Art. 2.
  1.  Nell'esercizio  delle competenze di cui all'art. 1, il prefetto
di  Roma,  commissario  delegato,  per  la  realizzazione delle opere
necessarie  e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti
all'attuazione  del Vertice mondiale, puo' ricorrere, ove necessario,
alla  trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di
beni  e  di  servizi, puo' altresi' avvalersi delle seguenti deroghe,
ivi  comprese  quelle  in  materia  urbanistica ed in materia di beni
culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con
obbligo di ripristino dei luoghi:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, articoli 13, 54,
comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 21, 22, 23,
151 e 156;
    decreto  legislativo  12  marzo  1995, n. 157, come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo  25  febbraio  2000,  n.  65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto  legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  modificato dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10,
14, 16, 17;
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e
9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215.
  2.  Il  commissario  delegato,  per  quanto di competenza comunale,
opera  di intesa con il sindaco del comune di Roma relativamente alle
iniziative  da  assumere  per il perseguimento degli obiettivi di cui
alla presente ordinanza, assicurando le necessarie sinergie.