Art. 3. 1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza, limitatamente alle iniziative preventivamente approvate dal Dipartimento della protezione civile, sono posti a carico dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilita' 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati sulla base di documentate richieste. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Scajola