Art. 2. 1. I commissari delegati, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del predetto "grande evento", possono ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1, comma 1, possono altresi' avvalersi delle deroghe in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi. 2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, e' autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.