Art. 3.
    L'erogazione  dei  finanziamenti  avverra' sottoforma di acconti,
pagamenti  intermedi  e  saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
CE n.  1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da
sottoscrivere  con  i  titolari  dei  progetti e sara' effettuata dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di comunicazioni
del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la
sussistenza  dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita'
della spesa.
      Roma, 23 aprile 2002
                                    Il dirigente generale: Battistoni