Art. 10. Internazionalizzazione 1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovemativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Universita': non consolidabili 2001 -- 2002 5.032.356 2003 4.978.123 2. I progetti di cui al precedente comma i sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualita' del sistema fomiativo, ed a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere: a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese; b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Universita' di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Universita' italiane; c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema universitario. 3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le Universita' presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: w~.murst.it , a partire dal 1 luglio 2001, con chiusura al 30 novembre 2001. Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Universita' dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31 gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi gia' sottoscritti con i partners universitari coinvolti. 4. La selezione dei progetti sara' affidata ad un apposito gruppo di lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. 5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali: - sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto; - sia dichiarato un impegno finanziario dell'Universita' e delle Universita' partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento; siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la mobilita' degli studenti per un congruo periodo di tempo nonche' a favorire, per i progetti indicati al precedente comma 2, lettera c, scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.