IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione  dei  grandi  eventi  rientranti  nella  competenza del
Dipartimento della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della
cerimonia  di  canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, che
avra'  luogo  il giorno 16 giugno 2002, a Roma, in Piazza San Pietro,
in  Vaticano,  e  delle  manifestazioni religiose che si terranno nel
paese  natale  del  Beato  Padre  Pio  e in San Giovanni Rotondo, cui
parteciperanno  migliaia  di  fedeli e devoti provenienti da tutte le
parti d'Italia e del mondo;
  Ravvisata   la  necessita'  di  avvalersi  di  ordinanze  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  2, della predetta legge n. 225 del 1992, per il
compimento  di  tutte  le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare
adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni,
ed  alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionale
mobilita',  adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza
sanitaria  nell'ambito  dei  territori interessati, in un contesto di
pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;
  Visto  che  l'imminenza  e  la  complessita'  del  "grande  evento"
comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei
beni,   forniture,   servizi   e   strutture   da  impiegare  per  il
perseguimento delle finalita' in questione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I sindaci dei comuni di Roma, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo
sono  nominati  commissari  delegati  per  gli ambiti territoriali di
rispettiva  competenza,  e  provvedono alla definizione ed attuazione
delle    iniziative    dirette   al   conseguimento   urgente   della
disponibilita'  di  beni,  forniture,  servizi  e strutture, comunque
necessari  e  strumentali  per  la  funzionale  organizzazione  della
cerimonia  di  canonizzazione  del  Beato Padre Pio di Pietrelcina, e
delle  connesse  manifestazioni che si terranno a Roma, a Pietrelcina
ed  a  San  Giovanni  Rotondo,  altresi'  assicurando  condizioni  di
adeguata  accoglienza e mobilita' ai partecipanti alle manifestazioni
stesse.
  2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza
pubblica,   anche   con   riferimento   ai   profili  concernenti  la
ricettivita'   alberghiera,   l'informazione   e  la  segnaletica  di
sicurezza,  i  prefetti  di  Roma,  Benevento  e Foggia sono nominati
commissari   delegati  per  gli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza.
  3.  I commissari delegati di cui ai precedenti commi 1 e 2, per gli
ambiti  territoriali  di  competenza, e relativamente agli aspetti di
comune interesse, si raccordano, ove necessario, per il perseguimento
degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.