Art. 3.
  1.  Gli  oneri  relativi  all'attuazione  della presente ordinanza,
limitatamente   alle   iniziative   preventivamente   approvate   dal
Dipartimento  della protezione civile sono posti a carico dell'U.P.B.
13.2.1.3  -  cap.  974 - del Centro di responsabilita' 13 "protezione
civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Le  somme occorrenti per gli interventi previsti nella presente
ordinanza  sono trasferite al prefetto di Roma, commissario delegato,
sulla base di documentate richieste.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 2002

                                               Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                 Berlusconi
  Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
  della protezione civile
        Scajola