Art. 10.
                       Internazionalizzazione

1.  Per  sostenere  il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario,    nel    quadro    di   accordi   intergovemativi   e
interuniversitari  di  cooperazione  culturale  e  scientifica,  sono
destinate  le  seguenti  risorse  finanziarie,  espresse in euro, per
ciascuno  degli  anni  2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento,
sino  al  limite  del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati
dalle Universita':


                  non consolidabili

2001                     --
2002                 5.032.356
2003                 4.978.123

2.  I  progetti  di  cui  al  precedente  comma  i sono finalizzati a
concorrere,    attraverso    il    potenziamento   della   dimensione
internazionale,   all'accrescimento   della   qualita'   del  sistema
fomiativo,  ed  a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano
internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:
a)  la  progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio
di  cui  all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
previa  stipulazione  di appositi accordi o convenzioni che prevedano
la  partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie
di almeno un altro Paese;
b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Universita' di altri
Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture
didattiche  atte  a valorizzare i modelli formativi delle Universita'
italiane;
c)  iniziative  di  cooperazione  interuniversitaria per attivita' di
studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi
di   internazionalizzazione,   il  livello  qualitativo  del  sistema
universitario.
3.   In  relazione  a  quanto  previsto  al  precedente  comma  2  le
Universita'   presenteranno  le  proprie  proposte,  utilizzando  gli
appositi  prospetti  predisposti  dal Ministero e pubblicati sul sito
web:  w~.murst.it  ,  a partire dal 1 luglio 2001, con chiusura al 30
novembre 2001.
Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i
partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto.
Entro  la  stessa  data di scadenza, 30 novembre 2001, le Universita'
dovranno,  inoltre,  dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento
delle  iniziative  che  saranno  selezionate  ed inviare, entro il 31
gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi gia' sottoscritti con
i partners universitari coinvolti.
4.  La selezione dei progetti sara' affidata ad un apposito gruppo di
lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
5.  Ai  fini  della  selezione  saranno  prioritariamente  valutati i
progetti nei quali:
- sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
-  sia  dichiarato  un  impegno  finanziario dell'Universita' e delle
Universita'  partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta
superiore alla quota minima del 50 per cento;
siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione
di  borse  di  studio,  la  mobilita'  degli  studenti per un congruo
periodo  di  tempo  nonche'  a  favorire,  per i progetti indicati al
precedente  comma  2,  lettera  c,  scambi  di docenti, ricercatori e
personale tecnico e amministrativo.