Art. 2. 1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 1, il prefetto di Roma, commissario delegato, per la realizzazione delle opere necessarie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione del Vertice mondiale, puo' ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi, puo' altresi' avvalersi delle seguenti deroghe, ivi comprese quelle in materia urbanistica ed in materia di beni culturali ed ambientali, nei limiti strettamente indispensabili e con obbligo di ripristino dei luoghi: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 21, 22, 23, 151 e 156; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 7, commi 1 e 9, 11, 12 comma 5, 38, 45, comma 6, 103, 159, 200, 201, 215. 2. Il commissario delegato, per quanto di competenza comunale, opera di intesa con il sindaco del comune di Roma relativamente alle iniziative da assumere per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, assicurando le necessarie sinergie.