regioni e province autonome competenti
per territorio.
  Premesso  quanto  sopra,  le  modalita'  da seguire per il rilascio
dell'autorizzazione  alla riduzione o al prolungamento del periodo di
conversione sono le seguenti:
    il  produttore  dovra'  richiedere  all'organismo di controllo la
riduzione del periodo di conversione;
    l'organismo  di controllo esaminata la richiesta e, ove ricorrano
le    condizioni    per   il   proseguimento   del-l'iter,   presenta
all'amministrazione  regionale o alla provincia autonoma interessata,
una  relazione dettagliata sulla situazione aziendale che giustifichi
la riduzione del periodo di conversione;
    la  regione  o  la  provincia  autonoma,  esaminata  la relazione
dell'organismo di controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterra'
opportuni, formula il proprio parere;
    l'organismo  di  controllo  sulla base del suddetto parere potra'
concedere  o  negare  al  produttore  la  riduzione  del  periodo  di
conversione.
  Nel caso di prolungamento del periodo di conversione l'organismo di
controllo   trasmette   alla  regione  una  relazione  opportunamente
documentata  per  il  necessario parere e successiva comunicazione al
produttore.
  Per   quanto   attiene  alle  condizioni  d'impiego  del  rame,  il
regolamento  opera  una  distinzione  tra  colture  annuali e colture
perenni.
  Per  le  colture  annuali consente l'uso, fino al 31 dicembre 2005,
del  limite  massimo  di 8 kg/ha/anno e dal 1 gennaio 2006 del limite
massimo di 6 kg/ha/anno.
  In deroga a quanto sopra per le colture perenni si puo' adottare un
limite   d'impiego   complessivo   che   nel   quinquennio   23 marzo
2002-31 dicembre  2006  non  dovra'  superare  la misura di 38 kg/ha,
mentre  nei  quinquenni  successivi  il limite massimo e' determinato
come riportato in allegato.
  Al  riguardo,  le  regioni  e  le  province  autonome  possono,  in
relazione  alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite
le  organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori
di  propria  competenza  venga  adottata  la  deroga  prevista  dalla
proposta  di  regolamento  in  oggetto  od  in alternativa attestarsi
sull'impiego  di  8  kg/ha  per  anno fino al 31 dicembre 2005 e di 6
kg/ha per anno dal 1 gennaio 2006.
  Per   consentire   a  questa  amministrazione  di  comunicare  alla
Commissione  U.E.  entro  il 30 giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento  in  esame,  le  misure adottate sull'utilizzazione della
deroga  di  cui  sopra,  le singole amministrazioni regionali e delle
province  autonome  dovranno,  a  loro  volta,  comunicare  a  questo
Ministero,  entro il 31 maggio 2002, le misure prese nei territori di
propria competenza.
  Per  ottemperare  inoltre alle disposizioni di cui al citato art. 2
del  regolamento  in questione, che prevede la presentazione da parte
degli  Stati membri entro il 31 dicembre 2004, di una relazione sulla
applicazione  dei  risultati  delle misure adottate sull'utilizzo dei
prodotti rameici dall'entrata in vigore del regolamento in esame, gli
organismi  di  controllo  e  le  regioni e province autonome dovranno
provvedere a quanto di seguito indicato.
  Gli  organismi  di controllo che hanno il compito di riconoscere la
necessita' dell'impiego dei prodotti rameici dovranno comunicare alle
regioni  e  alle  province  autonome  competenti  per  territorio  le
autorizzazioni concesse (kg/ha/anno) per tipologia di coltura ed area
territoriale.
  Tali  comunicazioni  dovranno essere fatte entro il 31 dicembre per
gli anni 2002 e 2003 ed entro il 31 ottobre per l'anno 2004.
  Le  regioni  e province autonome dovranno provvedere al rilevamento
dei  "quantitativi  effettivamente  richiesti durante ogni periodo di
coltivazione" a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.
  Sulla  base  dei  dati  ottenuti  dal  monitoraggio  di  cui sopra,
relativo  agli  impieghi in agricoltura biologica, nonche' sulla base
dei  dati  ricevuti  dagli  organismi  di  controllo, le regioni e le
province  autonome  provvedono  ad  inviare  a  questo  Ministero una
relazione   sulle  necessita'  di  impiego  del  rame  per  tipologia
colturale   e   per   aree  territoriale  di  riferimento,  entro  il
30 novembre 2004.
  Nel   restare   a  disposizione  per  ogni  eventuale  esigenza  di
chiarimento,  si  fa  presente  che  il regolamento in esame presenta
talune  imprecisioni  di natura linguistica, per le quali ne e' stata
richiesta la correzione alla commissione U.E. (allegato II).
         Il direttore generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
                              Ambrosio