Art. 2.
  1.   I  commissari  delegati,  per  la  realizzazione  delle  opere
necessarie  e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti
all'attuazione  del  predetto "grande evento", possono ricorrere, ove
necessario,  alla  trattativa privata in materia di lavori pubblici e
fornitura  di  beni  e di servizi, anche avvalendosi delle deroghe di
cui  al  successivo comma 2. I commissari delegati di cui all'art. 1,
comma   1,  possono  altresi'  avvalersi  delle  deroghe  in  materia
urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti
strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi.
  2.   Nell'esercizio   delle   competenze  di  cui  all'art.  1,  e'
autorizzata la deroga alle disposizioni di seguito indicate:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, articoli 13, 54,
comma 1, lettera b) e c), commi 2, 3, 4;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n.  358,  modificato  dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10,
14, 16, 17;
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e
9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.